Una delle novità introdotte dalla normativa concorsuale riformatrice è la previsione dell’obbligo in capo alla Commissione designata di richiedere un parere, da rendersi “pro veritate”, ad un soggetto esterno ed imparziale, qualora nessuno dei membri della commissione appartenga al settore scientifico disciplinare del candidato.
I singoli settori concorsuali per la procedura c.d. A.S.N. (di Abilitazione Scientifica Nazionale) comprendono al loro interno anche molteplici settori disciplinari delle ricerca scientifica.
Nel caso analizzato dai Giudici di Via Flaminia, il ricorrente lamentava proprio l’errore di valutazione del proprio curriulum scientifico. La Commissione all’uopo designata, formata da Professori afferenti a settori scientifici-disciplinari diversi da quello del candidato, aveva richiesto un parere pro veritate ad un Commissario esterno ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 95/2016.
Nonostante l’esperto avesse dato l’assenso all’abilitazione, la Commissione decideva autonomamente e senza fornire adeguata motivazione di rigettare la domanda del candidato, impedendogli dunque di conseguire l’abilitazione.
L’attento vaglio del TAR del Lazio ha portato all’emanazione della sentenza di accoglimento per il ricorrente leso, nel proprio prestigio e nella carriera professionale, dalla valutazione superficiale operata dall’Amministrazione.
Non sfugge, infatti, al Collegio investito della decisione come la valutazione fosse stata resa in assenza delle cautele previste dalla normativa presupposta, “senza cioè motivare in alcun modo in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a ritenere non condivisibile il parere in questione”. La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio, condividendo infine le deduzioni dei difensori della parte ricorrente “definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto: - annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente; - ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva. Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge”.
L’accoglimento scaturisce dal difetto motivazionale del giudizio impugnato, nella parte in cui non riflette adeguatamente il contenuto anche del richiesto parere pro veritate, integrando una figura sintomatica dell’eccesso di potere riverberando anche nella contraddittorietà. La motivazione dell’atto amministrativo, nel caso di specie, doveva essere più stringente rispetto a quella resa in concreto dalla commissione giudicatrice.