L’Università degli Studi di Foggia emanava il “Bando trasferimento Studenti – Corsi di laurea Area Medica – a.a. 2023/2024” tramite il quale metteva a disposizione 49 posti da coprire mediante procedura di trasferimento.
Con la pubblicazione delle graduatorie di merito si aveva contezza dell’illegittimità dei criteri adoperati dalla Amministrazione nella redazione delle stesse; difatti i candidati erano suddivisi in due graduatorie a seconda della provenienza da Ateneo nazionale o straniero con postergazione di questi ultimi rispetto ai primi.
A tal riguardo, plurimi studenti proponevano ricorso avverso le citate graduatorie innanzi al TAR competente e il Tar accoglieva il nostro ricorso.
Il 21 febbraio 2024, il TAR per la Puglia, sede di Bari, pronunciandosi con Ordinanza n. 101/2024 statuiva che: “Considerato, infatti, che la graduatoria impugnata dalla ricorrente non appare in linea con il principio della valutazione del merito per come interpretato, nella materia dei trasferimenti universitari, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015; considerato che il medesimo provvedimento appare essere, altresì, caratterizzato da una dubbia conformità al principio di libera circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei capitali così come delineato dalla normativa nazionale e dall’art. 3, par. 2, del TUE e dall’art. 21 del TFUE”.
Il Collegio dunque, accoglieva le censure avanzate dalla ricorrente statuendo l’illegittimità delle richiamate graduatorie redatte in violazione dei principi espressi nell’Adunanza Plenaria n. 1/2015 e del principio della libera circolazione delle persone e dei lavoratori.