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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Il TAR Lazio dichiara illegittima la modifica del Regolamento COA Roma e la nomina dei tre Vicepresidenti
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Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma.

Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente.

Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo.

Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione.

I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata la Legge n. 247/2012 che consente, a nostro avviso, la nomina di un solo Vicepresidente. 

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera del 25 gennaio 2023 nella parte in cui ha designato i tre Vicepresidenti e la delibera del 9 febbraio 2023 nella parte in cui approva la modifica del regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.

Il G.A. ha ritenuto che il COA avesse invertito l’ordine logico di adozione delle due delibere in esame, con ciò viziando il procedimento di approvazione delle stesse. Difatti, ad avviso del Collegio, la designazione dei tre Vicepresidenti ha determinato“- da un lato, un contrasto tra la prima delibera e le disposizioni del Regolamento al tempo vigente, - dall’altro lato, l’insorgenza, in capo ai tre Consiglieri già designati quali Vicepresidenti, di una posizione di conflitto di interesse rispetto all’approvazione della seconda delibera, volta alla modifica del Regolamento e alla successiva ratifica della loro designazione”.

Più nel dettaglio, “la prima delibera del 25 gennaio 2023 ha manifestamente violato la previsione di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento al tempo vigente, che contemplava la “facoltà di eleggere un Vicepresidente” e, dunque, non ammetteva la possibilità di designarne più d’uno. […] Tale delibera, quindi, è espressione di una precisa volontà di creare un nuovo assetto del Consiglio, che non può essere considerata priva di efficacia sul piano giuridico”. Il Collegio conclude che la designazione è, di per sé, illegittima in quanto la facoltà di nominare più di un Vicepresidente non era prevista nel Regolamento al tempo vigente. La nomina di più di un Vicepresidente peraltro è, a nostro avviso, contraria alla Legge n. 247/2012 che recita all’art. 28 comma 9 che “il consiglio può eleggere un vicepresidente”.

Il TAR ha, inoltre, ritenuto fondata la censura sulla posizione del conflitto di interesse in cui si sarebbero trovati i tre componenti del Consiglio che erano stati già designati Vicepresidenti.

Ritiene il Collegio che “i tre componenti del COA, che erano stati designati come Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, si trovavano – proprio in forza di tale preventiva designazione – in una posizione di conflitto di interessi. […] In altri termini, a seguito dell’avvenuta designazione dei tre Consiglieri quali Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, è insorto in capo ad essi un concreto e specifico interesse personale a che la successiva delibera del 9 febbraio 2023 fosse approvata. Solo in tal modo, infatti, essi avrebbero potuto conseguire quell’utilità che era stata loro attribuita, “in potenza”, dalla prima delibera. Tale condizione ha creato, tuttavia, una situazione di “sospetto” di violazione del principio di imparzialità che […] è idonea di per sé a configurare un’ipotesi di conflitto di interesse e comporta, quindi, il dovere di astensione in capo al componente dell’organo collegiale. Nel caso di specie, invece, i tre Consiglieri designati non si sono astenuti e hanno votato a favore”.

Il Collegio rileva come ove ricorra un profilo di conflitto di interessi la delibera del Collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto “i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare”. Nella sentenza si legge che tale principio vale, ancor di più nel caso di specie “nel quale uno dei Consiglieri in conflitto di interessi è stato proprio il soggetto che ha proposto l’adozione della delibera di nomina di tre Vicepresidenti, incidendo, quindi, in modo effettivo sulla formazione della volontà consiliare”.

La tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, dunque, è stata integralmente accolta e, in conclusione, il TAR del Lazio ha annullato le delibere impugnate sulla base di tali due principali motivi con l’assorbimento degli ulteriori motivi di diritto dedotti nel ricorso.
Si può leggere la sentenza cliccando qui

Bando trasferimenti Università di Foggia: il Tar Bari ravvisa l’illegittimità dei criteri. Nei trasferimenti deve essere considerato il solo merito.
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L’Università degli Studi di Foggia emanava il “Bando trasferimento Studenti – Corsi di laurea Area Medica – a.a. 2023/2024” tramite il quale metteva a disposizione 49 posti da coprire mediante procedura di trasferimento.

