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Il delitto di disastro ambientale tra normativa e giurisprudenza
Pubblicato in Altri diritti

La Legge n. 68/2015 con il titolo “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” introduce

L’ammissione cautelare e gli effetti di consolidamento della posizione: nota a T.A.R. Catania (Sez. I n. 2395/2017). 

Il precedente.Nel 2012, con una storica pronuncia del T.A.R. L’Aquila, si decretava la definitiva ammissione di uno studente ammesso grazie alla “sospensiva”. Secondo i giudici amministrativi abruzzesi, essere riusciti ad ottenere l’ammissione al secondo anno non può che significare che lo studente aveva dimostrato di possedere quelle attitudini e qualità che il test di ammissione avrebbe dovuto certificare.

Si discorreva, in tale frangente, di stabilizzazione degli effetti giuridici scaturenti dall’accoglimento della sospensiva, individuando un intrinseco ed innovativo raccordo fra la detta misura cautelare ed il disposto dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168, a tenore del quale "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".

La sanatoria, in altre parole, traeva la sua ragion d’essere da una situazione di fatto incontestabile, ovvero il superamento delle prove d’esame del primo anno, anche laddove ciò fosse stato consentito da un provvedimento giurisdizionale cautelare che avesse determinato il superamento dell’originaria preclusione partecipativa.

 

Si gioiva per il coraggio, per l’aver creato un precedente, fatto giurisprudenza. Ma, una vittoria seppur significativa, non è mai di per se da sola sufficiente ed un cammino intrapreso non può essere interrotto. Pur essendo passata in giudicato si trattava di giurisprudenza pretoria che non aveva trovato seguito in altri T.A.R.

 

Ma quegli spunti erano davvero interessanti e non potevano rimanere isolati. “Ritiene il collegio”, scrive il T.A.R. L’Aquila,“di condividere l’attenta difesa delle ricorrentiin ordine all’improcedibilità del gravame, per avvenuta stabilizzazione delle posizioni giuridiche scaturite a seguito dell’accolta sospensiva. Quanto alla prova circa l’avvenuto superamento degli esami del primo anno di corso da parte dei ricorrenti, tale circostanza può darsi per acquisita in giudizio, atteso che la formale dichiarazione resa agli atti dalla parte interessata non è stata in alcun modo confutata dalla PA resistente; pertanto trova applicazione nella specie l’art. 64 CPA comma 2, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.

Premesso quanto sopra, ai sensi del citato art. 4 comma 2 bis del d.l. 115/2005, è la legge stessa a consentire in capo al ricorrente lo stabile conseguimento del titolo per il quale concorre, a seguito del superamento delle relative prove, anche allorché tale traguardo scaturisca in virtù –come nella specie- di provvedimenti giurisdizionali cautelari che hanno determinato il superamento dell’originaria preclusione partecipativa. Ed il titolo in questione per le ricorrenti era proprio quello lo status di matricola e di studente, titolo in concreto raggiunto mediante il proficuo superamento degli esami del primo anno di corso. Come esattamente osservato nella memoria del 28.5.2012, infatti,”…l’ammissione del corso di laurea a numero chiuso, d’altra parte, non dà affatto la certezza di ottenere il titolo di laurea, ragion per cui sarebbe errato pensare che la legge sia applicabile solo ove il ricorrente acquisisca la laurea (poiché) l’accesso, come detto, è inerente solo al primo anno”; pertanto, il superamento degli esami previsti in tale piano di studi equivale senza dubbio a quelle prove scritte e orali a cui la legge fa riferimento.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis del dl. 115/05 introdotto dalla legge di conversione 168/2005, con gli effetti di stabilizzazione appena precisati", e i ricorrenti sono, quindi, definitivamente, ammessi.

 

Il sigillo del Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 2298/2014) mette il sigillo definitivo a questo iterladdove stabilisce che “è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005. Nè potrebbe essere diversamente, dal momento che l'appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l'ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversi”.

 

I Giudici di Palazzo Spada, si sono pronunciati su un ricorso presentato dal MIUR e dall’Università di Milano avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 2885/2012.

Il T.A.R. aveva accolto il ricorso decretando l’ammissione di un ricorrente al primo anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia che lamentava sostenuto l’illegittimità della sua esclusione, a causa dell’illegittimo annullamento di un quesito recante due risposte esatte. Ove tali domande non fossero state annullate, sosteneva il ricorrente, egli avrebbe conseguito un punteggio utile ai fini dell'accesso al corso.

Avverso tale sentenza proponevano appello il MIURe l’Università di Milano.

Si costituivano in giudizio gli originari ricorrenti, eccependo, fra le varie censure, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis della legge n. 168/2005, avendo l’appellato, superato gli esami di profitto per il primo anno cui il test era preordinato ad accedere ed avendo così conseguito il titolo per ottenere lo status di studente del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Secondo il ricorrente non è più rilevante quanto scritto in ricorso e le ragioni, accolte dal T.A.R., a fondamento della sentenza ma, esclusivamente, il fatto che il ragazzo abbia dimostrato di non essere più una matricola.

I Giudici, prendendo le mosse dal su citato art. 4comma 2 bis, statuiscono che: “…dalla documentazione acquisita agli atti, risulta evidente che l'appellato sia stato ammesso a frequentare il primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia in forza della sentenza impugnata che gli ha riconosciuto un punteggio utile ai fini dell'accesso al citato corso di laurea.

Avendo lo stesso appellato superato gli esami di profitto previsti per il primo anno cui il test era preordinato ad accedere, ottenendo una valutazione positiva in ognuno di essi (e ciò non è stato smentito o contestato dalla parte appellante), egli ha conseguito il titolo per il quale aveva concorso; ciò in quanto ha esercitato con effettività, sul campo, frequentando i corsi e superando gli esami positivamente, il titolo cui fa riferimento la norma sopra riportata: nel caso, cioè, lo status di studente attestato e confermato dal superamento con profitto del primo anno di corso di laurea.

Nè potrebbe essere diversamente, dal momento che l'appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l'ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.

Nella specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità”.

Si è privilegiato in sostanza tale criterio, che ormai possiamo sostenere essere jus receptum, essendo stato dimostrato de facto, il raggiungimento dell’idoneità alla frequenza del corso cui l’originario ricorrente non era stato ammesso.

 La sentenza in commento segue proprio tale prospettazione ma è assai interessante in quanto la applica ai corsi di specializzazione e abilitazione per gli insegnanti. Secondo il T.A.R. “l’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115/2005, convertito con modificazioni in l. n. 168/2005 - pacificamente applicabile anche ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione professionale (in senso conforme, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1000/2007) - prevede, infatti, che conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono coloro che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Avv. Santi Delia