La questione concerne l’impugnazione dei provvedimenti inerenti una procedura di abilitazione scientifica nazionale definita negativamente per il candidato a seguito di una votazione dei Commissari conclusasi 3 a 2.
Il giudizio collegiale è stato ritenuto dal TAR non sufficiente in quanto frutto di una chiara ripetizione del contenuto dei giudizi individuali di due soli commissari con violazione dell’art. 3 del D.M. 120/2016 e dell’art.8 del D.P.R. 95/2016.
La valutazione dei commissari favorevoli veniva obliterata nella motivazione del giudizio collegiale e a parere della nostra difesa ciò non si conciliava con la natura personale delle singole valutazioni; infatti la discussione collegiale non può mai prescindere dall’apporto individuale di ogni singolo commissario. Veniva così censurato in modo particolareil giudizio individuale dei uno dei tre commissari che aveva fornito il giudizio negativo, mettendo in luce come non venissero considerate diverse pubblicazioni da un lato, e dall’altro come il giudizio fosse particolarmente sintetico.
Gli “appunti” del terzo commissario apparivano particolarmente stereotipati, così come il giudizio generico sulla ripetitività delle riflessioni, delle imprecisioni ecc. In tal modo non è stato possibile ripercorrere gli argomenti logici che avevano portato il commissario “decisivo” a ritenere la non idoneità.
Il ricorrente produceva in giudizio delle perizie che il TAR ha tenuto in debita considerazione anche in virtù mancata contestazione avversaria.
In una articolata, ma ben scritta, sentenza a livello teorico, il collegio del TAR del Lazio ha esaminato tutti i motivi della difesa, non tanto per la singola rilevanza, ma in quanto vi era una complessiva consistenza tra i vari motivi volti a dimostrare la carenza di istruttoria e di motivazione; il tutto motivando anche sulle perizie in atti che valutavano eccellenti i prodotti del ricorrente, pronunciandosi altresì sulla mancata contestazione avversaria.
Interessante e degno di attenzione è il giudizio espresso in sentenza sull’abnorme divergenza di giudizio tra i vari commissari; il TAR sul punto rileva come non si possa far prevalere il giudizio del commissario “decisivo”, in quanto troppo generico.
In questo modo la valutazione negativa “decisiva” è stata poco approfondita; la stessa non era integrabile con i giudizi più critici e con la valutazione complessiva svolta in sede di giudizio collegiale.
Per tali motivi il TAR ha accolto il ricorso del nostro ricorrente, annullando gli atti impugnati ed ordinando all’Amministrazione di rivalutare il candidato con una nuova commissione composta da differenti commissari e condannando alle spese del giudizio la P.A.