Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
ASN, nuova valutazione per il candidato: illegittimo il criterio aggiuntivo sul finanziamento del progetto.
Pubblicato in La voce del diritto

Con sentenza n. 10087/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, annullando parzialmente il giudizio di non idoneità reso nei confronti di un candidato alla Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3.
Il candidato aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli valutabili ai fini dell’abilitazione. Il TAR ha ritenuto fondata, in particolare, la censura relativa al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.
La Commissione aveva escluso la rilevanza di un progetto COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, valorizzando la mancata prova dell’ottenimento del finanziamento. Secondo il Collegio, però, tale requisito non era previsto dal criterio fissato dalla stessa Commissione nel verbale iniziale. Il TAR ha quindi chiarito che, anche nelle procedure caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, la Commissione non può introdurre in sede applicativa parametri ulteriori rispetto a quelli previamente stabiliti. Né l’Amministrazione può integrare successivamente la motivazione del giudizio attraverso le difese depositate in giudizio, trattandosi di una non consentita motivazione postuma.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in sentenza e ha ordinato al Ministero di procedere a una nuova valutazione del candidato, limitatamente al titolo oggetto di accoglimento, mediante una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni.

La decisione ribadisce un principio centrale nel contenzioso ASN: la discrezionalità tecnica delle Commissioni è ampia, ma deve essere esercitata nel rispetto dei criteri predeterminati, della coerenza istruttoria e della trasparenza valutativa.

ASN, il TAR Lazio accoglie il ricorso: il travisamento del profilo professionale vizia la valutazione dei titoli
Pubblicato in Istruzione

Con sentenza n. 10158/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti Delia, annullando il giudizio di non idoneità reso nei confronti di una candidata alla Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per il settore 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica.

La candidata, pur avendo superato tutti e tre i valori soglia e ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni presentate, era stata dichiarata non abilitata per il mancato raggiungimento del numero minimo di titoli richiesto dalla disciplina ASN.

Il TAR ha però rilevato un vizio decisivo nell’istruttoria: la Commissione aveva ricostruito in modo errato il profilo professionale della ricorrente, descrivendola come libera professionista già borsista e contrattista, mentre dagli atti risultava il suo stabile inquadramento presso l’Università, quale dipendente a tempo pieno e indeterminato nell’area delle elevate professionalità del settore tecnico-scientifico.

Secondo il Collegio, tale errore non costituisce una mera imprecisione, ma incide sulla legittimità dell’intera valutazione dei titoli, poiché la corretta ricostruzione del percorso professionale è essenziale per apprezzare la natura, la continuità e la collocazione istituzionale delle attività dichiarate.

Il TAR ha quindi annullato il giudizio collegiale e i giudizi individuali di non idoneità, ordinando al Ministero di procedere a una nuova valutazione mediante una Commissione in diversa composizione, entro novanta giorni.

La decisione ribadisce un principio centrale: la discrezionalità tecnica delle Commissioni ASN è ampia, ma non può fondarsi su presupposti fattuali errati. Prima della valutazione di merito, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria completa, corretta e aderente alla documentazione prodotta.

Taglia idonei, il TAR apre la strada: accoglimento cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale.
Pubblicato in La voce del diritto
Arriva la prima significativa apertura del TAR Lazio sul tema del cosiddetto “taglia idonei”. Con ordinanza pubblicata il 25 maggio 2026, la Sezione I Bis ha accolto in via cautelare il ricorso promosso da alcuni candidati del concorso RIPAM Difesa 2024, disponendo la sospensione degli atti impugnati ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei, disponendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La pronuncia assume particolare rilievo poiché rappresenta uno dei primi interventi che riconosce espressamente la fondatezza delle censure sulla legittimità costituzionale in relazione all’art. 4, comma 9, del D.L. n. 25/2025, nella parte in cui esclude dall’applicazione della deroga al limite del 20% i concorsi banditi nel 2024 ma con graduatorie approvate nel 2026.
Secondo il TAR, la disciplina appare potenzialmente in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché determina una disparità di trattamento tra candidati inseriti in procedure concorsuali sostanzialmente omogenee, facendo dipendere l’applicazione del “taglia idonei” da un elemento meramente temporale e casuale quale la data di approvazione della graduatoria.
Il Collegio ha inoltre evidenziato come tale sistema possa produrre differenze di trattamento persino all’interno del medesimo concorso, laddove graduatorie relative a profili differenti vengano approvate in anni diversi, consentendo solo ad alcuni candidati di beneficiare della disciplina derogatoria.
Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, il TAR ha disposto una tutela cautelare interinale nelle more della definizione dell’incidente di costituzionalità, valorizzando il rischio di perdita definitiva della chance assunzionale derivante dal consolidamento delle graduatorie e dall’eventuale indizione di nuovi concorsi.
La pronuncia assume ulteriore importanza anche in relazione ai ricorsi già pendenti presso altre sezioni del TAR Lazio, tra cui quello patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, avente ad oggetto i medesimi profili di illegittimità costituzionale della disciplina sul “taglia idonei”, con specifico riferimento alla disparità di trattamento derivante dalla data di approvazione delle graduatorie e all’irragionevole differenziazione tra concorsi banditi nel 2024 e nel 2025.
La decisione segna dunque una prima importante apertura della giurisprudenza amministrativa rispetto alle censure formulate contro la normativa sul “taglia idonei”, aprendo ora la strada al vaglio della Corte costituzionale.
Voto di lista e voto al candidato: il T.A.R. fa chiarezza sulla volontà dell’elettore e sulla prevalenza in caso di errori.
Pubblicato in La voce del diritto

