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DIVIETO DI IMMISTIONE E POSIZIONE DELL’ACCOMANDANTE “INFEDELE”

by Dott. Gaetanino Rajani on24 Luglio 2015

Nota a sentenza Corte di Cassazione, Sezione I, 6 novembre 2014, n. 23651. 

Il socio accomandante che si intromette negli affari sociali oltre i limiti imposti dall'ordinamento decade dal beneficio della responsabilità limitata al conferimento, pur non assumendo le vesti di accomandatario.

Il modello della società in accomandita semplice, appartenente al genus delle società personali e commerciali, si caratterizza per la dualità di posizioni tra socio accomandante e accomandatario ([1]).

Il primo – diversamente da quanto potrebbe suggerire la desinenza terminologica – non assume alcuna posizione “di comando” nella compagine sociale, godendo tuttavia di un regime di responsabilità per le obbligazioni sociali parametrato alla sola entità del conferimento.

Il trattamento che la legge riserva all’accomandatario presenta, invece, indubbie assonanze con la posizione del socio di società in nome collettivo (cfr. art. 2318 c.c.), avuto riguardo alla comune responsabilità illimitata, nonché al generale compito di amministrazione e rappresentanza dell’ente. E’ fatta salva, comunque, una diversa previsione dell’atto costitutivo, che può devolvere tali prerogative ad alcuni soli dei soci, purché accomandatari.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi relativamente al c.d. divieto di immistione, nella violazione del quale è incorso il socio accomandante che ha spiccato assegni, tratti su conto corrente intestato alla società, all’ordine di soggetti terzi, finanche apponendovi la propria firma in calce al timbro ed alla ragione sociale.

L’operatività del divieto in parola è comunemente desunta dal tenore letterale dell’art. 2320, comma 1 c.c., il quale sanziona con l’assunzione di responsabilità illimitata ogni atto d’ingerenza negli affari sociali compiuto dal socio accomandante al di fuori degli angusti confini tracciati dal dato positivo (procura speciale per singoli affari e attività sotto vincolo di subordinazione all’organo amministrativo).

In ordine alla ratio del comando in parolasi confrontano molteplici interpretazioni.

Considerata l’assenza di ragioni di tutela d’interessi privati, sociali o creditorii, una prima lettura ne ricava giustificazione dal principio del corretto esercizio dell’attività d’impresa, di derivazione pubblicistica ([2]).

Un diverso orientamento inquadra l’art. 2320 c.c. nell’alveo delle presunzioni iuris et de iure, dispensando il ceto creditorio dalla prova che la gestione sociale sia affidata in concreto (anche) al socio accomandante, al fine di semplificare l’esercizio delle ragioni di credito in sede processuale ([3]). Pertanto, si tratterebbe di norma posta a salvaguardia di interessi privatistici e segnatamente di matrice extra-sociale ([4]).

Aderisce a tale prospettiva una terza linea di pensiero, tracciando, tuttavia, un parallelismo col principio – comunemente ritenuto inderogabile ([5]) – di tipicità degli schemi societari, desumibile dall’art 2249 c.c., e ponendo in risalto l’esigenza di impedire uno snaturamento della s.a.s. ([6]).

In conclusione sul punto, può ravvisarsi una lettura per così dire “eclettica”, che pur condividendo complessivamente le istanze sopra indicate, considera sopravvalutato il problema in oggetto ([7]).

Secondo quanto affermato, assume chiara rilevanza il principio generale di correlazione tra potere di gestione e rischio economico, di talché la governance sociale presuppone un’esposizione piena nei confronti dei creditori ([8]).

