Da tempo, l’associazione Adida e la Voce Dei Giusti con distinti ricorsi hanno avanzato la richiesta d’ingresso nelle graduatorie ad esaurimento da parte di tutti i soggetti che si erano recentemente abilitati mediante i TFA e che si stavano per abilitare mediante i c.d. PAS, ovvero i Percorsi Abilitanti Speciali.
A nostro avviso, l’impossibilità d’ingresso nelle graduatorie ad esaurimento a soggetti abilitati è completamente priva di senso giuridico.
Difatti, i docenti vengono reclutati nei ruoli della P.A. al 50% all’interno delle GAE e al 50% mediante concorso. Impedire aprioristicamente a soggetti abilitati di entrare nelle GAE rappresenta un tentativo per “legare” docenti abilitati ad una vita di precariato.
Per questo, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto M.I.U.R. 27 giugno 2013 n. 572 decidemmo, previa domanda di ingresso nelle GAE, di ricorrere avverso questa ulteriore “chiusura” delle graduatorie ad esaurimento per l’annullamento di detto decreto, in particolare nella parte in cui non consente l’integrazione delle G.A.E. mediante l’inserimento del personale docente avente titolo all’insegnamento e abilitandi P.A.S.
La discriminazione, secondo noi, è palese giacchè vi saranno soggetti abilitati all’esito del medesimo percorso che potranno entrare in G.A.E. ed altri invece che verranno esclusi. Si pensi, ad esempio, a coloro i quali erano meramente iscritti in tali graduatorie per essere stati ammessi alle SSIS e che non avevano successivamente potuto frequentare: costoro avrebbero il solo privilegio di essere iscritti a suo tempo, diremmo in maniera esclusivamente cartolare, a tali G.A.E..
Ex SSIS congelati presenti in G.A.E. e abilitati con i TFA otterranno l’abilitazione nello stesso momento ed all’esito del medesimo percorso abilitante.
L’abilitazione dei primi, tuttavia, in virtù della mera presenza cartolare in G.A.E. dal 2009, consente a questi ultimi di poter accedere alla stabilizzazione lavorativa e quindi al ruolo e condanna, invece, gli abilitati e gli abilitandi all’eterno precariato giacchè, in G.A.E., non potrà più aversi accesso.
Il T.F.A. anche se soprannominato diversamente, ha sostituito, in realtà, il precedente percorso abilitativo, quale le c.d SSIS (scuole di specializzazione all’insegnamento secondario) che istituite con legge del’90 di cui di seguito, furono attivate per l’anno accademico 1999/2000 e, poi, sospese nell’anno anno accademico 2008-2009.
I P.A.S. ripercorrono la medesima struttura interna con la sola esclusione della prova di ammissione e del tirocinio che è sostituito dall’esperienza pluriennale di tali docenti.
Anche le SSIS furono organizzate a livello regionale interateneo, come d’altronde i P.A.S. ed anche in tal caso sono gestiti dalle Università.
Dare un’abilitazione a tali docenti, che comunque lavorano da anni, anzi da decenni, serviva a farli uscire dal precariato e non certo a farli continuare a permanere in graduatorie da cui si attinge solo per supplenze.
Si è messo solo un sigillo sul loro profilo di precari storici. Che costerà caro (siamo sui 3.000 euro) ma che non cambierà di una virgola il loro status. Ciò, paradossalmente, non accade invece per i congelati SSIS presenti in G.A.E. i quali all’esito del medesimo percorso abilitante hanno potuto ottenere l’immissione in G.A.E. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 4 ottobre 2013, n. 3862).
Sulla questione, tuttavia, il Consiglio di Stato ha “rilevato che è oggetto di controversia l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, come da D.M. 27 giugno 2013, n. 572; considerato, al giudizio prognostico proprio di questa fase cautelare, che le questioni poste dall’appello (soggetti congelati del IX ciclo SSIS) richiedono di essere previamente definite nella pertinente sede del merito, con riguardo all’omogeneità di trattamento tra le diverse situazioni coinvolte ed in relazione alle diverse modalità previste dalla legge per il conseguimento dell’abilitazione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l' appello cautelare e, per l'effetto, a riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.”
Pare, dunque, che il Consiglio di Stato abbia accolto la vicenda “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito” in considerazione del fatto che “le questioni poste dall’appello (soggetti congelati del IX ciclo SSIS) richiedono di essere previamente definite nella pertinente sede del merito, con riguardo all’omogeneità di trattamento tra le diverse situazioni coinvolte ed in relazione alle diverse modalità previste dalla legge per il conseguimento dell’abilitazione”.
La questione appare, dunque, di altro genere pur rappresentando un passo avanti importante (http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/altri-diritti/item/597-docenti-di-ruolo-si-ai-percorsi-abilitanti-speciali;