Il voto di lista prevale sull’indicazione delle preferenze ove queste ultime siano state erroneamente apposte in corrispondenza di una lista errata. E’ questo il principio del T.A.R. Campania nell’ambito di una competizione elettorale a fronte della non univocità della volontà dell’elettore.

Il T.A.R., in particolare, ha chiarito che, quando l’elettore appone il segno su una lista ma indica preferenze per candidati appartenenti a un’altra, il voto resta valido esclusivamente per la lista contrassegnata, mentre le preferenze devono considerarsi inefficaci ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960.

Il voto, inoltre, non deve essere attribuito alla lista dei due candidati ma, esclusivamente, a quella ove il segno è stato apposto.

“Le preferenze sono valide solo se espresse per candidati compresi nella lista votata, e che, qualora le preferenze si riferiscano, invece, a candidati di altra lista, in tal caso resta valido il voto alla lista, ma sono inefficaci le preferenze così espresse.

Tale regola è sancita con chiarezza dall’art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”.

Dunque, nell’ipotesi di crocesegno apposto sul simbolo di una lista, con preferenze, però, per candidati non compresi in essa, ma in altra lista, prevale il voto alla lista dall’elettore specificamente contrassegnata, ma non si tiene conto delle sue preferenze.

Diversamente opinando vi sarebbe “la innaturale conseguenza che dei voti pur recanti una chiara espressione di scelta per una determinata lista, con l’apposizione del crocesegno sul suo simbolo, dovrebbero essere invece trasferiti alla lista di appartenenza di candidati altrui; e questo anche con ovvie difficoltà nelle operazioni del seggio elettorale, il quale – in ipotesi – dovrebbe procedere alla ricerca, tra tutte le liste, dei nominativi di volta in volta indicati. Pertanto, non v’è dubbio che l’univocità della regola che privilegia l’espressione del voto di lista non possa essere altrimenti intesa che attribuendo alla lista medesima il voto, ed escludendo perciò le preferenze per candidati contemporaneamente votati ma non appartenenti a quella lista”.

E nel caso in cui il voto di lista non è stato apposto ma sono presenti i nomi di candidati non presenti in quella lista corrispondente?

In presenza di espressioni di voto ambigue, inoltre, spiega il T.A.R., ad esempio – come con l’indicazione di candidati nel riquadro di altra lista senza un chiaro voto di lista – la scheda deve essere considerata nulla, non essendo possibile ricostruire con certezza la volontà dell’elettore.

“L’espressione del voto, formulata senza contrassegnare alcun simbolo di lista, ma facendo luogo a indicazione di sola preferenza per determinati candidati (di una qualsiasi lista) apposta, però, nello spazio non corrispondente al riquadro della loro lista, non può essere attribuita alla lista dei candidati indicati, in preteso ossequio alla volontà dell’elettore.

A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza, sottolineando l’ambiguità dell’espressione del voto, espresso con indicazione nominativa di preferenze, nel riquadro di altra lista (cfr. TAR Molise, 7/3/2024 n. 64, con ulteriori richiami, in identica fattispecie di schede che “non recano la presenza di alcuno specifico voto su contrassegni di lista”, rivendicandosi “da parte del ricorrente, delle preferenze espresse a suo nome ma apposte, però, nel riquadro della scheda di pertinenza di una lista diversa dalla sua”).

L’infondatezza della siffatta rivendicazione del voto in siffatta fattispecie è stata così motivata: “Un uniforme e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, ha chiarito in vicende simili “che qualora l’elettore si sia limitato a scrivere il nome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo il voto al contrassegno di lista, né è possibile considerare valido il voto di preferenza attribuito al candidato apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella per cui si è presentato. Conseguentemente, la scheda va considerata nulla, in quanto l’indicazione incoerente del nominativo di un candidato non appartenente alla lista rende contraddittoria la manifestazione di voto, con conseguente impossibilità sia di indirizzare, implicitamente, il voto in favore di un’altra lista, sia di attribuire la preferenza. In altri termini, l’espressione del voto di preferenza attraverso l’indicazione del nominativo del candidato in uno spazio riservato ad una lista diversa da quella cui egli appartiene, senza che l’elettore abbia espresso il voto di lista, non permette di individuare con chiarezza la volontà dell’elettore, risultando la stessa equivoca e contraddittoria e, pertanto, poiché in tal caso non è possibile risalire ad una univoca ed effettiva volontà dell’elettore, il voto non può ritenersi validamente espresso (T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento, 27 febbraio 2014, n. 67; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 19 marzo 2020, n.1971; TAR Sardegna, Sez. II, 6 novembre 2014, n. 900; TAR Campania – Salerno, sez. I, 7 maggio 2012, n. 825; più risalente Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5913)” (in termini, T.A.R. Calabria, 9 luglio 2020 n. 1269; nello stesso senso cfr. anche C.G.A.R.S. 7 settembre 2012, n. 733; C.d.S., III, 5 settembre 2017, n. 4208)”: TAR Molise cit., p. 10.2).

