CORSI DI LAUREA A NUMERO CHIUSO: TAR LAZIO E TAR CATANIA A FAVORE DEL “LEGITTIMO AFFIDAMENTO".
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A distanza di pochi giorni con due diverse pronunce, rispettivamente del TAR Sicilia sezione staccata di Catania, e della Sezione III bis, del TAR Lazio, il Giudice Amministrativo si è espresso in merito all’iter processuale avviato da alcuni studenti, i quali impugnavano gli atti con cui venivano esclusi dalla selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché Professioni Sanitarie di Tecniche di Radiologia Medica per Indagini.

Ambedue le decisioni, a fronte dell’eterogeneità delle vicende da cui originano, risultano in linea con l’orientamento più volte ribadito dal Consiglio di Stato, in ultimo con la sentenza n. 5263 del 25 luglio 2019, rendendo applicabile, alla materia oggetto del contendere, il principio richiamato dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L n. 115/2005, secondo cui “conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Pur sottolineando le differenze con il caso di specie, ove i ricorrenti ottenevano l’ammissione ad un corso di laurea e non un’abilitazione professionale, entrambi i TAR ha ritenuto sussistente in capo agli stessi ricorrenti “una situazione di affidamento” meritevole di un “trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis”. Dunque, il Giudice Amministrativo ha posto a fondamento della propria decisione il percorso di studio effettuato dai ricorrenti, i quali avevano, nelle more della decisione di merito, superato un numero consistente di esami universitari ed ottenuto il passaggio ad anni successivi al primo.

Proprio in riferimento all’entità ed al numero degli esami si sostanziavano le differenze tra i due giudizi.

Nell’un caso, nelle more del giudizio, due ricorrenti su tre conseguivano validamente la laurea, la terza – pur nell’incertezza di un giudizio ancora pendente – portava avanti alacremente il proprio percorso di studi, conseguendo le materie sino al penultimo anno.

Nel caso sottoposto all’attenzione del TAR Catania, invece, il Collegio, richiamandosi ad alcune recenti pronunce rese sempre dal Consiglio di Stato (se. VI, nn. 2155/2019 e 2298/2014), ha ribadito la necessità che i giudici facciano ricorso alla “regola più giusta” da applicare al caso concreto, onde addivenire ad un contemperamento tra la normativa astrattamente applicabile e l’esigenza che da siffatta applicazione non scaturiscano “conseguenze incongruenti o asistematiche”. Tale precisazione in punto di giustizia sostanziale ha condotto alla pronuncia di improcedibilità con applicazione al caso di specie del precetto sopra richiamato di cui al co. 2 bis, dell’art. 4 (D.L. n.115/2005), pur non trattandosi di “conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo” così come previsto esplicitamente dalla norma.

Il Collegio del TAR Sicilia, infine, per avvalorare ulteriormente la propria tesi, ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 108 del 9 aprile 2009, ribadendo fermamente la necessità di “evitare che gli esami si svolgano inutilmente” e di tutelare “l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame”.

Dunque, superando i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i T.A.R. in questione hanno definitivamente stabilizzato la carriera accademica dei ricorrenti, evidenziando come il percorso di studi medio tempore compiuto abbia un peso specifico non sottovalutabile, nella misura in cui rappresenta la prova tangibile di poter utilmente prender parte ai Corsi di Studi per i quali avevano sostenuto il test di selezione, oggetto di impugnativa.

LE RECENTISSIME ORDINANZE DEL TAR LAZIO SULLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEI 1.851 ALLIEVI AGENTI: I NUOVI PROFILI SOLLEVATI DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO E IL COMMENTO DEGLI AVVOCATI MICHELE BONETTI E ALBERTO MARIA CARELLI.
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  1. Premesse.

Il TAR del Lazio torna a pronunciarsi sulla nota vicenda relativa alla procedura amministrativa volta all’assunzione di 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, caratterizzata, come analizzato in precedenza, dalla modifica dei requisiti per l’accesso alle prove concorsuali a seguito dell’intervento del Legislatore, che introduceva con legge 11 febbraio 2019 n. 12, in sede di conversione del decreto-legge 135/2018, l’articolo 11, comma 2 bis, lettera b).

Mediante tale intervento normativo, il Legislatore disponeva lo scorrimento della graduatoria della prova scritta svolta nel 2017 ai soli ricorrenti “in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”.

Senza ripercorrere l’intera vicenda concorsuale, si ricorda che, a seguito dell’intervento legislativo, numerosi soggetti idonei alla prova scritta perché in possesso dei requisiti inizialmente previsti per l’accesso alla carica di Allievi Agenti (età inferiore a 30 anni e licenza media) si ritrovavano esclusi dal successivo scorrimento, in quanto veniva esplicitamente disposta dal Legislatore l’applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla medesima carica nelle more introdotti (età inferiore a 26 anni e conseguimento del diploma di scuola superiore) anche alla procedura de qua.

Sostanzialmente si procedeva allo scorrimento della graduatoria del 2017, ma applicando i nuovi requisiti di età e titolo di studio introdotti successivamente.

Il TAR del Lazio, dopo aver disposto nella fase cautelare l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove, ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del decreto-legge numero 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, nella parte in cui dispone: “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”.

