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Pubblicato in Altri diritti

Nel vortice del cambiamento: le novità del ddl sulla riforma del processo civile

In un clima ispirato a mettere sul tavolo le “cose concrete” e dove il terreno di discussione per la maggioranza del governo Letta va segnando i suoi nuovi confini lungo gli auspicati obiettivi del lavoro e della crescita, è di odierno dibattito anche in seno agli organismi consultivi forensi lo schema di legge delega collegato alla legge di stabilità per il 2014 che prevede la riforma di alcune fasi del processo civile.

Il disegno di legge proposto si ispira al dichiarato intento di consentire che il comparto giustizia nel nostro Paese riprenda il terreno perduto nella corsa alla competitività e attrattività degli investimenti anche stranieri da parte del “sistema Italia”. Nei giorni in cui viene discusso alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto legge “Destinazione Italia” è di tutto interesse analizzare nei suoi aspetti più significativi il ddl sulla riforma del processo civile. Esso presenta una serie di interessanti novità, alcune di discutibile applicazione, ma che lanciano un messaggio chiaro sulla direzione che si intende seguire nella riforma di alcune fasi del processo civile e che potrebbero a breve incidere sulle scelte degli addetti ai lavori e non. Vediamo di seguito alcune delle principali novità:

- un “rito semplice” per una “causa semplice”
Viene prevista per il giudice la possibilità di effettuare d’ufficio il passaggio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario tutte le volte in cui per la decisione della causa sia idonea un’istruttoria semplice. Ad oggi è solo prevista ai sensi dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c. la possibilità inversa, e cioè il passaggio dal rito sommario a quello ordinario di cognizione tutte le volte in cui il giudice ritenga che “le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria”.
- Sentenze civili: motivazioni a richiesta.
E’ una delle novità sicuramente più controverse ma che trova le sue ragioni anche in rilievi statistici: la stesura della motivazione è molte volte il maggior impegno per il magistrato giudicante ma solo il 20% circa delle sentenze di primo grado viene impugnato. Il sistema proposto determinerebbe l’innesto di un nuovo modulo decisionale al fianco degli attuali moduli regolati dal codice di rito civile (artt. 275, 281-quinquies, e 281-sexies c.p.c.), consentendo al giudice di primo grado, quando lo ritenga opportuno, di emettere sentenza con un dispositivo corredato delle specificazioni necessarie (fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi e norme che indichino la finalità del deciso) a definire il giudicato qualora la decisione non venga impugnata. Ciascuna delle parti potrà richiedere la motivazione ma l’istante dovrà anticipare il contributo unificato dovuto per l’appello. Tale modello, se da un lato offre una soluzione “a costo zero” volta a consentire una sensibile riduzione dei tempi dei processi civili mediante la previsione della stesura “a pagamento” delle sole motivazioni richieste dalla parte effettivamente intenzionata a proporre appello, per altro verso, presenta dei non facili problemi di compatibilità con l’art. 111 Cost., il quale prescrive, tra gli altri, il generale principio dell’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Appello “monocratico” e sentenze “per relationem”.
Altro grande problema della giustizia civile in Italia è sicuramente l’infinita lunghezza dei processi in appello, lì dove, statistiche alla mano, il principio costituzionale di ragionevole durata del processo sembra maggiormente frustrato.
Diversi sono stati i tentativi per far fronte all’arretrato monumentale presso le Corti di Appello, da ultimo con l’introduzione del cd. “giudice ausiliario” mediante la previsione contenuta nel decreto legge n . 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n . 98 (“Decreto del Fare”). Sulla scorta di questi ultimi interventi viene prevista nel ddl l’introduzione del giudice monocratico in appello. Essa, elaborata con la specifica funzione di consentire una più celere definizione dei processi, è prevista solo per alcune limitate materie (condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con danni soltanto a cose, nonché nelle materie indicate nell’articolo 445-bis del codice di procedura civile) e solo per l’ipotesi in cui le cause vertenti su tali materie siano “iscritte a ruolo in appello da oltre tre anni”. L’eliminazione in tutte queste ipotesi di una serie di fasi del processo decisionale, come la camera di consiglio o la sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio, sebbene mossa dal condivisibile intento di tagliare i tempi processuali evidenzia anche una sensibile incisione del principio di collegialità della trattazione della causa dinanzi alla corte d’appello così come ricavabile dall’art. 350 c.p.c., la quale non potrà non essere attentamente valutata dal legislatore delegante.