Pertanto, riassuntivamente, la conclusione a cui perviene il ricorrente nel rivendicare il voto in proprio favore è preclusa (al di là della detta difficoltà di onerare il seggio elettorale della ricerca, tra tutte le liste, di quella cui appartengono i candidati) dall’ambiguità dell’espressione del voto che in tali casi emergerebbe, che non ne consentirebbe quindi l’attribuzione (cfr., altresì, Cons. Stato – sez. III, 8/5/2020 n. 2911: “se è pur vero che la giurisprudenza ha chiarito che, ove risulti votata una lista e, nel relativo riquadro, sia indicata la preferenza per il candidato consigliere di un’altra lista, è valido il voto espresso per la lista, mentre va annullato quello di preferenza per il consigliere (Cons. St., sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477), nel caso di specie, come lo stesso appellante deduce, non risulterebbe essere stata votata alcuna lista, bensì soltanto i consiglieri di una lista nel riquadro riservato alla lista avversaria. Evidente è dunque il fatto che la volontà dei cinque elettori non si è espressa in modo chiaro e univoco a favore della lista alla quale si riferiscono i consiglieri, non potendo escludersi che detti elettori erroneamente pensassero che i consiglieri votati appartenessero all’unica lista avversaria (nel cui riquadro hanno espresso la preferenza) e, dunque, non potendo desumersi con certezza la volontà effettiva degli elettori, nemmeno nella più lata applicazione del principio del favor voti”)“.

T.A.R. Campania, 27 aprile 2026, n. 2658

Il TAR Abuzzo sulla questione del consolidamento e del legittimo affidamento sulle procedure concorsuali: dichiara improcedibile il ricorso ma tiene fermi gli effetti medio tempore conseguiti
Pubblicato in La voce del diritto
L’accesso ai corsi universitari a numero programmato torna al centro dell’attenzione grazie a una recente pronuncia del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto e consolidato l’iscrizione di alcuni studenti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia.
La vicenda trae origine dal bando emanato dall’Università degli Studi dell’Aquila per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM-51) per l’anno accademico 2024/2025. A seguito della riapertura dei termini per la copertura dei posti residui, diversi candidati – pur in possesso dei requisiti e con punteggi utili – venivano esclusi dalla graduatoria finale.
Gli studenti proponevano ricorso dinanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila, contestando, tra l’altro, la legittimità delle modalità di selezione adottate dall’Ateneo, fondate sulla valutazione del curriculum anziché sul previo superamento di una prova selettiva, in presunta violazione della normativa vigente.
In sede cautelare il TAR accoglieva le istanze dei ricorrenti, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate e disponendo l’ammissione con riserva degli stessi al corso di laurea. Il giudice adito specificava infatti che “dal tenore letterale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l’accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il “previo superamento di apposite prove”, da intendersi quali esami di verifica della preparazione del candidato, e tali prove non  sono surrogabili, come invece avvenuto nella presente vicenda, attraverso il ricorso ad altre tipologie di selezione quale la valutazione del curriculum (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 14784), fondata  sulla media ponderata dei voti ottenuti in alcuni esami di profitto, come già stabilito da condivisibile giurisprudenza (TAR Torino, Sez. III, ordinanza n. 7/2025)”.
In esecuzione dell’ordinanza cautelare, i ricorrenti si immatricolavano e iniziavano regolarmente il percorso accademico, sostenendo con profitto gli esami previsti.
Con la sentenza definitiva pubblicata lo scorso 8 aprile, il TAR Abruzzo ha rilevato come la posizione degli studenti si sia ormai consolidata. Il Collegio ha infatti riconosciuto che l’avvenuta iscrizione, unitamente al superamento degli esami universitari, ha determinato il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio.
"La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il percorso accademico utilmente intrapreso dallo studente non può essere rimesso in discussione, anche in ragione del principio di conservazione degli atti e della tutela dell’affidamento. Il risultato ottenuto conferma ancora una volta l’efficacia dell’azione legale promossa dallo Studio, da sempre impegnato nella tutela del diritto allo studio e nell’accesso equo ai percorsi universitari. Mi ritengo particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto, che rappresenta un’ulteriore conferma della tutela effettiva del diritto allo studio e della necessità che le procedure di accesso ai corsi a numero programmato rispettino rigorosamente i principi di legge, garantendo equità, trasparenza e meritocrazia". A parlare è l'Avvocato Michele Bonetti, founder dello Studio Bonetti & Delia.