Con la pubblicazione delle graduatorie di merito si aveva contezza dell’illegittimità dei criteri adoperati dalla Amministrazione nella redazione delle stesse; difatti i candidati erano suddivisi in due graduatorie a seconda della provenienza da Ateneo nazionale o straniero con postergazione di questi ultimi rispetto ai primi.

A tal riguardo, plurimi studenti proponevano ricorso avverso le citate graduatorie innanzi al TAR competente e il Tar accoglieva il nostro ricorso.

Il 21 febbraio 2024, il TAR per la Puglia, sede di Bari, pronunciandosi con Ordinanza n. 101/2024 statuiva che: “Considerato, infatti, che la graduatoria impugnata dalla ricorrente non appare in linea con il principio della valutazione del merito per come interpretato, nella materia dei trasferimenti universitari, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015; considerato che il medesimo provvedimento appare essere, altresì, caratterizzato da una dubbia conformità al principio di libera circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei capitali così come delineato dalla normativa nazionale e dall’art. 3, par. 2, del TUE e dall’art. 21 del TFUE”.

Il Collegio dunque, accoglieva le censure avanzate dalla ricorrente statuendo l’illegittimità delle richiamate graduatorie redatte in violazione dei principi espressi nell’Adunanza Plenaria n. 1/2015 e del principio della libera circolazione delle persone e dei lavoratori.

Reclutamento allievi carabinieri. Non idoneità fisica per imperfezione e infermità. Il TAR Lazio annulla con sentenza gli atti impugnati e accoglie il nostro ricorso.
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L’interessato lamentava inizialmente l’esclusione dal concorso per “il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” a causa di una pregressa malattia dalla quale era guarito prima che si sottoponesse agli accertamenti psico-fisici previsti dal concorso de quo.

La Commissione medica fondava l’esclusione del candidato sull’art. 582, lettera G. punto 1, del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 in maniera acritica senza neanche chiedere ulteriore documentazione medica al candidato o l’effettuazione di altri esami specialistici per verificarne la reale idoneità.

Il TAR Lazio dapprima con decreto monocratico, successivamente confermato con ordinanza, consentiva al ricorrente di proseguire l’iter concorsuale e sostenere dunque anche i colloqui finali per la valutazione psicologica che lo stesso superava con successo. Successivamente veniva disposta verificazione sulle condizioni fisiche del ricorrente.

Il TAR Lazio, infine, con sentenza n. 2425/2024 del 08/02/2024 accoglieva tutte le doglianze del ricorrente annullando gli atti impugnati ivi compresa la graduatoria finale di merito.