Quanto alle decisioni rese in grado di appello, il disegno di legge delega prevede la possibilità per il giudice di rinviare alla motivazione del provvedimento impugnato, nei casi in cui questo debba essere confermato, in tutto o in parte. Anche in questo caso la scelta è dettata da rilievi statistici che fanno emergere come il 77% circa degli appelli proposti siano respinti. Il ricorso a questa forma di motivazione semplificata dovrebbe consentire  alle corti di appello di incrementare la loro produttività con una sensibile decurtazione dei tempi di deposito delle sentenze. Resta ovviamente ferma la possibilità per il giudice d’appello di decidere di non ricorrere alla motivazione per relationem tutte le volte in cui la sentenza impugnata, sebbene sia da confermare, presenti carenze in alcuni punti della motivazione.
-La CTP obbligatoria e “mediatrice”.
Viene prevista l’obbligatorietà dell’esperimento della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite nelle controversie vertenti in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e dall’esercizio della professione medica e sanitaria. Si tratta di un meccanismo che attraverso la deformalizzazione del procedimento previsto dall’art. 696 bis c.p.c. e la previsione del necessario ricorso all’ausilio di un professionista, nominato dal giudice, che fornisca gli elementi necessari per stabilire il risarcimento del danno nell’an e nel quantum, dovrebbe consentire una più rapida via alla definizione transattiva della causa. Viene infatti previsto per queste materie l’esonero dall’obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.   
-Condanne pecuniarie per il debitore inadempiente.
La previsione in oggetto si inserisce nel più vasto quadro normativo del ddl volto ad abbattere i costi del processo esecutivo e a rendere più certa l’esecuzione della prestazione nei confronti del creditore una volta che questa sia stata giudizialmente accertata nelle forme di rito.
Tale norma si propone di estendere l’ambito di applicazione delle “misure coercitive” di cui all’art. 614 bis c.p.c. a tutte le obbligazioni diverse da quelle pecuniarie. Tale meccanismo è stato introdotto nel processo civile dall’articolo 49, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 con la previsione nel codice di rito del menzionato articolo, ma è stato limitato all’attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare. Il sistema “coercitivo” ivi previsto è ispirato alle cd. “astreintes” presenti nell’ordinamento francese ed applicate secondo diverse modalità anche in altri ordinamenti europei. Si tratta di un meccanismo giurisprudenziale di coercizione indiretta funzionale a spingere un obbligato inadempiente all’adempimento della propria prestazione accertata giudizialmente mediante la previsione nello stesso provvedimento giudiziale di una condanna al versamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.     
L’estensione dell’ambito di operatività di tali “misure coercitive” così come previsto dal ddl dovrebbe stimolare, nelle intenzioni del legislatore, il debitore ad adempiere spontaneamente i provvedimenti di condanna con l’obiettivo di evitare al creditore ed allo Stato gli ulteriori oneri economici ed organizzativi connaturati ai procedimenti di esecuzione forzata.
-Accesso alle banche dati telematiche per gli ufficiali giudiziari nell’esecuzione.
E’ sicuramente tra le proposte più innovative e di maggior interesse. Essa è volta a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso i terzi muovendo dall’esempio di alcuni sistemi ordinamentali europei. Il ddl prevede infatti un deciso potenziamento dei poteri di ricerca dell’ufficiale giudiziario stabilendo la possibilità per quest’ultimo di accedere direttamente – previa istanza del creditore procedente ed autorizzazione del presidente del tribunale –  alle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione, a partire dall’anagrafe tributaria. In tal modo, nel caso in cui vengano individuati crediti da pignorare, l’ufficiale giudiziario potrà procedere direttamente al loro pignoramento notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore ed al terzo. L’istanza del creditore di accesso alle banche dati telematiche andrebbe a sostituire la richiesta di pignoramento sicchè, nelle previsioni del legislatore, si dovrebbero registrare sensibili accelerazioni nei tempi dei procedimenti esecutivi grazie anche alla riduzione di quell’asimmetria informativa tra i creditori e il debitore che caratterizza da sempre negativamente le prospettive di soddisfacimento dei crediti accertati giudizialmente.
