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Pubblicato in Altri diritti

TRASFERIMENTI DALL’ESTERO: UN PROBLEMA DI AMPIA PORTATA CHE INVOLGE ANCHE LE UNIVERSITA’ EXTRA-EUROPEE

Ancora una volta trattiamo l’annosa questione dei trasferimenti dall’estero. A pronunciarsi è il T.A.R. Lombardia nella sua sezione distaccata di Brescia. Secondo i Giudici di Brescia, in primis va chiarito un principio, ovvero che il problema del trasferimento

 si pone non solo da atenei europei, ma anche in relazione ad atenei extra-europei.                                                                                                                            Vi è un vero e proprio “buco normativo”, mancano disposizioni espresse e, pertanto, le norme applicabili vanno ricostruite in via interpretativa; in linea di principio il trasferimento è, dunque, ammesso dal R.D. 31 agosto 1933 n° 1592 e dal regolamento applicativo R.D. 4 giugno 1938 n° 1269, che si riferiscono solo alla prova della conoscenza della lingua italiana e all’accertamento effettivo del valore degli studi compiuti.                                              

La circolazione degli studenti fra i Paesi è conforme al diritto internazionale a cui, ai sensi dell’art. 11 Cost., si conforma l’ordinamento della Repubblica.Il trasferimento di studenti fra Università di Paesi diversi è riconosciuto dall’art. V della Convenzione di Lisbona 11 aprile 1997, ratificata dall’Italia con l. 11 luglio 2002 n° 148 e la competenza a deliberare in merito è assegnata alle Università nell’ambito della loro autonomia, riconosciuta oltretutto dall’art. 33 ultimo comma della Costituzione.

La legge 2 agosto 1999 n° 264 pone due limiti: che vi siano posti disponibili e il superamento di una prova. Il secondo ordine di limiti, cioè la prova, che vorrebbero imporre agli studenti che aspirano all’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo nonché agli studenti provenienti dall’estero, è secondo il T.A.R. illogica; difatti, in considerazione "dell’interesse pubblico a che siano ammessi solo aspiranti effettivamente preparati al livello richiesto, si risponde per altra via, segnatamente attraverso accertamenti previsti in linea di principio dall’art. 12 del R.D. 1269/1938 e da disciplinarsi in dettaglio nell’esplicazione dell’autonomia universitaria, ai sensi dell’art. 2 l. 148/2002".

La pronuncia del T.A.R. di Brescia, ordinanza n° 72 del 2014, si differenzia, dunque, dalle altre favorevoli all’accoglimento dei trasferimenti dall’estero poiché prescinde dal principio di libera circolazione delle persone, da cui non si può desumere un principio di automaticità nel trasferimento senza che vi siano verifiche di sorta da parte dell’Università resistente.

Ultima modifica il 16 Febbraio 2014