Il contratto sociale mira, invero, alla composizione d’interessi plurimi, tutti orientati al conseguimento dello scopo di lucro, ma pur sempre considerati alla luce delle qualità individuali di ciascun socio. Il che, peraltro, conferma ed anzi esalta nell’accomandita semplice quello che costituisce il dato comune a tutte le società personali, rappresentato dal c.d. intuitus personae. In particolare, esso viene dal legislatore declinato in chiave efficientistica – al fine di incoraggiare una buona amministrazione – caricando di (maggiori) responsabilità i soggetti cui sono affidate le sorti dell’impresa collettiva. Ne consegue che nella s.a.s la indebita commistione dei ruoli – cui si riferisce il divieto ex art. 2320 c.c. - è fonte di allarme sociale poiché impedisce una corretta ponderazione delle scelte decisionali, essendo le stesse assunte da soggetti non adeguatamente responsabilizzati.

Del resto, anche dalla disciplina delle società di capitali emerge una scissione tra potere organizzativo, spettante all’assemblea dei soci, e potere amministrativo, anch’essa tendente alla separazione dei poteri, funzionale alla migliore realizzazione degli scopi sociali.

Può affermarsi, pertanto, che la sanzione comminata dalla legge s’inserisce in un percorso di riequilibrio d’imperio di quelle posizioni contrastanti con l’utilità e il fine sociale dell’attività economica privata, come consacrati nell’art. 41, commi 2-3, Cost.

In aggiunta a ciò, è possibile fornire un’interpretazione circa la struttura dell’evento generatore di responsabilità, quale atto giuridico in senso stretto, sul presupposto che gli effetti da esso scaturenti non sono oggetto di volizione da parte del socio, bensì previsti ex lege. Ne consegue, pertanto, la superfluità di ogni indagine circa la capacità di agire (o meno) del soggetto, ove essa per lo meno sussista al compimento del negozio di ingerenza amministrativo-rappresentativa.

In altre parole, per ritenersi integrata la violazione normativa, il socio non deve necessariamente rappresentarsi le conseguenze della sua azione – anche alla luce del principio ignorantia legis non excusat – e dalla prova di ciò può essere dispensato il creditore sociale che pretenda l’adempimento dall’accomandante ingeritosi.

Spostando, dunque, l’indagine sul perimetro applicativo della norma, l’interpretazione comune ne estende la portata ad ogni atto di amministrazione, senza distinzioni tra atti c.d. “interni”, attinenti ai rapporti tra impresa e società, ed atti c.d. “esterni”, rilevanti sul piano della rappresentanza dell’ente sociale ([9]). Di tale avviso si pone anche la giurisprudenza di legittimità ([10]), coniugando il divieto de quo col contenuto dell’art. 2318, comma 2, c.c., che riserva l’amministrazione della società al solo socio accomandatario ([11]).

Autorevole dottrina, peraltro, non manca di evidenziare il peso specifico degli atti interni, per i quali il divieto appare più rigoroso, atteso che la deroga è testualmente concessa in virtù di procura speciale solo per affari da concludere con i terzi ([12]).

Volendo esemplificare, può ritenersi integrata la violazione del divieto in parola nel caso di atto sottoscritto dai soci accomandanti, contenente un formale consenso all’accomandatario per la stipulazione di atti di vendita d’immobili in favore di una società immobiliare, previa determinazione di comune accordo del prezzo di cessione ([13]).

Si precisa, inoltre, che la prestazione d’opera sotto il vincolo di “subordinazione” rispetto ai soci amministratori non contrasta con l’affermazione testé riportata, dal momento che l’amministrazione può avvalersi di qualsivoglia collaboratore, a suo giudizio qualificato, ivi compreso il socio accomandante, il quale è pur sempre terzo rispetto all’organo amministrativo ([14]).

In senso difforme ed isolatamente si esprime un Autore, configurando l’esistenza nel nostro ordinamento di un atto amministrativo delegabile all’accomandante, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 2320 c.c.([15]). Si prospetta, in altri termini, una delega di funzione gestoria per singoli affari – di natura assimilabile al negozio autorizzativo – che, sfuggendo alle maglie del divieto in oggetto, consente al socio limitatamente responsabile di “cooperare” al processo decisionale endosocietario, in misura non difforme da quanto consentito per “procura speciale per singoli affari” nei rapporti extra-sociali.