Ebbene, con recenti ordinanze del 3 luglio 2020 (nn. 7672/2020 e 7673/2020), il TAR del Lazio ha rimesso nuovamente la questione alla Corte Costituzionale, sottolineando ulteriori profili di illegittimità costituzionale ed ampliando il novero degli articoli della Carta Costituzionale di cui si paventa la lesione.

Le nuove ed ulteriori motivazioni del TAR del Lazio rispetto ai requisiti introdotti con la norma contestata.

2.1.Il Giudice Amministrativo ha confermato tutte le osservazioni precedentemente rese in merito al contrasto della norma contestata con gli art. 3 e 97 Cost., evidenziando ulteriori profili di illegittimità costituzionale.

L’irragionevolezza dell’articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, si palesa, sottolinea il TAR del Lazio, anche “in riferimento alla deroga alla regola dei 26 anni rappresentata dall’art. 2049 del Codice dell’Ordinamento Militare, che consente una proroga di tre anni per i soggetti che avevano prestato il servizio militare”.

Tale disposizione, prevista anche per l’originario concorso e mantenuta dal Legislatore, ha comportato la paradossale circostanza per cui tra i candidati convocati nel 2017 siano presenti soggetti ultratrentenni, molto più “vecchi” dei ricorrenti e che non avrebbero avuto, alla data del 1 gennaio 2019 indicata nel noto emendamento, i requisiti ivi previsti.

Sulla scorta di tali considerazioni, il TAR del Lazio ha evidenziato l’irragionevolezza della previsione normativa per violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché se l’intento del Legislatore fosse stato realmente quello di ringiovanimento delle Forze di Polizia, la novella legislativa avrebbe dovuto eliminare anche la possibilità di elevazione del termine dei 26 anni ai sensi dell’art. 2049 del Codice dell’Ordinamento Militare.

Inoltre, il Giudice Amministrativo ha, per la prima volta, evidenziato profili di lesione anche in relazione all’art. 51, primo comma, della Costituzione, il quale, “nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende, certo, sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità costituzionale sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste[1].

Lo stesso art. 51, infatti, vincola il legislatore a sottoporre la propria discrezionalità di scelta ai rigorosi parametri posti dall’art. 3 della Costituzione. Il requisito dei 26 anni di età per l’accesso alle prove successive, laddove si consente l’elevazione di tale termine ex art. 2049 Codice dell’Ordinamento Militare, comporta una limitazione irragionevole all’accesso ai pubblici uffici, in violazione del divieto contenuto nel principio di eguaglianza garantito dall’art. 3, primo comma, della Costituzione, nonché un’irragionevole limitazione alla posizione costituzionalmente garantita a ogni cittadino dall’art. 51, primo comma, della Costituzione.

Queste disposizioni “sanciscono la protezione della persona da ogni ingiustificata limitazione nell’accesso all’impiego pubblico, che inciderebbe sulla possibilità, a parità di requisiti di idoneità, di svolgere un’attività conforme alle proprie propensioni ed attitudini e di concorrere con essa al progresso della società[2].

Nel caso in parola, tale possibilità è stata preclusa ai ricorrenti a causa dell’introduzione di una norma che ha previsto un requisito, quello dell’età inferiore ai 26 anni, di cui erano in possesso al momento del bando e per cui, peraltro, la stessa norma ha mantenuto una possibilità di deroga in favore di altri candidati con un punteggio inferiore e, dunque, meno meritevoli.

2.2.Per la prima volta, inoltre, il TAR del Lazio pone l’attenzione sul termine previsto dalla normativa del 2019 per il possesso dei nuovi requisiti, ossia il 1 gennaio 2019.

Ebbene, il Giudice Amministrativo in merito censura la scelta del Legislatore per manifesta irragionevolezza, in quanto il riferimento temporale sembra avulso da qualsivoglia logica se rapportato al titolo di studio, poiché “è circostanza notoria che qualsiasi diploma di scuola secondaria viene conseguito al termine dell’anno scolastico, all’esito del relativo ciclo di studi”. Ne deriva che “la fissazione della data del 1 gennaio, in luogo ad esempio di quella della conclusione del ciclo di studi nel luglio/agosto successivo o, se del caso, dell’anno precedente – come di regola previsto per i concorsi che prevedono il conseguimento di un titolo di studio – appare arbitraria, irragionevole e violativa del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione nonché dell’art. 51 comma primo della Costituzione”.

  1. I dubbi del TAR del Lazio sulla legittimità dell’iter di formazione della norma contestata.

Il TAR del Lazio ha, infine, sollevato per la prima volta dubbi sulla legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 11, comma 2 bis, lett. b), del D.L. 14/12/2018 n. 135 anche con riguardo all’iter formativo che ha condotto alla sua emanazione, per contrasto con l’art. 77 Cost.

La giurisprudenza costituzionale, in riferimento all’attività legislativa di modificazione o integrazione del decreto legge in sede di conversione, ha fissato dei precisi limiti entro cui tale attività deve intervenire, dichiarando costituzionalmente illegittime le norme che tali confini avessero oltrepassato.

In particolare, la Corte Costituzionale ha statuito che “la legge di conversione segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto.”. Da tale funzione derivano necessariamente dei limiti che la legge di conversione deve rispettare, pena l’illegittimità costituzionale.

