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Pubblicato in Istruzione

IL CONSIGLIO DI STATO STATUISCE NUOVAMENTE LA ILLEGITTIMITA’ DEL CODICE ALFANUMERICO.

 

"Il numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l’aveva elaborate".

Così si è espresso il Consiglio di Stato in sede Consultiva qualche giorno addietro. L’organo superiore della Giustizia Amministrativa ha confermato quanto precedentemente statuito dal Consiglio di Stato, dal TAR Cagliari e dal TAR Molise nelle nostre sentenze sulla violazione dell’anonimato: "La presenza di un codice a barre (con l’indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto possibile l’identificabilità dell’autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari. 

Anche se l’attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell’elaborato di ciascun candidato, l’anonimato dell’elaborato (cioè la non identificabilità dell’autore prima dell’attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell’esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell’elaborato, identificandone l’autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall’identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell’identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E’ appena il caso di aggiungere che la regola dell’anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell’imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari I, 14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105). Pertanto, si può ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina 2012-2013, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l’anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità".

E per la precisione: “Ogni violazione del principio dell’anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall’identificabilità delle proprie prove di concorso".
Il codice alfanumerico apposto sui compiti del test per l’accesso programmato è del tutto illegittimo, in quanto non garantisce l’anonimato dei compiti e dei candidati e ha come conseguenza la potenziale violazione dei principi cardini della buona amministrazione e della parità di trattamento. Il codice alfanumerico impresso su ogni foglio consegnato ai candidati è facilmente abbinabile al nome del candidato, considerando che a questo viene chiesto di tenere, durante la prova, il documento di identità in evidenza accanto al codice stesso.
Il Consiglio di Stato censura così l’atteggiamento del Ministero che continua ad assecondare la pratica illegittima e che non è stato in grado di provare innanzi il Consiglio di Stato l’infondatezza delle censure sollevate dai ricorrenti e tantomeno l’efficienza e la legittimità del sistema concorsuale.
“Dopo le vittorie ai Tar Molise e Cagliari, nonché al Consiglio di Stato, l’orientamento della magistratura pare ormai darci ragione”, a parlare è il Coordinatore dell’Udu, Gianluca Scuccimarra, il quale dichiara: “Non si comprende per quale motivo il Ministero continui a ricorrere a questi codici alfanumerici da apporre sui tutti i test e facilmente riportabili, nonché chiaramente associati a nome e cognome nel momento stesso in cui i commissari d’aula impongono di collocare la carta di identità accanto al compito”. L’Udu proseguirà a denunciare giudizialmente e politicamente questo indecente meccanismo, che potrebbe essere facilmente cambiato con una semplice modifica legislativa”.
In diverse occasioni l’UDU ed il suo Avvocato, Michele Bonetti, oltre a sollevare la questione nelle sedi giudiziarie hanno rappresentato come il problema sia facilmente risolvibile sostituendo, ad esempio, il codice alfanumerico con un semplice codice a barre. Soluzioni che l’Associazione ed i legali continueranno a proporre nelle sedi giudiziarie ed istituzionali.

Ultima modifica il 03 Marzo 2014