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Esecuzioni Forzate: deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo e relative modifiche apportate dal D.L. 132/2014 convertito nella L. 162/2014

by Dott.ssa Rossella Staine on03 Giugno 2015

In materia di processo civile telematico spicca, tra le varie novità, la recente riforma della Giustizia civile (D.L. 132/2014 poi convertito in L. 162/2014) che ha rinnovato l’iter procedimentale delle esecuzioni forzate. 

Per le tre forme di pignoramento, infatti, il 31 marzo 2015 è scattata l’obbligatorietà della nota di iscrizione a ruolo da depositarsi unicamente in via telematica, secondo le modalità delineate dal nuovo articolo 159-bis disposizioni attuative c.p.c., il quale prevede che la nota deve contenere l’indicazione delle parti, le generalità ed il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. La norma prevede, inoltre, che con decreto avente natura non regolamentare il Ministro della Giustizia possa indicare successivi dati da inserire al momento della compilazione della stessa. Con la nota di iscrizione a ruolo andranno depositati telematicamente anche ulteriori atti, come espressamente previsto dall’art. 18 del D.L. 132/2014, poi convertito nella L. 162/2014, modificando l’art. 16-bis del D.L. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012), il quale sancisce che “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma (processo verbale, titolo esecutivo e precetto), 543, quarto comma (atto di citazione, titolo esecutivo e precetto) e 557, secondo comma (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione) del c.p.c. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”.

Tali articoli così novellati prevedono che, compiute le relative operazioni, l’ufficiale giudiziario consegni senza ritardo al creditore il titolo, il precetto ed il pignoramento (il contenuto dei quali varierà in base alla tipologia di espropriazione: si veda l’art 518 comma 6 c.p.c. per il pignoramento mobiliare, l’art 543 comma 4 c.p.c. per il pignoramento presso terzi, l’art. 557 comma 2 c.p.c. per il pignoramento immobiliare)  ed il creditore stesso deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo (nelle forme e con le modalità innanzi descritte) con le copie conformi degli atti di cui  sopra entro quindici giorni dalla consegna (30 giorni per il pignoramento presso terzi), ed il cancelliere al momento del deposito formerà il fascicolo dell’esecuzione.

La normativa previgente, invece, prevedeva che tale incombente spettasse all’ufficiale giudiziario. L’art. 518, comma 6, c.p.c ( sulla forma del pignoramento mobiliare) prevedeva, ante riforma, che “il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”. Allo stesso modo l’art. 543, comma 4, c.p.c (sulla forma del pignoramento presso terzi) prevedeva che “l’ufficiale giudiziale che ha proceduto alla notificazione dell’atto è tenuto a depositare immediatamente l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell’art. 314”. L’art. 557 c.p.c. prevedeva infine che “L’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione l’atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell’ipotesi di cui all’art. 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere al momento del deposito dell’atto di pignoramento forma il fascicolo dell’esecuzione”.

Con la nuova previsione, invece, tale gravoso incombente spetta senza ritardo al creditore, complicando, almeno apparentemente, l’iter già abbastanza farraginoso delle esecuzioni forzate. Il termine di 15 giorni (30 giorni per il pignoramento presso terzi) entro cui il creditore procedente deve depositare telematicamente la nota di iscrizione a ruolo e gli atti sopra descritti è difatti un termine perentorio, il cui spirare implica la perdita di efficacia del pignoramento. L’art. 164-ter delle disposizioni di attuazione c.p.c. prevede che ogni obbligo del debitore e dell’eventuale terzo cessi allorché la nota di iscrizione a ruolo non sia stata depositata nel termine di legge.  L’art. 164-ter prosegue disponendo che qualora il pignoramento divenga inefficace a causa del mancato deposito nel termine di quindici giorni, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne faccia dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. Il comma 2 dell’art. 164-ter assoggetta la cancellazione della trascrizione del pignoramento ad un provvedimento del Giudice o alla dichiarazione resa dal creditore che il pignoramento è divenuto inefficace a causa del mancato deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge.