Dunque, continua la Corte Costituzionale, “l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua. (…). In relazione a questa tipologia di atti – che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità – ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. (…) L’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l’originario decreto-legge. All’esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell’art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell’atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità, con l’originario decreto-legge”.[3]

Ebbene, il TAR del Lazio, richiamando i principi statuiti dal Giudice delle Leggi, ha affermato che “nel caso di specie, come è agevolmente riscontrabile dal semplice raffronto tra i testi e dai avori preparatori -  l’introduzione, con legge di conversione, dei nuovi requisiti non solo è totalmente estranea rispetto al contenuto originario dell’art. 11 del D.L. 135/2018, ma si pone altresì in contrasto con le finalità di semplificazione previste dal Decreto-Legge stesso, in quanto ha costretto l’Amministrazione alla verifica di ulteriori e nuovi requisiti non previsti nel bando originario”.

Alla luce di ciò, secondo il Giudice Amministrativo, l’applicazione dei nuovi requisiti alla procedura de qua, fermi restando i dubbi di legittimità costituzionale in merito alla lesione dei principi del legittimo affidamento e di parità di trattamento, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., avrebbe dovuto essere prevista con strumenti normativi differenti rispetto alla legge di conversione, poiché la “manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge inficia di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione”.[4]

Avv. Michele Bonetti

Avv. Alberto Maria Carelli

 

 

 



[1]Sentenza Corte Costituzionale, sentenza n. 108/1994.

[2]Sentenza Corte Costituzionale, sentenza n. 188/1994.

 

[3]v. Corte Costituzionale, Sentenza 12/02/2014 n. 34.

[4]Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2019.

PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE ALL'ESTERO: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA CAMBIA I VINCOLI TEMPORALI
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È del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, la sentenza datata 23 giugno 2020 che ha riammesso una docente al concorso bandito con D.D. M.I.U.R. n. 2021/2018 per la selezione di personale docente da destinare all’estero.

L’azione, intentata e patrocinata dagli Avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Claudia Palladino, che per primi in tutta Italia, con ricorsi individuali, hanno ottenuto una sentenza di accoglimento con formula piena perseguendo unicamente la via del giudice ordinario, scaturiva dall’esclusione di un’insegnante dal concorso per aver già svolto nove anni di servizio fuori dal territorio nazionale - conformemente alle norme vigenti al momento dell’espletamento dello stesso – diversamente da quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 64/2017 il quale, innovando l’ordinamento del sistema di formazione italiana all’estero, stabiliva che la durata massima del servizio non potesse essere superiore a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici intervallati da ameno sei anni i servizio effettivo in Italia.

Un vincolo temporale illegittimo e contrario a quanto stabilito in materia dal CCNL” commenta l’Avvocato Michele Bonetti “la norma in parola, oltre ad essere in contrasto con la contrattazione collettiva a cui la materia è riservata, ha imposto limiti temporali i quali, in maniera del tutto illogica, spiegano effetti lesivi sul servizio maturato anni addietro ledendo anche il principio cardine secondo cui la Legge non dispone che per l'avvenire”.

Il Tribunale di Roma, nell’accogliere le richieste avanzate ha argomentato che “La ricorrente ha prestato servizio all’estero per un totale di nove anni scolastici (un periodo di cinque anni seguito da un periodo ulteriore di servizio), ultimato nel 2015, e avrà terminato il periodo obbligatorio di servizio espletato in Italia a partire dall’a. s. 2020/2021, circostanza che le permetterà di garantire un nuovo ciclo di servizio all’estero di ulteriori 6 anni (così come previsto da bando) per un totale di 15 anni (come previsto dalle citate disposizioni del CCNL).

Non vi è motivo, dunque, per escludere la ricorrente dalla procedura concorsuale, considerando che rispetta tutti i requisiti curriculari previsti da bando nonché i requisiti in termini di limiti di annualità di servizio prestato e da prestare all’estero in conformità con il CCNL che disciplina la materia.

Ne deriva che il termine di durata del servizio sia illegittimo, così come il decreto di esclusione dal concorso”.

Il G.O., inoltre, ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese processuali, quantificate in oltre tremila euro.

Si tratta di una decisione molto importante” sottolineano gli Avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Claudia Palladino, che proseguono “abbiamo sostenuto i docenti che si trovavano in questa situazione credendo nelle loro ragioni e proponendo ricorsi individuali, a nostro avviso strumento maggiormente efficace per l’azione in parola. Ora, forti dell’odierna pronuncia, proseguiremo nella proposizione di azioni ulteriori per tutti gli insegnanti che vertono nella medesima condizione”.

Il nostro contributo da oggi online sulla rivista scientifica Analysis
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È da oggi online il nostro contributo su Analysis, rivista trimestrale di cultura scientifica curata dall’ANPRI e rivolta al mondo della scienza e dell’attualità, con particolare riguardo alle politiche ed all’organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, allo status ed alla valorizzazione della figura dei ricercatori nel quadro italiano ed europeo.

L’articolo, a cura degli Avv.ti Michele Bonetti e Giulia Cerrelli, si inserisce giuridicamente nel panorama legislativo concernente la posizione dei ricercatori e tecnologi italiani enucleando gli aspetti più problematici a livello di governance degli Enti pubblici di ricerca ma anche le disposizioni più innovative, tra cui il d.lgs. 218/2016 che, in base alla giurisprudenza attuale del giudice amministrativo, deve essere interpretato nel senso più inclusivo dei ricercatori all’interno degli organi scientifici e di governo degli Enti.