Nella sentenza in esame la Suprema Corte – pur abbracciando l’iter argomentativo proprio della tesi prevalente – fa luce sui limiti circa l’ingerenza dell’accomandante nell’esercizio dell’impresa. Del tutto peculiare appare, peraltro, il riferimento, seppur ricavabile a contrario, ad una categoria di atti “di mero ordine od esecutivi”, posto che essi sembrerebbero concedere – almeno ad una prima analisi – apprezzabili spazi di manovra in capo al socio accomandante, al di là della rassicurante nozione di “opera sotto la direzione degli amministratori”.

Tuttavia, ai fini che qui interessano, la questione di centrale importanza è rappresentata dal trattamento sanzionatorio, previsto ex lege in caso di violazione del divieto d’immistione.

Il dato letterale della norma se, per un verso, ha l’indiscusso pregio dell’incisività definitoria – basti pensare alle richiamate nozioni di solidarietà passiva, esterna e illimitata – lo stesso non può dirsi, per altro verso, sotto il profilo sistematico.

Nel tratteggiare le conseguenze della decadenza dal beneficio della responsabilità limitata, l’art. 2320, comma 1 c.c. omette di chiarire la sorte dello status giuridico del socio accomandante. In altri termini, manca ogni riferimento ad una (eventuale) modifica del regime normativo che regola la posizione dell’accomandante inadempiente al comando legale.

La dottrina pressoché unanime nega ogni equiparazione alla qualifica di socio accomandatario, adducendo a motivo la conservazione del modello societario, secondo il disegno tracciato dall’art. 2249 c.c. ([16]).

In relazione al tema de qua, un passaggio della motivazione alla sentenza in commento così recita: “(…) il legislatore ha inteso precisare in modo netto i limiti entro cui l’accomandante può operare senza trasformarsi, di fatto, in accomandatario”.

Si è già detto che il socio accomandante può rendersi procuratore (speciale) e/o prestatore d’opera sotto la direzione degli amministratori, senza perciò incorrere nel trattamento sanzionatorio di cui all’art. 2320 c.c. Le suddette fattispecie soddisfano, allora, i limiti legali nel perimetro dei quali è tollerata un’ingerenza negli affari sociali, seppur di natura principalmente esecutiva. Ciò significa che, in base ai canoni adottati in sede di politica legislativa, si consente eccezionalmente un intervento nelle questioni di governance o di rappresentanza, sempreché il processo decisionale sia affidato al soggetto preposto ex lege. La partecipazione dell’accomandante s’inserisce, dunque, nel quadro di una più efficace e celere applicazione di scelte previamente assunte dai soci accomandatari.

Tale affermazione, peraltro, deve essere letta alla luce del principio unanimistico – applicabile anche alla s.a.s. per rinvii ex artt. 2293 e 2315 c.c. – a mente del quale ogni modificazione del contratto sociale richiede il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo (art. 2252 c.c.). Si tratta, come noto, di un principio-chiave, su cui si fonda la nozione stessa di intuitus personae, che permea le società a base personalistica, connotandola del quoziente di fiducia e conoscenza reciproca all’interno della compagine sociale.

Nonostante l’ambiguo tenore letterale dell’arresto in commento, nello statuto normativo della società in accomandita semplice non vi è posto per una trasformazione (o inversione) dei ruoli tra soci. L’orizzonte tracciato dal legislatore riflette, invero, l’obiettivo di assicurare stabilità al modello sociale, in ossequio al principio di trasparenza e corretta informazione in ordine alle vicende societarie, disposto in favore dei terzi e, segnatamente, dei creditori sociali.

