Con sentenza n. 9876 del 14/07/2022, la Quarta Sezione del TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso patrocinato dal nostro Studio Legale, ha riconosciuto in sede di ottemperanza l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia.
Il contenzioso sorgeva a seguito di un precedente giudizio, a conclusione del quale il Tribunale amministrativo di Roma annullava il giudizio collegiale di inidoneità nei confronti del ricorrente, affidando alla Commissione esaminatrice, in diversa composizione, il compito di rinnovare il giudizio di pertinenza delle pubblicazioni del candidato con il settore concorsuale di riferimento.

Chiamata a rivalutare la produzione scientifica del ricorrente, la Commissione negava nuovamente l’anelata abilitazione, chiarendo in motivazione che le pubblicazioni monografiche esaminate, seppur pertinenti, risultavano carenti sotto il profilo metodologico, sconfinando oltre quanto espressamente richiesto dal giudice di prime cure, per addivenire ad una rivalutazione complessiva e nel merito della posizione del candidato. Ad avviso del Collegio l’organo esaminatore “non ha circoscritto il proprio ambito di valutazione alla verifica di pertinenza delle pubblicazioni al settore scientifico oggetto del contendere: una valutazione, comunque, effettuata, ma integrata da una valutazione suppletiva che ha esorbitato dai limiti dell’obbligo conformativo, dando sostanza ad un rilievo inedito”.
In altri termini, risulta evidente che, oltre ad essere stati illegittimamente superati i limiti della rivalutazione prescritti dalla sentenza da ottemperare, profilo già di per sé idoneo a configurare una violazione del giudicato, la Commissione ha formulato una valutazione che, oltre ad essere avulsa dall’obbligo conformativo, è comunque illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sulla base delle valutazioni che precedono, stante la rilevata pertinenza del lavoro monografico sottoposto a riesame, la Sezione ha dichiarato nullo il provvedimento impugnato per violazione del giudicato, dando ordine al Ministero competente di attribuire al ricorrente l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia. Secondo il giudice adito “avendo la rinominata commissione accertato la pertinenza delle due monografie del ricorrente al settore scientifico disciplinare 12/E2, alla rilevata violazione del giudicato non possa che fare seguito, quale conseguenziale statuizione indotta dall’esaurimento di qualsiasi potere valutativo, l’ordine al Ministero dell’Università e della Ricerca di adottare il provvedimento di abilitazione del ricorrente a docente di prima fascia”

In conclusione, mediante la pronuncia qui annotata il Collegio ha individuato compiutamente i limiti a cui la riedizione del potere amministrativo è subordinato, non mancando al contempo di valorizzare la sfera di autonomia di cui la pubblica amministrazione gode nell’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso specie, il Tar ha dichiarato nullo il provvedimento amministrativo per violazione del giudicato formatosi a seguito dell’emanazione della precedente sentenza  non appellata dall’Amministrazione resistente.

 

ASN: Tar Lazio, criterio del primo ultimo nome non sempre sufficiente a motivare apporto individuale del candidato
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Cade uno dei criteri più noti alla comunità scientifica per la verifica dell’apporto individuale nelle pubblicazioni con più autori.

Come è noto, e come anche nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per Professore di prima fascia sottoposta al T.A.R. Lazio era avvenuto, “ai fini della valutazione verrà tenuto conto del criterio della proprietà intellettuale dei lavori presentati (authorship) basata sulla posizione del nome del candidato fra gli autori della pubblicazione; in particolare primo, ultimo (o co-primo dichiarato nel lavoro) o autore corrispondente”.

In ricorso, tuttavia, si era sostenuto che non sempre tale criterio rappresenta una corretta bussola di sistema giacché, anche attraverso altri indici, l’autore può dimostrare il suo contributo rilevante smentendo quello ordinariamente utilizzato.

Il T.A.R. ha aderito a tale tesi. “Orbene, pur ammettendosi che il “posizionamento” del contributo possa assumere, nei giudizi della Commissione, valenza sintomatica dell’apporto dell’autore nei lavori in collaborazione, ai sensi dell’articolo 4 lettera b) del regolamento, deve tuttavia escludersi che la Commissione possa addivenire ad un giudizio complessivo sfavorevole sulle pubblicazioni sulla base di quest’unico parametro, specie se il contributo dell’autore è comunque individuabile attraverso diversi criteri”.

Se, come siamo riusciti a dimostrare in giudizio, “il contributo individuale del ricorrente è oggettivamente accertabile anche in quelle pubblicazioni nelle quali lo stesso non risulta collocato secondo l’ordine previsto nel criterio elaborato” dalla Commissione, ben può il Giudice Amministrativo annullare tale valutazione.

Rileva al riguardo che se «il primo nome, l’ultimo nome e il c.d. “corrisponding” costituiscono di norma i soggetti che contribuiscono in modo preponderante alla stesura di un lavoro scientifico è però anche vero che, in certi casi, l’anzidetta suddivisione non rispecchia effettivamente l’apporto di ogni autore»; in queste ipotesi particolari la “stessa pubblicazione scientifica – che com’è noto è sempre sottoposta a referaggio da parte di soggetti terzi – si preoccupa di precisare il ruolo che ogni autore ha avuto nel lavoro in collaborazione”. Ne consegue che, per lo meno in tali casi, per valutare il rilievo del contributo di ogni autore, non avrebbe significato la “collocazione” dello stesso all’interno dei lavori in collaborazione.