Di seguito il link ove poter reperire il contributo  http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2020/06/l_attivita_di_ricerca_negli_enti_pubblici_tra_influenze_governative_e_decreto_legge_218_2016.pdf

Qui il link relativo alla rivista Analysis http://www.analysis-online.net/

IL TAR DEL LAZIO RIMETTE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEI 1.851 ALLIEVI AGENTI: IL COMMENTO DEGLI AVVOCATI MICHELE BONETTI E ALBERTO MARIA CARELLI.
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Con una lunga e motivata ordinanza resa in data 25 maggio 2020, il TAR del Lazio, sezione I quater, si è pronunciato in merito alle legittimità dell’operato del legislatore in riferimento al concorso per l’assunzione di 1.851 allievi agenti.

Ebbene, il TAR del Lazio ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del decreto-legge numero 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, nella parte in cui dispone: “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”.

Premesse.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 893 agenti di polizia, ove tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un limite massimo di età pari ad anni 30 e il possesso del titolo di studio della licenza media inferiore.

Nella graduatoria definitiva del concorso, oltre ai vincitori, venivano inseriti tutti i candidati che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova scritta, ma non erano stati convocati, per mancanza di posti disponibili, alle ulteriori prove selettive psicofisiche ed attitudinali.

Si trattava quindi di candidati non ancora idonei, non avendo essi completato la selezione concorsuale, ma potenzialmente interessati ad eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori posti da coprire senza l’espletamento di un nuovo concorso.

Dopo la conclusione del concorso, il Regolamento che stabilisce i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica di agente di polizia (D.P.R. 24/04/1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) veniva modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, prevedendo l’abbassamento dell’età massima a 26 anni ed il necessario possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado.

Mediante la successiva legge 11 febbraio 2019, numero 12, che ha modificato, in sede di conversione, l’articolo 11 del decreto-legge numero 135 del 2018, veniva introdotto il comma 2 bis, il quale prevedeva: “Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c) e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.”

Dunque, l’ultima parte della novella legislativa adottata nel febbraio 2019 escludeva dalla procedura volta all’assunzione di 1.851 allievi agenti i soggetti che, pur avendo superato la prova scritta, non erano in possesso dei nuovi requisiti di età e titolo di studio introdotti successivamente.

Sostanzialmente si procedeva allo scorrimento della graduatoria del 2017, ma applicando i nuovi requisiti di età e titolo di studio introdotti successivamente.

Così facendo, numerosissimi candidati rimanevano esclusi dalla procedura di assunzione e procedevano ad impugnare i decreti ministeriali che, in attuazione di quanto previsto dalla Legge predetta, convocano alle prove psicofisiche solo candidati con un’età inferiore a 26 anni ed in possesso del diploma di scuola superiore.

Con plurime ordinanze cautelari, il TAR del Lazio ha accolto le istanze dei suddetti ricorrenti, imponendo all’Amministrazione di sottoporli alle prove psicofisiche ed attitudinali. Nonostante l’idoneità ottenuta alle successive prove, questi ultimi non venivano convocati per il successivo corso di formazione. È in tale scenario che si è giunti all’udienza di merito dinanzi al Collegio del TAR del Lazio.

Le motivazioni del TAR del Lazio.

In merito alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, co. 2-bis, del D.L. 135/2018, il Giudice Amministrativo di prime cure si limita giustamente ad evidenziare come “il suo accoglimento da parte della Corte Costituzionale comporterebbe l’annullamento, per invalidità derivata, dei provvedimenti impugnati”, con l’effetto di eliminare i requisiti più restrittivi introdotti dalla disposizione controversa e conseguente assoggettamento della selezione alla disciplina originariamente prevista dal bando del 18 maggio 2017.

Circa la non manifesta infondatezza, in primis il TAR del Lazio ha posto l’attenzione sulla natura di legge-provvedimento della norma contestata, in quanto contenente “disposizioni dirette a destinatari determinati”. Proprio poiché in grado di incidere direttamente sulle posizioni di individui determinati, tali tipologie di norme “devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio”.

Il Giudice Amministrativo chiarisce che se la decisione di intervenire sulla graduatoria della prova scritta fosse stata eseguita con un atto amministrativo, “non vi è dubbio che quell’atto sarebbe stato annullato dal giudice amministrativo per palese illegittimità” poiché “costituisce jus receptum nell’ordinamento il principio che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere[1]. Trattandosi, tuttavia, di atto formalmente legislativo, al privato cittadino è consentito chiedere al giudice adito la rimessione della questione di legittimità della legge provvedimento alla Corte Costituzionale.

La norma controversa presenta un’evidente natura retroattiva, posto che produce effetti su una graduatoria formata nel 2017. Al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme-provvedimento con effetti retroattivi, purché tale scelta sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata[2].