In realtà, lo scambio di ruoli tra accomandante e accomandatario (e viceversa) appare percorribile mediante apposita modificazione del contratto sociale – approvata col consenso unanime o, tutt’al più, maggioritario dei soci – poiché a tale evento viene riservato un trattamento pubblicitario adeguato, imperniato sulla iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

Più complessa si presenta, invece, la questione nell’ipotesi di s.a.s. irregolare, ove, mancando tout court un regime di pubblicità, l’operazione si deve ritenere non preferibile, in primo luogo, per carenza d’informazione per i terzi ed, in secondo luogo, poiché foriera di un aggravio di responsabilità per il socio accomandante ai sensi dell’art. 2317, comma 2 c.c. ([17]).

In ogni caso, come già affermato, si può escludere che dalla violazione del divieto di ingerenza discenda la riqualificazione in socio accomandatario, a tutti gli effetti di legge. Una simile ricostruzione – velatamente sottesa all’equivoca terminologia adoperata dalla Suprema Corte – non potrebbe reggere alla prova dei fatti per almeno due motivazioni.

In primis, viene in rilievo un argomento letterale. L’art. 2320 c.c., infatti, mette a fuoco la conseguenza meramente patrimoniale per il socio, esposto a responsabilità illimitata, senza aggiungere null’altro: all’interprete non è, di regola, consentita un’attività ermeneutica estensivo-analogica in sede sanzionatoria, in accordo col noto brocardo ubi lex voluit dixit.

In secundis, un argomento logico può ravvisarsi nella circostanza che dalla commissione di un illecito contrattuale non può discendere un trattamento “premiale” per il socio infedele. Non risponderebbe, invero, al principio di buona fede (art. 1175 c.c.) e di equità l’attribuzione, al socio divenuto illimitatamente responsabile, di poteri e prerogative, spettanti ai soli soci accomandatari. Ragionando diversamente, si finirebbe per incentivare comportamenti contra legem. Senza contare che si rimetterebbe al singolo socio il potere di modificare la componente soggettiva del contratto sociale, in palese contraddizione col principio unanimistico.

In conclusione, una lettura coerente col dato positivo impone che la nozione di “trasformazione”, seppur di fatto, in socio accomandatario – richiamata nella sentenza in commento – venga considerata in senso lato ed atecnico. Ne discende la conservazione dello status personale di accomandante, fatto salvo il diverso (e penalizzante) regime di responsabilità ([18]).

Giova, a tal riguardo, rammentare che ai sensi dell’art. 147 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), la posizione dell’accomandante “infedele” è equiparata, in tutto e per tutto, a quella dell’accomandatario, giacché la norma non compie distinzioni sul piano temporale o causale, mirando alla cura degli interessi dei creditori concorsuali ([19]).

 


[1]Per una disamina generale e completa in materia si rinvia a G. FERRI, Delle società, in Commentario Scialoja-Branca, 1981; F. GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale, 1982; F. DI SABATO, La società in accomandita semplice, 1985; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2009.

[2]F. GALGANO, op. cit., il quale ravvisa l’insussistenza di ragioni privatistiche nella testuale ammissibilità del rilascio di procure speciali per singoli affari (così escludendosi un interesse del socio accomandatario alla mono-gestione) e nella responsabilità illimitata verso tutti i creditori, ivi compresi quelli che non hanno confidato nella solidarietà passiva del socio inadempiente. In senso conforme, M. BUSSOLETTI, Società in accomandita semplice, 1990.

In giurisprudenza, Cass. 11 novembre 1970, n. 2344; Cass. 19 dicembre 1978, n. 6085.

[3]F. FERRARA jr – F. CORSI, Gli imprenditori e le società, 2011.

[4]Sul punto, cfr. Tribunale di Pistoia 30 agosto 1957.

[5]V. BUONOCORE, Le società. Disposizioni generali, 2000.

[6]F. DI SABATO, op. cit.; in senso parzialmente conforme, P.G. JAEGER – F. DENOZZA - A. TOFFOLETTO, Appunti di diritto commerciale. Impresa e società, 2010, secondo cui il rischio di snaturamento investe principalmente la dicotomia accomandante - accomandatario.