Nella richiamata sentenza si legge: “Il ricorrente denuncia l’illegittimità del predetto provvedimento, nonché della graduatoria impugnata con motivi aggiunti per illegittimità derivata, in quanto viziati da eccesso di potere ed illogicità nonché travisamento di fatto da parte dell’Amministrazione, che avrebbe fondato le proprie decisioni sull’erroneo presupposto della persistenza della patologia tumorale, la quale, di contro, non risulterebbe all’attualità sussistente. Tali censure sono meritevoli di accoglimento. L’articolo 582, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, indica, tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, le “Neoplasie” (lett. g), nell’ambito delle quali annovera “i tumori maligni” (punto 1). Le medesime previsioni sono riprodotte alla lettera G, punto 1, della direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Secondo il consolidato orientamento della Sezione, che il Collegio ritiene di condividere, le suddette previsioni devono essere interpretate nel senso di qualificare come causa di non idoneità al servizio militare esclusivamente le patologie oncologiche in atto, tale non potendo ritenersi la situazione di c.d. followup alla quale, a seguito della completa eradicazione del tumore deve sottoporsi per un certo tempo la persona precedentemente affetta da tale patologia. La condizione di follow-up non può, infatti, essere identificata con lo stato patologico tumorale, poiché essa consiste soltanto in una serie cadenzata di controlli periodici, per un determinato arco temporale, ai quali devono essere sottoposti tutti i pazienti che abbiano sofferto di patologie oncologiche al solo fine di rilevare tempestivamente eventuali recidive. La remissione completa della malattia, nella quale versano quanti siano soggetti soltanto a controlli periodici nell’ambito del c.d. follow-up, non può quindi essere equiparata a una situazione di malattia quiescente, in assenza di segni atti a dimostrare in alcun modo la persistenza della malattia oncologica. […] Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, la ratio dell’art. 582 reg. ord. mil. e della relativa direttiva tecnica è quella di accertare l’idoneità attuale della persona valutata allo svolgimento del servizio militare. Conseguentemente, il giudizio di non idoneità ivi previsto richiede il riscontro di una imperfezione o infermità in atto e avente carattere irreversibile e non può invece conseguire all’accertamento di una mera situazione di possibile recidiva, durante un limitato arco di tempo, di una patologia allo stato non presente. È stata ritenuta, pertanto, del tutto estranea alla ratio delle medesime previsioni l’espressione di un giudizio di non idoneità sulla base di una mera valutazione prognostica circa le possibilità che un candidato, attualmente perfettamente sano abbia in futuro a riammalarsi”.

Il Collegio condivide dunque l’interpretazione della normativa prospettata dallo Studio Legale sin dall’inizio; la patologia causa di esclusione deve avere i requisiti dell’attualità e quindi deve persistere nel momento in cui si effettua la selezione, a nulla rilevando eventuali patologie pregresse.

 

La nota procedura concorsuale indetta da Sapienza per il trasferimento ad anni successivi al primo per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2022/2023, è stata annullata dal TAR del Lazio con sentenza emessa in data 14.12.2023 su di un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti.

Nel citato provvedimento si legge: “(…) rispetto alla domanda formulata in ricorso…consegua l’annullamento in parte qua del gravato avviso pubblico (quanto agli evidenziati profili inerenti alla predeterminazione dei criteri di valutazione ad opera della lex specialis della procedura) e, per l’effetto, l’annullamento dei conseguenti atti della procedura valutativa oggetto di impugnazione (in ragione delle ricadute in via derivata dei rilevati profili di illegittimità della lex specialis)”.

Il Collegio, accogliendo le censure avanzate con l’atto introduttivo, dichiara la procedura illegittima in relazione ai criteri di selezione indicati nel bando di concorso poiché assunti in violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria (n. 1 del 2015).

La procedura de quo creava difatti delle postergazioni fra gli studenti che venivano selezionati non sulla base del merito, che postula un’accurata valutazione dei CFU conseguiti e degli esami sostenuti, ma unicamente sulla base dell’Ateneo di provenienza; di fatto, l’immatricolazione era quindi consentita ai soli candidati provenienti da Atenei pubblici a discapito di quanti diversamente provenissero da Atenei privati.

A distanza di più di un anno dall’instaurazione del contenzioso in parola il TAR ha dunque posto fine ad una vicenda che ha tenuto in sospeso centinai di studenti.

