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La voce del diritto (35)

Il TAR annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo estero
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Con ordinanza n. 4155 pubblicata in data 7 settembre 2024, il Tar del Lazio, Sezione Terza Bis, disponeva la sospensione del provvedimento con cui il Ministero rigettava l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere l’inserimento nelle GPS per le classi di concorso A060 – Tecnologia e A026 – Matematica. Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva all’Amministrazione di essere inserito in graduatoria con riserva del riconoscimento del titolo estero. L’Amministrazione inoltrava al ricorrente una richiesta, chiedendo il deposito di documenti e osservazioni tramite la piattaforma RPD e concedendo al ricorrente, come di consueto, un termine di 10 giorni. In poche e semplici parole il Ministero ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo per la mancata ricezione di quei documenti che il ricorrente non ha potuto caricare sulla piattaforma RPD indicata dal Mistero, nonostante fosse in termini, perché la piattaforma era già chiusa e che, comunque, ha inoltrato a mezzo posta elettronica certificata. Per tali ragioni il nostro studio ha provveduto a depositare dinanzi al TAR del Lazio un ricorso, nell’ambito del quale si chiedeva l’annullamento del rigetto previa l’emissione di un provvedimento cautelare. Vi è stata, dunque, una violazione della L. 241/1990 in quanto il Ministero non ha concesso…
Processo amministrativo: il ricorrente escluso e riammesso con riserva in graduatoria non ha l’onere di impugnarla
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Una querelle processuale tra il T.A.R. Lazio e la nostra tesi che va avanti da qualche tempo. Talvolta si sopisce, talvolta riemerge nel tentativo, francamente poco aderente ai principi di giustizia sostanziale e del giusto processo, di definire contenziosi peculiari e complessi in rito anzichè nel merito. Secondo il T.A.R. Lazio il ricorrente che subisce l’esclusione da un concorso ad una prova intermedia ha, correttamente, l’onere di impugnare tale esclusione. Fin qui, nulla questio. Appare pacifico tale onere così come, ove frattanto sopraggiunga la graduatoria finale, è ragionevole pretendere l’impugnazione di tale atto quale provvedimento ulteriormente finale e da impugnare. Secondo il T.A.R., tuttavia, l’onere di impugnare la graduatoria persiste persino se il ricorrente, grazie all’azione giudiziale, aveva ottenuto la riammissione al concorso e la graduatoria da atto della sua presenza seppur con riserva all’esito dell’azione giudiziale non ancora definita. Il T.A.R., in particolare, aveva sottolineato che la possibilità di impugnare gli atti preparatori non può tradursi in un esonero dall’onere di impugnare anche l’atto finale del procedimento, “in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell’atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio,…