Sul punto, il TAR “dubita della conformità della norma censurata ai canoni di legittimità”, in quanto lesiva del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Più in particolare, poiché modifica i requisiti di partecipazione alle prove in corso, l’agere del Legislatore determina, ad avviso del TAR, una violazione del principio di tutela dell’affidamento riposto dai candidati nel bando di concorso, a cui partecipavano nel 2017. Il legittimo affidamento è un principio strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario; nel caso di specie, l’affidamento sorgeva a seguito di un comportamento dell’Amministrazione, che determinava una posizione di vantaggio in capo ai ricorrenti consistente nella presenza in una graduatoria a cui la PA decideva di attingere ai fini dell’assunzione del nuovo contingente bandito. Detta circostanza non poteva che indurre i medesimi a sperare in una futura evoluzione di tale situazione preordinata all’effettiva assunzione.

Non solo. Secondo la tesi del Giudice Amministrativo, “emerge anche il profilo discriminatorio e lesivo del principio di imparzialità della P.A. da cui sembra affetta la norma in esame”. Difatti, all’atto dell’approvazione della legge-provvedimento, i destinatari esclusi dalla stessa erano “immediatamente e aprioristicamente individuabili, tanto dal Legislatore, quanto dalla Pubblica Amministrazione, essendo pubblica la graduatoria di merito ed essendo note l’età anagrafica e il titolo di studio di ciascuno dei candidati classificati in posizione potenzialmente utile per beneficiare dello scorrimento della graduatoria”.  Pertanto, “i nuovi, restrittivi requisiti di assunzione, andando ad applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno consentito alla P.A. di scegliere taluni soggetti, già noti, così favorendoli, e di escluderne altri, parimenti riconoscibili”.

Così facendo, si è leso il principio di imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 97 della Costituzione, che deve ovviamente essere posto alla base di qualsivoglia procedura concorsuale.

In sostanza, la disposizione normativa qui censurata ha consapevolmente orientato l’azione amministrativa a tutto vantaggio di un gruppo di soggetti “nominativamente individuabili” prima dell’adozione del provvedimento legislativo.

In tal modo risulta violato anche il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Il Collegio paventa altresì una lesione del principio meritocratico che dovrebbe guidare l’azione amministrativa nello svolgimento delle procedure concorsuali[3]. Applicando la norma in questione, infatti, l’Amministrazione ha proceduto a convocare soggetti con un punteggio inferiore solo perché più giovani rispetto a candidati con un punteggio superiore.

Alla luce di tali considerazioni il TAR del Lazio ha ritenuto irragionevole, e dunque meritevole di essere sottoposto al sindacato di legittimità costituzionale, la scelta del Legislatore di attingere da una graduatoria concorsuale modificando retroattivamente i requisiti di ammissione, così da determinare l’esclusione dei candidati privi dei nuovi titoli richiesti dalla procedura di assunzione.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Alberto Maria Carelli



[1](Cons. Stato, Sez. III, 30.09.2015, n. 4573)

[2] Sentenza Corte Costituzionale, 12.04.2017, n. 73, nonché sentenza Corte Costituzionale n. 137/2019.

[3]Si vedano in merito, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541, Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 dicembre 2012, n. 4453.

Bocciatura illegittima in mancanza di valutazione del contesto psicologico ed ambientale del ragazzo sottoposto a maltrattamenti a scuola: la nuova sentenza del Consiglio di Stato.
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Con il provvedimento n. 2423/2020 del 15.04.2020 il Giudice amministrativo d’appello torna ad occuparsi di un contenzioso afferente alla mancata ammissione di un alunno alla seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Trattasi, come noto, di situazioni sempre più frequentemente rimesse alla giustizia amministrativa e che richiedono uno scrutinio approfondito quanto lungimirante laddove rilevano irregolarità macroscopiche nell’applicazione della normativa vigente (a tal proposito si veda l’approfondimento reperibile al presente link) o soprattutto si fanno portavoce di un malessere, un turbamento dell’alunno, come avvenuto nel caso in argomento.

La situazione sottoposta al giudice, difatti, non atteneva unicamente alla bontà della valutazione operata dagli insegnanti, bensì si incardinava in un contesto ben più peculiare, contraddistinto, in base ai rilievi forniti dai genitori, da presunti reiterati maltrattamenti perpetrati da un professore a danno degli alunni. In considerazione degli stessi, i quali inevitabilmente si erano ripercossi negativamente sulla resa scolastica del ricorrente, i genitori avevano adito il TAR Basilicata chiedendo l’annullamento dei provvedimenti del Consiglio di classe che, tralasciando ogni valutazione sulla condotta del docente, si erano limitati a calcolare la media aritmetica dei voti del ragazzo senza considerare le variabili personali, temporali ed ambientali, e conseguentemente ne avevano disposto la bocciatura.

Il giudice di primo grado investito, però, aveva respinto le doglianze del ricorrente facendo leva sul rendimento scolastico insufficiente. Non veniva dunque presa in esame la peculiare situazione dell’alunno, le sevizie eventualmente subite e lo stato psicologico con cui lo stesso si sarebbe approcciato alla scuola proprio a seguito di quanto accaduto tra le mura dell’istituto. Anzi, tale situazione specifica passava del tutto in secondo piano, surclassata dalle risultanze del Consiglio di classe.

Secondo il TAR, la mera media aritmetica, oggettiva ed indefettibile, era l’unico dato rilevante ai fini della promozione o bocciatura dell’alunno, senza che le altre componenti psicologiche o ambientali potessero in alcun modo influire sulle prospettive future del ragazzo.