In senso conforme, Cass. 22 giugno 1978, n. 3092 e Cass. 18 febbraio 1992, n. 1974.

[7]P. MONTALENTI, Il socio accomandante, 1985. In senso non dissimile, A. GRAZIANI - G. MINERVINI - U. BELVISO, Manuale di diritto commerciale, 2013.

[8]G. FERRI, op. cit; Cass. 6 giugno 2000, n. 7554.

[9]A. BELLETTI, Questioni in tema di immistione dell’accomandante e di esclusione del socio, in Dir. Fall., 1946; A. GRAZIANI, Diritto delle società, 1959; F. DI SABATO, Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, 2005.

Il fondamento letterale e storico più prossimo si rinviene nell’art. 118 dell’abrogato Codice di Commercio (R. D. 31 ottobre 1882, n. 1062), che così recitava: “L’accomandante non può fare verun atto di amministrazione che produca diritti ed obbligazioni alla società, nemmeno per procura generale o speciale per una serie o classe di affari”.

[10]Cass. 2 giugno 1979, n. 3563; Cass. 15 dicembre 1983, n. 6906; Cass. 28 luglio 1986, n. 4824.

[11]Sull’inderogabilità del disposto normativo, cfr. DI SABATO, Diritto delle società, 2005. Conformi Trib. Roma 21 gennaio 1983 e App. Milano 22 gennaio 2002.

[12]G. FERRI, op. cit. Ricalca tale iter argomentativo Cass. 15 dicembre 1982, n. 6906.

[13]Cfr. App. Genova 4 marzo 1997.

[14]Qualificando il rapporto di amministrazione in termini di contratto di mandato, la figura dell’accomandante può equipararsi a quella del sostituto del mandatario (cfr. art. 1717 c.c.), il quale agisce sotto la direzione del dominus negotii e nei limiti dell’oggetto dell’incarico.

[15]P. MONTALENTI, op. cit.

[16]G. F. CAMPOBASSO, op. cit.; G. FERRI, op. cit.; V. DI GREGORIO – M. SIRI – A. VENEGONI, Società in Accomandita Semplice e per Azioni, 1994. In giurisprudenza, cfr. Tribunale di Milano 6 marzo 2003, che lucidamente esclude l’assunzione della carica di accomandatario, a seguito della sistematica violazione del divieto d’immistione, nonostante la volontà concorde di tutti i soci.

[17]F. FERRARA jr, op. cit.; P. MONTALENTI, op. cit.; M. BUSSOLETTI, op. cit. Sul punto, la dottrina prevalente ritiene che la posizione dell’accomandante che partecipi alle operazioni sociali sia ancor più esposta rispetto alla fattispecie di cui all’art. 2320 c.c., considerata l’assenza di deroghe espresse, come nel caso di procura speciale per singoli affari. In senso difforme, G. GALGANO, op. cit.

[18]In relazione alle conseguenze sul negozio dispositivo (es: compravendita) posto in essere in violazione del divieto d’immistione, è opportuno distinguere. Se l’atto è compiuto in totale assenza di potere rappresentativo, mancando qualsivoglia procura generale, esso deve considerarsi inefficace verso la società, in applicazione dei principi sul falsus procurator (art. 1398 c.c.) e salvo ratifica ex societate (cfr. art. 1399 c.c.).

Al contrario, in carenza di potere (contrario all’art. 2320 c.c.), il negozio risulta valido ed efficace verso la società.

In questi termini, G. F. CAMPOBASSO, op. cit., nonché giurisprudenza di legittimità prevalente, ex multis Cass. 19 novembre 2004, n. 21891.

[19]Il punto appare sostanzialmente pacifico. Cfr. Cass. 6 giugno 2000, n. 7554. 

Ultima modifica il 28 Luglio 2015