Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma.
Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente.
Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo.
Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione.
I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata la Legge n. 247/2012 che consente, a nostro avviso, la nomina di un solo Vicepresidente.
Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera del 25 gennaio 2023 nella parte in cui ha designato i tre Vicepresidenti e la delibera del 9 febbraio 2023 nella parte in cui approva la modifica del regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.
Il G.A. ha ritenuto che il COA avesse invertito l’ordine logico di adozione delle due delibere in esame, con ciò viziando il procedimento di approvazione delle stesse. Difatti, ad avviso del Collegio, la designazione dei tre Vicepresidenti ha determinato“- da un lato, un contrasto tra la prima delibera e le disposizioni del Regolamento al tempo vigente, - dall’altro lato, l’insorgenza, in capo ai tre Consiglieri già designati quali Vicepresidenti, di una posizione di conflitto di interesse rispetto all’approvazione della seconda delibera, volta alla modifica del Regolamento e alla successiva ratifica della loro designazione”.
Più nel dettaglio, “la prima delibera del 25 gennaio 2023 ha manifestamente violato la previsione di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento al tempo vigente, che contemplava la “facoltà di eleggere un Vicepresidente” e, dunque, non ammetteva la possibilità di designarne più d’uno. […] Tale delibera, quindi, è espressione di una precisa volontà di creare un nuovo assetto del Consiglio, che non può essere considerata priva di efficacia sul piano giuridico”. Il Collegio conclude che la designazione è, di per sé, illegittima in quanto la facoltà di nominare più di un Vicepresidente non era prevista nel Regolamento al tempo vigente. La nomina di più di un Vicepresidente peraltro è, a nostro avviso, contraria alla Legge n. 247/2012 che recita all’art. 28 comma 9 che “il consiglio può eleggere un vicepresidente”.
Il TAR ha, inoltre, ritenuto fondata la censura sulla posizione del conflitto di interesse in cui si sarebbero trovati i tre componenti del Consiglio che erano stati già designati Vicepresidenti.
Ritiene il Collegio che “i tre componenti del COA, che erano stati designati come Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, si trovavano – proprio in forza di tale preventiva designazione – in una posizione di conflitto di interessi. […] In altri termini, a seguito dell’avvenuta designazione dei tre Consiglieri quali Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, è insorto in capo ad essi un concreto e specifico interesse personale a che la successiva delibera del 9 febbraio 2023 fosse approvata. Solo in tal modo, infatti, essi avrebbero potuto conseguire quell’utilità che era stata loro attribuita, “in potenza”, dalla prima delibera. Tale condizione ha creato, tuttavia, una situazione di “sospetto” di violazione del principio di imparzialità che […] è idonea di per sé a configurare un’ipotesi di conflitto di interesse e comporta, quindi, il dovere di astensione in capo al componente dell’organo collegiale. Nel caso di specie, invece, i tre Consiglieri designati non si sono astenuti e hanno votato a favore”.
Il Collegio rileva come ove ricorra un profilo di conflitto di interessi la delibera del Collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto “i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare”. Nella sentenza si legge che tale principio vale, ancor di più nel caso di specie “nel quale uno dei Consiglieri in conflitto di interessi è stato proprio il soggetto che ha proposto l’adozione della delibera di nomina di tre Vicepresidenti, incidendo, quindi, in modo effettivo sulla formazione della volontà consiliare”.
La tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, dunque, è stata integralmente accolta e, in conclusione, il TAR del Lazio ha annullato le delibere impugnate sulla base di tali due principali motivi con l’assorbimento degli ulteriori motivi di diritto dedotti nel ricorso.
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