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Melius re perpensa: esiste ancora qualcuno che ha il coraggio di cambiare idea [Short article]

In data 16 gennaio 2015 il Collegio del T.A.R. del Lazio in plurime ordinanze si è espresso nel seguente modo: << rilevato - melius re perpensa - che poiché parte ricorrente non deduce di avere interesse all’annullamento dell’intera procedura ma, al contrario, alla mera ammissione in sovrannumero

e pertanto non si ritiene necessario, in vista della trattazione del merito, procedere all’integrazione del contraddittorio, non sortendo tale ammissione in soprannumero alcun effetto, se non a livello di mero interesse in via di fatto, sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n. 230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011) il T.A.R. per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone l’immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea>>.

Avevamo già dedotto sulle importanti novità di cui il Tar del Lazio è stato precursore in materia di pubblici proclami ( http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/altri-diritti/item/609-pubblici-proclami-disapplicare-l-art-150-c-p-c-e-possibile-in-virtu-dell-evoluzione-normativa-e-tecnologica).

In tal modo non solo il lavoro di noi avvocati e degli addetti ai lavori fu notevolmente semplificato, ma anche i costi delle nostre azioni furono notevolmente ridotti; difatti precedentemente i pubblici proclami intervenivano mediante pubblicazione di un sunto del ricorso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica con un costo pari a € 8,08 per rigo o frazione di rigo.

Dopo questo importante provvedimento i costi vivi furono limitati, rendendo il sistema Giustizia del diritto amministrativo più accessibile ai cittadini, in particolare alle molteplici categorie disagiate economicamente che si rivolgono al sistema giustizia (come studenti, insegnanti precari ecc.)

Il problema dell’elevato numero dei contenziosi iscritti ogni anno a ruolo non si deve fronteggiare con l’aumento indiscriminato del contributo unificato ma, al contrario, la “popolarità” delle azioni giudiziarie può far sì che si inneschi un meccanismo di “censura” dei comportamenti illegittimi dell’amministrazione che induca finalmente la Pubblica Amministrazione italiana a ricorrere ai principi costituzionali del buon andamento della P.A. prescritto dall’art. 97 Cost.

Solo l’accesso per tutti alla macchina della Giustizia può far sì che si inneschi il descritto meccanismo. I cittadini non devono abituarsi a subire torti e a non instaurare contenziosi nei tribunali per reprimerli in quanto è compito dello Stato evitare comportamenti illegittimiche inducano i cittadini a denunciare i fatti alle Autorità giudiziarie, ultimo baluardo della democrazia.

Direttamente o indirettamente la decisione del TAR del Lazio, ripensata sul punto, giunge a queste conclusioni.

Riteniamo che concorsi di natura ciclica come quelli per l’accesso all’università, per l’accesso alle specializzazioni ecc. non debbano essere sempre annullati poiché il ricorrente otterrebbe in tal modo una minor tutela e non avrebbe interesse all’annullamento, considerato che l’emanazione del provvedimento per i tempi tecnici del ricorso interverrebbe anche successivamente alla naturale e successiva ripetizione del concorso.

Si apre ancora una volta la strada alla nostra teoria sul sovrannumero ottenibile come risarcimento del danno in forma specifica e senza l’annullamento del concorso. In questa direzione va infatti il riconoscimento da parte del Tar del Lazio per cui nei casi in cui venga in rilievo l'incisione di un bene giuridico di primaria importanza come il diritto allo studio, alla formazione, al lavoro ecc. non vi può essere annullamento del provvedimento lesivo ma occorre che il bene costituzionale da tutelare si riespanda per tutti.

Ultima modifica il 02 Marzo 2015