Eccezione processuale e thema probandum: il valore primario della decisione giusta
Pubblicato in Altri diritti

L’eccezione processuale si fonda su fatti con effetti giuridici estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato dall’attore. Di fronte alla domanda di questi, infatti, il convenuto, chiamato in giudizio in attuazione del principio del contraddittorio e costituitosi, può proporre eccezione, introdurre cioè fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio al fine di conseguire il rigetto della pretesa attorea.