T.A.R. Lazio, Sez. IV, 27 aprile 2022.

Con sentenza del 9 novembre 2021 il TAR del Lazio, Sez. III Bis, Presidente Giuseppe Sapone, Estensore Silvia Piemonte, ha accolto il ricorso di un candidato che aveva presentato la propria candidatura nella procedura per l’abilitazione scientifica nazionale, accogliendo la tesi dell’Avv. Michele Bonetti, founder dello Studio Bonetti&Delia.
Il giudizio finale era privo di supporto motivazionale, riportando “la qualificazione scientifica della candidata non è in linea con quanto richiesto dall’art. 3, comma 2, lettera b) del DM 120/2016” La genericità di tale affermazione contenuta nel giudizio collettivo non può essere letta quale sintesi dei giudizi individuali, che sono volti comunque ad una migliore e più ampia lettura del giudizio finale, esplicitandone le motivazioni. Tuttavia, nel caso di specie, i giudizi individuali non erano richiamati in alcun modo e restavano sullo sfondo di un giudizio finale particolarmente tranchant. La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a ricostruire l’iter logico della volontà dell’Amministrazione. Il giudizio in questione era privo delle ragioni che avevano portato la Commissione ad una data conclusione. I giudizi individuali evidenziavano, com’è nel diritto dei singoli Commissari, aspetti diversi negativi e positivi, ma che non confluivano nel giudizio finale.
Il giudizio collettivo impugnato è stato così annullato per violazione dell’art.3 della legge 241 del 1990 e, più nello specifico, dell’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016.
Pertanto, per il difetto di motivazione degli atti impugnati, il ricorso veniva accolto con annullamento del provvedimento di diniego dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, con l’ordine di esaminare la posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE E GIUDIZI DI INIDONEITA’ ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
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In data 03 gennaio 2020 il T.A.R. del Lazio pubblica un’importante sentenza di merito, ancora una volta, relativa al concorso nazionale per l’abilitazione a professori universitari.

La sentenza, tra i primissimi provvedimenti del nuovo anno, pone l’accento sulla necessarietà di un’adeguata motivazione del provvedimento adottato dalle Commissioni, dunque su uno dei requisiti dell’atto amministrativo, nei giudizi per conseguire l’abilitazione nazionale.

Secondo il Tribunale di Roma la valutazione adottata dal MIUR sarebbe stata viziata da una “palese parzialità”, avendo la Commissione giudicato solo su alcuni aspetti del curriculum scientifico della candidata in questione e senza una congrua motivazione imposta dalla legge.

La candidata, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, aveva ottenuto un giudizio negativo frutto di un’apodittica comparazione tra il proprio curriculum scientifico- professionale e quello di un’altra candidata. Per i due candidati, di cui venivano posti a confronto i curricula, i medesimi lavori frutto della ricerca scientifica, anche svolta in collaborazione, venivano valutati in maniera opposta, concedendo l’abilitazione solo ad una delle due. La commissione di concorso non aveva opportunamente valutato parte delle pubblicazioni in cui era ricavabile il contributo personale della ricercatrice, fermandosi al solo confronto negativo su alcuni lavori.

La parzialità della motivazione resa comporta l’illegittimità del giudizio e l’annullabilità del provvedimento amministrativo, integrando la violazione di legge e, nello specifico, dell’art. 3 della legge n. 241/90.

Nel caso delle procedure abilitative in questione, ha sottolineato il Giudice Amministrativo, “occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo”.

È evidente che quanto opportunamente evidenziato dall’Organo di Giustizia Amministrativa sia frutto di una molteplicità e varietà di problematiche riscontrabili in una procedura tanto complessa, come quella che ha riguardato la pronuncia qui in esame. Da tali problematiche non è insolito ricavare vizi della procedura che possano comportare l’annullamento con l’effetto di una nuova e corretta valutazione.

La procedura per ottenere l’abilitazione a Professore Universitario di nuovo al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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Trattiamo, in questa sede, di una procedura concorsuale che è stata al centro di una profonda innovazione negli ultimi anni ma, non per questo, risulta essere esente da critiche e vizi di forma.

Ad essere analizzata è un’ultima sentenza pubblicata dal T.A.R. del Lazio, ove l’intervento dei Giudici veniva invocato a seguito di un giudizio negativo sulla domanda di abilitazione a professore ordinario di un noto e stimato docente e ricercatore nel panorama italiano.

Il contenzioso, instaurato con il patrocinio dello Studio Legale Bonetti & Delia con ricorso giurisdizionale dinanzi al predetto Tribunale romano, vedeva contestati i giudizi resi da una Commissione di cinque membri designati dal Ministero dell’Istruzione, incaricati della valutazione delle domande sottoposte da diversi candidati.