Secondo l’Avv. Michele Bonetti, dello Studio legale Bonetti-Delia, “ora per la prima volta deciderà il Consiglio di Stato se confermare la decisione assunta dal Giudice di prime cure; il Consiglio di Stato si è già pronunciato per ben due volte in sede di appello cautelare sui nostri ricorsi accogliendo ex art. 55 co. 10 c.p.a. deducendo: “Ritenuto che la suddetta questione merita l’opportuno approfondimento in sede di decisione di merito, dovendosi rimettere al giudizio del Tar la prudente valutazione circa la compatibilità dei succitati artt. 1, lettera a), e 5 del bando rispetto ai principi di diritto enunciati dalla Plenaria n. 1/2015, applicabile con riferimento ai trasferimenti degli studenti sia da Atenei stranieri, sia da quelli nazionali, profilandosi la possibilità che, sulla base delle previste distinzioni “in ordine di importanza” fondate su categorie di appartenenza fra i candidati, si vengano a creare postergazioni di fatto fra studenti che già hanno frequentato il primo anno di studi, sostenendo i relativi esami di cui chiedono il riconoscimento, malgrado il fatto che la suddetta aspirazione al riconoscimento di carriera parrebbe fondarsi, invece, sulla base di criteri oggettivi, positivamente apprezzabili, quali gli esami sostenuti e i crediti formativi conseguiti, e non più sulle esigenze organizzative e funzionali proprie della programmazione dei posti disponibili per l’accesso al primo anno, le quali, sole, invece, si fondano sui principi dell’effettuazione e superamento del test di ingresso”.

Voto di maturità rivisto dall’Amministrazione per due studenti: Liceo romano rivaluta in melius il punteggio attribuito all’esame di maturità a due studenti in seguito all’inoltro di un ricorso in via di autotutela.
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Sono centinaia di migliaia gli studenti che annualmente sostengono l’esame di Stato e sovente capita che fra questi, ve ne siano alcuni che lamentano l’erroneità della votazione finale conseguita.

L’Avv. Michele Bonetti, esperto anche del settore scolastico, ha ottenuto la rettifica del punteggio finale conseguito all’esame di Stato da due studentesse di un Liceo classico romano a seguito dell’inoltro ai competenti uffici di un apposito ricorso gerarchico ed in via di autotutela e con il quale si richiedeva che il punteggio fosse ricalcolato sulla base delle censure avanzate.

Nel caso de quo i due studenti lamentavano la mancata e dunque erronea attribuzione dei c.d. “punti bonus” che solitamente sono assegnati dalla commissione esaminatrice alla luce di alcuni parametri e linee guida precedentemente determinati in sede di consiglio di classe; sebbene in detto ambito l’Amministrazione goda di una cospicua discrezionalità occorre sottolineare come, una volta stabiliti i criteri di attribuzione del citato punteggio, questi non possano essere arbitrariamente ed immotivatamente disattesi.

Gli studenti dunque avanzavano inizialmente, per il tramite del nostro studio legale, una istanza di accesso agli atti all’Istituto Scolastico, in modo da poter avere contezza di come la Commissione esaminatrice avesse valutato le prove scritte ed il colloquio orale; dal riscontro pervenuto in merito, si aveva contezza della erronea valutazione perpetrata dai docenti ai danni delle studentesse.

Difatti, ad ambedue gli studenti, non erano stati attributi i richiamati punti bonus sebbene le stesse ne avessero diritto alla luce del raggiungimento degli obiettivi previsti per l’attribuzione degli stessi.

Le instanti procedevano quindi all’inoltro del citato ricorso deducendo l’illegittimità dell’agere dell’Amministrazione.

L’Istituto Scolastico a seguito della ricezione del ricorso gerarchico decideva di procedere alla rettifica del punteggio finale conseguito dalle studentesse, attribuendo alle stesse i c.d. punti bonus che avrebbero dovuto conseguire sin dall’inizio.

La vicenda in parola dimostra come l’azione amministrativa debba, in ogni caso, necessariamente conformarsi ai canoni legislativi nonché ai criteri che, la stessa, autonomamente si impone.

Entrambi gli studenti hanno avuto ed ottenuto in questo modo un punteggio ulteriore all’esame di maturità che porteranno con sé nella loro vita.

Peraltro, la pronuncia amministrativa è particolarmente innovativa in quanto considera che per le motivazioni dedotte nell’istanza i due interessati abbiano rappresentato un interesse concreto ed attuale con tanto di ammissibilità dell’autotutela stessa.