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T.A.R. LAZIO: L’AVVISO DI PERENZIONE DEVE ESSERE INVIATO ALL’INDIRIZZO PEC INDICATO IN RICORSO E NON AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO
Pubblicato in Istruzione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto l’opposizione a perenzione.
Il caso. Dopo l’accoglimento della misura cautelare, nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione del merito, la segreteria del T.A.R. Lazio inviava l’avviso di perenzione all’indirizzo di uno dei difensori non indicata nel ricorso di primo grado.
Nulla, invece, veniva trasmesso all’unico indirizzo pec indicato nell’atto.
Da qui la dichiarazione di perenzione, ritenendo regolarmente comunicati gli avvisi di segreteria, di cui all’art. 82 c.p.a.
Secondo l’Avvocato Michele Bonetti tale provvedimento è illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 136 c.p.a., in quanto l’avviso trasmesso dalla segreteria è stato inviato solo ad uno dei difensori del Collegio difensivo.
L’art. 136 c.p.a., infatti, ha subito varie modifiche e, al momento del deposito del ricorso di cui trattasi, risultava applicabile la versione successivamente modificata.