-Garanzie mobiliari più flessibili per l’accesso al credito delle PMI
E’ tra le novità che hanno animato maggiormente il dibattito all’indomani della sua proposta. II Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito, specie da parte delle piccole e medie imprese, aumentandone l’offerta e riducendone i relativi costi.
Tra gli elementi maggiormente innovativi occorre evidenziare il superamento del requisito dello spossessamento quale presupposto di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione e la sua sostituzione con un regime di pubblicità personale informatizzata. La proposta maggiormente discussa è tuttavia la previsione della possibilità di derogare al divieto del patto commissorio stabilito dall’art. 2744 c.c. Si tratta di una scelta che, contestualizzata nell’ampio quadro descritto, è ispirata dall’apprezzabile intento di apportare un deciso miglioramento dell’efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore, spesso frustrati dalla farraginosità dei rimedi posti a presidio delle sue ragioni. L’introduzione di una siffatta previsione è destinata comunque ad incidere sul fondamentale principio della par condicio creditorum nonchè su di una serie di istituti che nel divieto del patto commissorio trovano una necessaria rispondenza normativa (ad es., la vendita con patto di riscatto ex artt. 1500 e ss. c.c. e la vendita con riserva di proprietà ex artt. 1523 e ss. c.c.). Sarà pertanto inevitabile un approfondito esame parlamentare diretto a valutare l’effettiva applicabilità di una deroga di tal genere da compensare comunque e necessariamente con la predisposizione di misure alternative di tutela degli interessi del debitore concedente.
-Abrogazione della vendita con incanto e iscrizione a ruolo delle procedure di espropriazione forzata.
Brevi cenni meritano anche due proposte volte a decurtare i tempi delle procedure esecutive. Viene da un lato prevista la cancellazione dal codice di rito dell’intera procedura di vendita con incanto. Considerato alla prova dei fatti inefficiente e con insanabili profili di criticità legati tanto al regime di pubblicità delle offerte che a quello di revocabilità delle domande di partecipazione, l’istituto della vendita con incanto ha evidenziato sul campo della prassi quotidiana la facile esposizione a condotte di turbative della vendita, spesso adottate dal debitore in accordo con l’offerente in aumento. La riforma si propone la sua totale abrogazione con un sensibile taglio dei tempi dell’espropriazioni forzate mobiliari ed immobiliari le cui discipline ad oggi prevedono l’obbligo del suo esperimento dopo l’esito infruttuoso della vendita senza incanto.
Da ultimo, occorre registrare la proposta di spostare l’onere dell’iscrizione a ruolo delle procedure di espropriazione forzata dalle cancellerie al creditore procedente. Tale previsione punta ad evitare in tal modo il dispendio di costi ed energie profuse nelle registrazioni di procedimenti esecutivi che spesso nella prassi registrano frequenti estinzioni per inerzia del creditore procedente dovute, nella maggior parte dei casi, all’intervenuto accordo satisfattivo con il debitore prima del deposito dell’istanza di vendita.
Le proposte sin qui brevemente illustrate si muovono quindi lungo una direzione che si può riassumere nel triplice obiettivo di una drastica semplificazione delle modalità operative delle procedure esecutive, di una decisa riduzione dei tempi della stesura delle sentenze in appello e di una semplificazione della fase istruttoria nelle cause di non particolare complessità. Tali previsioni dovranno necessariamente coordinarsi con l’imminente entrata in vigore delle norme che impongono a partire dal 30 giugno prossimo il deposito per via telematica degli atti del processo ad eccezione di quelli introduttivi (ex art. 16bis DL 179/2012 convertito con modificazioni nella L.17 dicembre 2012 n. 221). Nel complesso il sistema proposto, sebbene mosso dal condivisibile intento di accelerare i tempi spesso insostenibili della giustizia civile in Italia, va ad incidere su una serie di norme ed istituti posti a presidio del principio del giusto processo nonchè della tutela dei soggetti più deboli nella dinamica del processo esecutivo. Starà al Parlamento l’onere di vagliare la fattibilità di tali proposte nell’auspicio che esse si inseriscano in un più ampio quadro di riforma della giustizia in Italia ritenuta da più parti ormai non più procrastinabile.

                                                                                                                               Dott. Riccardo Aiello

Ultima modifica il 03 Marzo 2014