Appare chiaro, a questo punto, come la nuova obbligatorietà del Processo Telematico Esecutivo nella fase iniziale del suo iter, abbia decretato la obbligatorietà telematica dell’intero procedimento esecutivo, in considerazione del fatto che l’art. 16-bis del DL 179/2012 prevedeva già l’obbligo di deposito telematico degli atti successivi all’atto con cui si inizia l’esecuzione (dalla istanza di vendita in poi, e quindi per quanto concerne i c.d. atti endoprocessuali). Il DL 132/2014, ampliando il novero degli atti da depositare telematicamente, ha sostanzialmente sancito l’obbligo del deposito telematico per l’intero procedimento esecutivo.  Sono sorti dei dubbi interpretativi unicamente riguardo all’obbligatorietà telematica dell’atto di intervento da parte di creditori diversi da quello procedente, prevedendo il DL 179/2012 che il deposito telematico “ […] si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione […]”. Parte della dottrina, sulla scorta di una interpretazione prettamente letterale, ha ritenuto che in assenza di una “previa costituzione” il deposito non potrebbe avvenire in via telematica, e pertanto l’atto di intervento del creditore diverso da quello procedente non potrebbe essere depositato secondo tali modalità. Altra parte di dottrina ritiene tuttavia inapplicabile il criterio della “previa costituzione” al processo esecutivo, in quanto quest’ultimo differisce formalmente e strutturalmente dal processo di cognizione, non necessitando, ergo, di una costituzione “formale” come in quest’ultimo. Sarebbe pertanto illogico e contrario alla ratio della riforma estromettere esclusivamente il deposito telematico dell’atto di intervento e non può che concludersi con l’affermare che con il DL 132/2014, convertito con la L. 162/2014, il legislatore, sulla scia delle riforme precedenti, abbia voluto telematizzare in toto il procedimento esecutivo.

Essendo trascorso un solo mese dall’obbligatorietà dell’iscrizione telematica non è ancora possibile tracciare con precisione costi e benefici di tale innovazione legislativa. Si tratta, altresì, di una disciplina destinata ad un continuo divenire, essendo prevista ai sensi dell’art. 159-bis disposizioni di attuazione al c.p.c, come innanzi già ricordato, una vera e propria delega in bianco al Ministro della Giustizia, delegato a regolamentare di volta in volta con proprio decreto la materia. Con decreto di attuazione del 19 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015, n. 68, ad esempio, sono stati indicati ulteriori dati da inserire al momento della compilazione della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili va indicato, fra gli altri: importo del precetto; descrizione del titolo; dati identificativi del bene immobile; descrizione del bene; tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1,A2 ecc.; Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (Specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento); se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune Catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea; per i beni siti nei comuni della provincia autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale.

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore, andrà inoltre indicato: Importo del precetto; dati dei titoli esecutivi; descrizione titolo; tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC).

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi, invece: importo del precetto; data udienza in citazione; dati del titolo esecutivo; dati identificativi terzo pignorato; descrizione del titolo; tipologia del bene.

Qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito.

Si ricorda, infine, che anche la ricerca di beni da pignorare potrà avvenire in via telematica. L’art. 19 del D.L. 132/2014 (modificato dalla L. 162/2014) ha introdotto il nuovo articolo 492-bis c.p.c. che consente all’ufficiale giudiziario l’accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione, in primo luogo l’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari. Tale accesso avrà luogo previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da questi delegato, in modo tale da contemperare l’operazione di ricerca dei beni da pignorare con la tutela della riservatezza. Laratio della ricerca telematica è pertanto quella di implementare i poteri in tal senso affidati all’ufficiale giudiziario, in linea con gli ordinamenti degli altri Paesi Europei (in particolar modo Spagna, Germania, Austria, Slovenia ed Estonia).

Prima di compiere qualsivoglia giudizio non rimane che attendere qualche mese ed osservare concretamente, nella prassi dei Tribunali, come la telematicità del processo esecutivo vada ad influire sugli obiettivi di razionalizzazione e celerità che le recenti riforme si sono preposte, in modo da poter decretare se questo nuovo iter telematico, così delineatosi, velocizzi e garantisca ulteriormente la soddisfazione dell’interesse dei creditori o non rappresenti, piuttosto, l’ennesimo cambiamento formale al quale non consegua alcuna trasformazione duratura ed effettiva.

Ultima modifica il 03 Giugno 2015