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PER LA PRIMA VOLTA AMMESSI I RICORRENTI EDUCATORI AL CONCORSO STRAORDINARIO

Con sentenza n. 9474/2019 il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso dello studio legale Bonetti Delia finalizzato alla partecipazione al Concorso straordinario previsto dall’art. 4, co. 1-quater del DL 87/2018, consentendo per la prima volta ai ricorrenti, quali educatori abilitati tramite il concorso del 2000, l’ammissione alla procedura selettiva di carattere straordinario.

Secondo l’Avv. Michele Bonetti. “È da considerarsi una pronuncia di notevole importanza, trattandosi del primo provvedimento attraverso il quale il T.A.R. accoglie un ricorso collettivo consentendo di partecipare al concorso straordinario senza annullarlo e così salvaguardando anche coloro che vi hanno già partecipato. Il Tar Lazio con una illuminata pronuncia ha accolto la nostra interpretazione costituzionalmente orientata ammettendo i nostri ricorrenti alla procedura concorsuale riservata e senza rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, così da ritenere, quale requisito di ammissione al Concorso straordinario, oltre al diploma magistrale e alla laura in scienze della formazione primaria, anche il titolo di educatori abilitati con il necessario servizio. Così viene consentito ai ricorrenti la partecipazione alla procedura concorsuale di carattere straordinario finalizzata al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.”

Con il ricorso presentato dinanzi al T.A.R. Lazio, si impugnava il decreto MIUR n. 89 pubblicato in GU il 9.11.2018, il quale nel prevedere i requisiti di ammissione al Concorso straordinario, stabiliva che non potevano partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione di personale educativo. Nonostante l’equiparazione sia giuridica che economica di tutti gli educatori abilitati tramite il concorso del 2000 agli insegnanti in possesso di diploma magistrale.

Sono anni, difatti, che il Ministero e la Magistratura concordano nel ritenere la figura del personale educativo e quella dell’insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale completamente assimilabili sotto ogni profilo, così da raggiungere una vera e propria “equiparazione di status”, tuttavia tale equiparazione veniva negata per la partecipazione al concorso de quo.

Finalmente, in virtù di quanto sopra esposto e sostenuto con i nostri ricorsi, il T.A.R. Lazio ha accolto il primo ricorso collettivo sul concorso straordinario, affermando che “il possesso dell’abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative deve essere considerato in tutto e per tutto equivalente all’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria”. Così da permettere ai ricorrenti educatori abilitati di poter effettuare le prove del Concorso straordinario.