Con sentenza n. 9876 del 14/07/2022, la Quarta Sezione del TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso patrocinato dal nostro Studio Legale, ha riconosciuto in sede di ottemperanza l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia.
Il contenzioso sorgeva a seguito di un precedente giudizio, a conclusione del quale il Tribunale amministrativo di Roma annullava il giudizio collegiale di inidoneità nei confronti del ricorrente, affidando alla Commissione esaminatrice, in diversa composizione, il compito di rinnovare il giudizio di pertinenza delle pubblicazioni del candidato con il settore concorsuale di riferimento.
Chiamata a rivalutare la produzione scientifica del ricorrente, la Commissione negava nuovamente l’anelata abilitazione, chiarendo in motivazione che le pubblicazioni monografiche esaminate, seppur pertinenti, risultavano carenti sotto il profilo metodologico, sconfinando oltre quanto espressamente richiesto dal giudice di prime cure, per addivenire ad una rivalutazione complessiva e nel merito della posizione del candidato. Ad avviso del Collegio l’organo esaminatore “non ha circoscritto il proprio ambito di valutazione alla verifica di pertinenza delle pubblicazioni al settore scientifico oggetto del contendere: una valutazione, comunque, effettuata, ma integrata da una valutazione suppletiva che ha esorbitato dai limiti dell’obbligo conformativo, dando sostanza ad un rilievo inedito”.
In altri termini, risulta evidente che, oltre ad essere stati illegittimamente superati i limiti della rivalutazione prescritti dalla sentenza da ottemperare, profilo già di per sé idoneo a configurare una violazione del giudicato, la Commissione ha formulato una valutazione che, oltre ad essere avulsa dall’obbligo conformativo, è comunque illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione.
Sulla base delle valutazioni che precedono, stante la rilevata pertinenza del lavoro monografico sottoposto a riesame, la Sezione ha dichiarato nullo il provvedimento impugnato per violazione del giudicato, dando ordine al Ministero competente di attribuire al ricorrente l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia. Secondo il giudice adito “avendo la rinominata commissione accertato la pertinenza delle due monografie del ricorrente al settore scientifico disciplinare 12/E2, alla rilevata violazione del giudicato non possa che fare seguito, quale conseguenziale statuizione indotta dall’esaurimento di qualsiasi potere valutativo, l’ordine al Ministero dell’Università e della Ricerca di adottare il provvedimento di abilitazione del ricorrente a docente di prima fascia”
In conclusione, mediante la pronuncia qui annotata il Collegio ha individuato compiutamente i limiti a cui la riedizione del potere amministrativo è subordinato, non mancando al contempo di valorizzare la sfera di autonomia di cui la pubblica amministrazione gode nell’esercizio delle sue funzioni.
Nel caso specie, il Tar ha dichiarato nullo il provvedimento amministrativo per violazione del giudicato formatosi a seguito dell’emanazione della precedente sentenza non appellata dall’Amministrazione resistente.