Avverso la sentenza di rigetto del giudice di prime cure si è adito il Consiglio di Stato che, con la pronuncia in argomento, ha ribaltato il punto di vista del TAR accordando al discente piena tutela.

Il giudice d’appello, difatti, ha preso le mosse proprio dalla situazione di turbamento e disagio paventata dal ricorrente e, anche in considerazione della denuncia querela formulata dai genitori e del successivo avviso di conclusione delle indagini preliminari (in base al quale il Tribunale di Matera ha proceduto nei confronti del professore per il delitto di cui agli arti. 81 cpv. e 572 c.p.), ha disposto un approfondimento istruttorio circa la consistenza dei fatti addebitati al docente.

Le vicissitudini richiamate all’interno della querela, invero, attenevano a condotte del professore particolarmente gravi, come punizioni fisiche agli alunni, reiterate mortificazioni degli stessi anche innanzi all’intera classe e addirittura episodi di maltrattamenti che terminavano con danni fisici ai ragazzi. Fatti che, laddove dovessero essere veritieri, non potrebbero non aver modificato, distorto, la percezione dell’adolescente sulla scuola, facendone plausibilmente un luogo di sofferenza e turbamento anziché uno di comprensione e formazione.

Non può tacersi, quindi, la portata degli episodi in trattazione che, in antitesi ai plurimi interventi di sensibilizzazione contro il bullismo ed il cyber bullismo dilagante negli istituti di istruzione, potrebbe aver costituito uno strumento di vero e proprio bullismo dell’insegnante sull’alunno.

Ebbene il giudice d’appello, sensibile ad una situazione tanto delicata, e nell’intento di approfondire quanto più possibile la veridicità degli episodi di maltrattamenti subiti dal ricorrente, disponeva un’ampia istruttoria, raccomandando all’amministrazione di fornire ogni elemento utile per chiarire i fatti ed altresì, d’ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che fossero nella disponibilità della pubblica amministrazione.

A differenza di quanto avvenuto in primo grado, quindi, veniva accordata un’importanza imprescindibile alla situazione specifica patita dall’alunno, su cui si chiedeva all’amministrazione di approfondire.

Se il TAR si era dimostrato sordo alla contestualizzazione della resa scolastica del ragazzo, come inevitabilmente influenzata dalle vicissitudini evidenziate, il Consiglio di Stato si è invece concentrato proprio su di esse, manifestando una preoccupazione viva, umana, su quanto accaduto tra le mura scolastiche.

E proprio l’inerzia immotivata dell’amministrazione sulle richieste del Consesso è posta a fondamento della decisione d’appello. Il significativo inadempimento processuale perpetrato dalla PA, difatti, è stato valutato ai sensi dell’art. 64 cpa, sia in ottemperanza al principio di non contestazione sia in termini di contegno della parte processuale. Va da sé evidentemente che, in mancanza di depositi in grado di smontare la tesi del ricorrente, debba presumersi l’inesistenza stessa di documenti, dati, informazioni che possano controbattere alle doglianze dell’alunno, soprattutto in considerazione del fatto che l’omesso deposito non è in alcun modo motivato dall’amministrazione.

L’inerzia immotivata su rilievi irrinunciabili ai fini della definizione del contenzioso, ha condotto all’accoglimento dell’appello con conseguente ammissione dell’alunno alla classe successiva.

Ancora una volta il Consiglio di Stato manifesta il proprio orientamento a garanzia dei singoli, confermando la preoccupazione ad emettere pronunce che siano il risultato di uno scrutinio rigoroso ed approfondito, di una visione d’insieme a 360 gradi atta a valutare tutte le componenti del contenzioso e ad accordare tutela a coloro i quali sono lesi da operatori che, in spregio ai principi posti a fondamento dell’attività amministrativa, abusano dei poteri loro forniti.

Ciò emerge a maggior ragione nel nostro caso, ove trattasi di ragazzi in erba, individui alla scoperta della propria identità e del proprio futuro, lesi proprio nel luogo preposto alla loro cura e formazione.

Senza interventi giurisprudenziali quali quello in esame gli alunni farebbero le spese di un sistema inefficiente, della carenza nei controlli, della condotta abusiva di alcuni individui. Si possono forse comprendere in tal senso le posizioni di coloro che premono per la fruizione ordinaria della didattica online, strumento oggi posto al centro dell’attenzione in virtù dell’emergenza pandemica, ma anche protagonista di un ampio dibattito sul futuro dell’insegnamento, le cui sorti sono immancabilmente legate alla propria duttilità al cambiamento secondo seri correttivi.

CONSIGLIO DI STATO: SÌ ALL’AMMISSIONE DEI MEDICI AI POSTI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.
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Il Consiglio di Stato prosegue ad accogliere i ricorsi dei medici specializzandi patrocinati dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.

Il massimo organo della Giustizia Amministrativa, con plurimi provvedimenti favorevoli, si è espresso ai fini dell’ammissione dei medici ai posti delle scuole di specializzazione, da anni vacanti e mai riassegnati, riconoscendo dunque come non procrastinabile la necessità di procedere ad un aumento degli specializzandi. 

Nei provvedimenti resi difatti appare diretto il riferimento all’attuale emergenza sanitaria Covid-19, che vede impegnato tutto il personale medico e sanitario del Paese, ed alla conseguente esigenza di reclutare immediatamente ulteriori medici. In particolare, il G.A. fa leva sul recente D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) che, all’art. 1, primo comma, lett. a), stabilisce che si proceda “al reclutamento delle professioni sanitarie, (…), nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie (…), conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta”.

