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TRASFERIMENTI DALL’ESTERO: SE SUSSISTE UN POSTO LIBERO DEVE ESSERE ASSEGNATO AI RICORRENTI

E’ del 19/12/2013 un’interessante sentenza del Tar L’Aquila, Consigliere, Estensore Dott. Alberto Tramaglini, in cui il Collegio aquilano, sui motivi aggiunti spiegati da un ricorrente non ammesso, nonostante i posti disponibili, ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento

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Il Tar dell’Abruzzo precisa di non privilegiare l’orientamento secondo cui l’accesso degli studenti provenienti da Atenei europei “non sia regolamentato” (Tar Sardegna 9 maggio 2012 n. 507), ritenendo piuttosto preferibile un’interpretazione che favorisca la possibilità di consentire il pieno impiego delle risorse disponibili; ciò alla luce dei principi espressi dalla Corte Cost., con la nota sentenza 383/1998 in cui emerge che la giustificazione razionale della “programmazione” degli accessi scaturisce dal nesso tra diritti e risorse.
Si tratta, peraltro, della risaputa questione del rapporto di “congruità” tra strutture e studenti da  cui è nato, a nostro avviso, l’equivoco della citata sentenza della Corte Cost. che ha portato alla statuizione della legittimità del numero chiuso.
Riteniamo difatti che il detto rapporto di congruità debba e possa essere raggiunto non solo con il numero chiuso, ma anche con altri metodi, tra i quali un’attenta e rigida selezione in itinere, anche per mezzo di esami propedeutici o di verifiche al termine dell’anno di corso da apposite Commissioni, ancora, Corsi di Laurea con materie in comune al primo anno così come accade per Odontoiatria, Medicina, Professioni sanitarie, Farmacia, Biologia e Chimica.
Le esigenze che impongono “la chiusura del numero” sono e restano il “contenimento del sovraffollamento” (Tar Catania Sezione III, 23 settembre 2011, N.2301), pertanto nel caso dell’Ateneo aquilano e di tutte le Università dove vi siano posti liberi, rimane l’obbligo di considerare le domande di studenti che abbiano già effettuato un percorso in Università europee e, proprio per la stessa esigenza, di assicurare il rispetto del suddetto rapporto di congruità tra strutture disponibili e studenti.
Il test di cultura generale, del resto, previsto per il primo anno, nel caso di trasferimento ad anni successivi, può ben essere sostituito da “una valutazione del percorso di studi fino ad allora effettuato”.
Premesso che la legge 264 all’art. 4 parla di “apposite prove di cultura generale e non di test”, la verifica delle conoscenze al cui “accertamento le prove di ingresso sono preordinate” possono essere ben più concretamente appurate con un’analisi del curriculum. Deve poi considerarsi che le prove preselettive sono estranee alla disciplina universitaria intrapresa, vertendo su programmi della scuola media superiore, ormai dimenticati da coloro che si trasferiscono, perché impegnati nelle discipline più specialistiche dello studio universitario.
Secondo il Tar aquilano la questione si “sposta” non sull’aggiramento della normativa europea ma piuttosto sull’analisi della situazione di studenti con preparazione universitaria e sull’accertamento del possesso dei requisiti culturali che richiede il nostro Paese e che, per gli anni successivi, non può essere affidato al test di ingresso.
Così, solamente qualora dalla valutazione della carriera pregressa non vi siano crediti sufficienti per l’accesso al II o ad anni accademici successivi, sarebbe lecito il rigetto del trasferimento, essendo la programmazione prevista esclusivamente per il I anno.
Il Collegio conclude sulla necessarietà della copertura dei posti disponibili, consapevole delle problematiche dovute all’intrecciarsi di diverse impugnazioni in riferimento a più posti disponibili di diversi anni accademici e che sfociano in plurimi dinieghi impugnati, con forti difficoltà in fase esecutiva.
Il Tar prende atto di non poter monitorare il numero complessivo dei richiedenti dalla totalità dei giudizi, constatando che tali problematiche discendono dalla illegittima e mancata valutazione delle domande di trasferimento con diverse disfunzioni legate anche ai tempi di decisione di merito o cautelare. Può difatti verificarsi che per lungaggini o aspetti procedurali, studenti che chiedono l’iscrizione all’anno 2012/13 definiscano il giudizio in un anno successivo, ponendo in tal modo i ricorrenti stessi in conflitto con successivi richiedenti.
Dinanzi a tali vicende in sede giudiziaria non può che ribadirsi la necessità di effettuare l’assegnazione di posti nell’ambito di quelli disponibili; la Pubblica Amministrazione procederà pertanto alle necessarie valutazioni dei crediti maturati e alla determinazione dell’anno di corso cui la ricorrente va iscritta.
Sull’argomento cfr. Sentenza Tar L’Aquila 19.12.2013 n. 1061.

Ultima modifica il 21 Gennaio 2014