Pubblicato in Altri diritti

IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO IN APPELLO E CONDANNA IL MINISTERO A SVELARE I DOCUMENTI SUL CONCORSO TEST DI MEDICINA

Il T.A.R. Lazio si è pronunciato in merito ai quiz somministrati ai 60.000 aspiranti ai corsi di Medicina e Odontoiatria del settembre 2021 statuendone la correttezza. Pertanto gli appellanti agivano in giudizio contro il MUR per l’accesso ai documenti relativi ai procedimenti di determinazione dell’offerta normativa al predetto corso di laurea.

Il giudice di prime cure si pronunciava negativamente in merito alla richiesta di ostensione avanzata dagli allora ricorrenti fondando la propria statuizione sulla mancata dimostrazione del «nesso di “strumentalità” necessario affinché si configuri l’interesse conoscitivo che sta alla base degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990»; più nello specifico, ad avviso del giudice amministrativo non era evincibile «la necessaria corrispondenza» tra l’«ampia documentazione richiesta» e l’«esigenza difensiva» ad essa relativa, prospettata dai ricorrenti in modo generico». In riferimento al citato “nesso di strumentalità” v’è da considerare che debba accettarsi una nozione ampia di strumentalità, volta alla finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata "strumentalità" va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Ebbene, i Giudici di Palazzo Spada, nella sentenza di accoglimento, riconoscono la circostanza secondo la quale i ricorrenti avevano esposto chiaramente il loro interesse alla loro istanza di accesso. Invero i giudici di secondo grado rinvengono nelle aspiranti matricole la presenza del requisito essenziale sotteso all’attivazione della procedura di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990 cioè un interesse immediato diretto e specifico rispetto all’ostensione della documentazione richiesta, andando pertanto a smantellare quanto a fondamento della tesi del TAR che invece, faceva leva su una prospettazione generica dell’interesse conoscitivo a base delle istanze di accesso agli atti.

 

Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, founders dello Studio Legale Bonetti & Delia, ha invece riformato la sentenza del T.A.R. Lazio condannando il Ministero all’ostensione della documentazione richiesta sottolineando che “non può essere negata la necessità di acquisire i documenti relativi al procedimento di predisposizione della prova di ingresso da loro sostenuta senza esito, in relazione alla evidente strumentalità di tale documentazione rispetto i motivi di impugnazione già svolti da ciascuno nei rispettivi contenziosi promosse contro la medesima prova. Per altro verso non può essere addossata agli stessi ricorrenti, in funzione impeditiva dell’accesso, l’alea dei contenziosi da essi promossi e consistente nell’idoneità della documentazione amministrativa richiesta a consentire loro di dimostrare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione dedotti, ai fini dell’utile collocazione in graduatoria”.

Ultima modifica il 18 Maggio 2022