Altresì Palazzo Spada è giunto alla conclusione secondo cui, per effetto dell’art.1, primo comma, lett. a) del D.L. 09/03/2020, n. 14 cit. e dei provvedimenti conseguenti, “i limiti del contingente stabilito dal Ministero, anche senza calcolare il numero delle borse vacanti, inutilizzate e/o “bruciate”, dovrà inevitabilmente essere rimodulato”.

Come dichiarato dalla Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn nel proprio comunicato, le anzidette pronunce del Consiglio di Stato che riassegnano i posti delle specializzazioni di anno in anno rimasti vacanti e non assegnati (circa 300 l’anno), rappresentano un importante traguardo, anche e soprattutto a motivo della contingente situazione che sta interessando l’Italia, e si auspica che le forze politiche si muovano nella direzione che possa condurre ad un aumento delle borse di specializzazione medica.

L’Avv. Bonetti così commenta: “Siamo lieti di aver ottenuto un altro provvedimento che in realtà attendevamo già prima del diffondersi dell’emergenza Covid-19. Non si può nascondere che il collasso che sta toccando il nostro SSN in questo tragico contesto di emergenza sanitaria rappresenti la conseguenza anche dell’aver trascurato per anni settori fondamentali quali la sanità pubblica, l’istruzione nonché la ricerca scientifica. Ritengo perciò che fondamentale l’apertura degli accessi non solo alla facoltà di Medicina ma anche alla formazione post lauream e dunque alle specializzazioni mediche. In tal modo si garantisce non solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute, entrambi diritti costituzionalmente garantiti, dei cittadini che per anni hanno visto programmazioni sottostimate da parte degli Atenei e dai Ministeri dell’Università e della Salute”.

I provvedimenti del Giudice di seconde cure si collocano così in linea e a supporto dell’emergenza che sta investendo il Paese e che ha comportato la necessità e l’urgenza nella richiesta di una forma di intervento repentina di ulteriori medici all’interno delle strutture sanitarie dislocate sull’intera penisola.

  In allegato e di seguito i link in cui è reperibile la news:

http://www.regioni.it/sanita/2020/03/19/coronavirus-consiglio-stato-accoglie-ricorsi-specializzandi-plauso-sindacati-607602/

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=82790

https://www.avvocatosantidelia.it/categoria/news/

http://avvocatomichelebonetti.it/campagne/medici-e-affini/specializzazioni-mediche-e-medicina-generale/2076-coronavirus-fp-cgil-medici-ok-consiglio-di-stato-su-ricorso-specializzandi-tra-le-motivazioni-la-necessita-di-reclutare-medici-per-l-emergenza-sanitaria

https://www.semprediritti.it/index.php/focus/item/790-coronavirus-fp-cgil-medici-ok-consiglio-di-stato-su-ricorso-specializzandi-tra-le-motivazioni-la-necessit%C3%A0-di-reclutare-medici-per-lemergenza-sanitaria

http://avvocatomichelebonetti.it/campagne/medici-e-affini/specializzazioni-mediche/2079-consiglio-di-stato-si-all-ammissione-dei-medici-ai-posti-delle-scuole-di-specializzazione

 

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE RIGETTA L’APPELLO PROPOSTO DAI MILITANTI DI CASAPOUND PER L’AGGRESSIONE ALLA RETE DEGLI STUDENTI MEDI DEL GIUGNO 2015.
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Nella giornata di ieri, la Corte di Appello di Firenze, I sezione penale, ha rigettato l’appello proposto da due esponenti di Casapound, già condannati in primo grado dal Tribunale di Firenze, i quali, il 14 giugno 2015, aggredirono alcuni giovani appartenenti all’associazione Rete degli Studenti Medi, organizzazione studentesca, difesi durante il processo dall’Avv. Michele Bonetti e dall’Avv. Silvia Antonellis.

I giovani manifestanti erano stati aggrediti all’uscita da un convegno organizzato dalla CGIL durante l’evento “Le giornate del Lavoro”, nel centro storico del capoluogo toscano. Alcuni di essi avevano anche riportato lesioni con prognosi massima di 6 giorni.

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna a sei mesi di reclusione dei due appellanti e al pagamento alle spese processuali per “lesioni personali e minacce” ai danni di cinque giovani, tra cui, all’epoca dei fatti, un minorenne. Secondo la ricostruzione emersa in primo grado, un gruppetto di 5 persone aveva aggredito senza alcuna motivazione gli studenti lanciandogli contro un bicchiere di vetro per poi sottrarre la bandiera dell'associazione e usare l'asta come arma contro i ragazzi. Infine i manifestanti erano stati schiaffeggiati, spintonati e minacciati di morte con frasi come: "Vi ammazziamo comunisti di m..." e "La Resistenza è morta". Del gruppo di cinque sono stati identificati solo in due, grazie ad alcune foto scattate da un turista americano, poi rinviati a giudizio.

Dunque, il Giudice del secondo grado non ha ritenuto che il comportamento tenuto dai militanti di destra fosse di particolare tenuità, tale da giustificare una sentenza di assoluzioneex art. 131 bis, né meritevole della concessione delle attenuanti generiche.

