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Pubblicato in Istruzione

LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SUL PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AL C.D.L. DI MEDICINA.

Sull’annosa questione dell’immatricolazione ad anni successivi al corso di laurea in Medicina da parte dei soggetti laureandi o laureati in materia affine si è pronunciato positivamente, nel merito, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise.

E’ stata infatti pubblicata, in data odierna, dal TAR Molise la sentenza n. 450/2018 che ha accolto la domanda avanzata da una studentessa laureata in Biologia molecolare e cellulare (materia affine a Medicina) per l’immatricolazione ad anni successivi al C.D.L. di Medicina e Chirurgia.

Il Collegio aveva, già in fase cautelare, ritenuto fondate le censure di parte ricorrente ed aveva, pertanto, disposto il riesame della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo. Chiare le argomentazioni riportate nell’ordinanza e fatte proprie nella fase di merito: “Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, secondo la più recente giurisprudenza formatasi a partire da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2015, la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non invece per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo. In tali casi, infatti, il principio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi ed è sottoposto all'indefettibile limite di posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”(così T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/02/2016, n. 2468; nello stesso senso TAR Milano, III, 25 maggio 2016, n. 1441; idem 18 settembre 2017, n. 1823; Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746).

Ed allora, anche nella fase di merito del giudizio, il Collegio conferma in maniera decisa l’orientamento espresso in sede cautelare. Appare infatti inequivocabile la lettera della sentenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota 22 dicembre 2017 dell'Università degli Studi del Molise.

Questa pronuncia di accoglimento nel merito costituisce una svolta decisiva con riferimento alla questione dell’immatricolazione ad anni successivi al primo per la ricorrente interessata, alla quale viene così riconosciuto il diritto ad intraprendere gli studi in Medicina, avendo dimostrato nel corso del pregresso percorso universitario in materia affine il pieno possesso di conoscenze superiori rispetto a coloro che si accingono per la prima volta a sostenere il test di ingresso

Non si può, però, circoscrivere l’importanza di detta pronuncia solo ed esclusivamente al caso di specie. Il detto provvedimento deve infatti considerarsi come una conferma delle argomentazioni avanzate dagli avv. Bonetti e Delia a tutela dei propri ricorrenti, utile anche per quei soggetti attualmente in possesso di un provvedimento cautelare e che attendonoi una pronuncia nel merito della vicenda.

 

Ultima modifica il 16 Luglio 2018