La Corte d’Appello conferma la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale,prendendo una posizione netta su un episodio di particolare gravità” – a parlare è l’Avv. Michele Bonetti, che ha difeso tutte le parti civili, ovvero i giovani della Rete degli Studenti in primo ed in secondo grado – “Attendiamo ora le motivazioni della Corte di Appello, che verranno depositate entro i prossimi 75 giorni, per conoscere l’iter logico giuridico seguito dalla Corte di Firenze”.

TEST DI MEDICINA, DOMANDE NON CONTEGGIATE: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE NEL MERITO IL RICORSO DEL CANDIDATO CHE SI ERA VISTO NON VALUTARE IL PUNTEGGIO DI UNA RISPOSTA CORRETTA PER UN ERRORE DEL LETTORE OTTICO.
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IL Tar del Lazio accoglie, anche nel merito, il ricorso dello studente che si era sottoposto al test per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in lingua Inglese e che si era visto non conteggiare una risposta corretta per un probabile “erroneo funzionamento del lettore ottico”, avallando la tesi dell’Avv. Michele Bonetti fondatore dello studio legale Michele Bonetti e Santi Delia.

Il Giudice Amministrativo dopo aver ammesso con riserva il ricorrente al corso di studi, con la sentenza pubblicata in data 9 gennaio 2020 accoglie nel merito il ricorso presentato dallo studente rilevando: “il preteso punteggio supplementare di 1.50 punti consentirebbe al ricorrente – attualmente al n. 1278 della graduatoria – di conseguire un punteggio complessivo di 36,90, con conseguente collocazione in posizione utile per l’accesso al corso di laurea per cui è causa nonché come egli, nel rispondere alla domanda n. 57 del proprio compito (corrispondente al n. 54 della matrice ministeriale) abbia apposto sulla propria scheda una croce in corrispondenza della casella “B” (effettivamente coincidente con la risposta corretta), toccandone i bordi e senza sfiorare le caselle attigue (in tal senso, quanto emerge dalla lettura della copia della scheda risposte depositata in atti).

Ne discende come non vi sia alcuna ragione per non attribuire al ricorrente anche il punteggio relativo a tale quesito – al quale egli ha, quindi, risposto correttamente – che, unitamente a quelli già riconosciuti per le altre risposte, egli avrebbe consentito di ottenere l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (in senso conforme, questo TAR, Sezione III n. 7676/2013 e sezione III bis n. 9014/2012)”.

Il TAR Lazio ha confermato un orientamento giustamente garantista che si uniforma al principio conservativo ad alla predominanza della sostanza sulla forma.

Una differente interpretazione avrebbe privilegiato impunemente un principio rigidamente formalistico che oltre a penalizzare il candidato avrebbe frustrato i principi costituzionali sottesi all’attività amministrativa.

Nella decisione il G.A. sancisce in capo all’Amministrazione il dovere di riesaminare gli atti quando vi è una specifica contestazione delle risultanze date dal sistema informatico: “Ritiene, infatti il Collegio che – come già osservato in sede cautelare – se, come evidenziato dal Ministero, l’amministrazione, in linea generale, non possa che fare riferimento alle risultanze fornite dal sistema di lettura ottica, è pur vero che in caso di specifica contestazione di tali risultanze essa sia tenuta ad esaminare gli atti che vengono in rilievo, approdando, indipendentemente dall’esito dell’esame automatico dei sistemi ottici, alle conclusioni che ritiene più corrette”.

TFA: IL CDS SANCISCE IL PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO. SONO VALIDI I TITOLI UNIVERSITARI CONSEGUITI
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I titoli conseguiti con riserva processuale all’esito di percorsi universitari sono pienamente validi ed è “irreversibile l’effetto così creatosi, a prescindere dall’esito nel merito del processo”.

È quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 8601/2019, ha definitivamente accolto l’appello proposto dai ricorrenti che avevano ottenuto l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo per il conseguimento della specializzazione sul sostegno in forza di un provvedimento cautelare.

Secondo l’Avv. Michele Bonetti - founder dello studio legale Bonetti Delia - “con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato apre nuovi scenari in merito alla piena validità dei percorsi accademici ed universitari, giunti al termine o svolti in maniera parziale, riconoscendo l’irreversibilità degli effetti prodotti in costanza di un provvedimento cautelare”.

Il massimo organo della Giustizia Amministrativa, in tal modo, estende ai titoli universitari il principio sancito dall’art. 4 comma 2 della L. 168/2005 in materia di abilitazioni professionali precisando che l’effetto prodotto dalla norma discende direttamente dall’acquisizione del titolo, a prescindere dal fatto che questo sia rilasciato o meno con riserva di definizione del procedimento nel merito.

Si amplia, dunque, la giurisprudenza formatasi sulla valenza degli esami di maturità e di abilitazione professionale a tutti gli esami propriamente detti, anche di natura universitaria, tutelando non solo l’affidamento del privato che si è sottoposto con profitto alle prove d’esame ma anche, più in generale, gli effetti dell’azione amministrativa.

Ma vi è di più.

Nella sentenza in parola il Consiglio di Stato argomenta ulteriormente sui percorsi universitari in corso e non ancora completati, precisando che “la norma è espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendola applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso universitario superando parte degli esami previsti”.