
La voce del diritto (39)

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La voce del diritto
Redazione
07 Febbraio 2025
TAR LAZIO: Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale in virtù del principio del libero convincimento del giudice. Accolto il ricorso che censurava l’ambiguità della domanda di inglese.
Il TAR del Lazio haaccolto il ricorso proposto da una ricorrente esclusa dal concorso indetto dal Ministero per gli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale per il reclutamento di 381 assistenti amministrativi per non aver superato la prova scritta. In particolare, la candidata con ricorso patrocinato dallo studio legale Bonetti & Delia lamentava l’illegittimità di un quesito di lingua inglese, estremamente ambiguo per la presenza di una pluralità di risposte corrette, tra le quali quella prescelta dalla candidata, ritenuta erronea dalla commissione di concorso. Al fine di avvalorare la tesi della ambiguità del quesito la ricorrente produceva in atti una perizia tecnica al fine di dimostrare l’errore di fatto in cui era incorsa la Commissione nel corso della redazione e correzione dei questi. In ragione di ciò, il TAR del Lazio, ha accolto il ricorso riconoscendo l’ambiguità della domanda rilevando comela ricorrente “abbia adeguatamente dimostrato ciò per mezzo della consulenza tecnica di parte agli atti, giacché fondata su solide basi argomentative e suffragata da sicuri riferimenti a fonti qualificate.” Inoltre, mediante tale provvedimento, il Collegio ha preso posizione sulla ammissibilità della perizia di parte al fine del convincimento del giudice nei giudizi aventi ad oggetto il sindacato delle valutazioni tecnico/discrezionali…

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La voce del diritto
Redazione
05 Febbraio 2025
Anni Successivi al primo: Il TAR Torino ammette il candidato escluso al III anno di corso.
Il TAR Torino si è pronunciato su un ricorso, patrocinato dallo Studio Legale Bonetti & Delia, proposto da un ricorrente che era stato escluso dalla procedura per il trasferimento ad anni successivi al primo di Medicina e Chirurgia nonostante fosse già laureato in Odontoiatria presso lo stesso Ateneo. Con un articolato ricorso, era stata evidenziata l’illogicità della procedura che si limitava a valutare ai fini dell'ammissione solo alcuni specifici esami – individuati dal bando - e non tutta la carriera pregressa del candidato nella sua interezza. Tale illogicità risultava inoltra manifesta dalla circostanza che gli esami non valutati ai fini dell’ammissione sarebbero stati comunque convalidati successivamente all’immatricolazione. Il TAR piemontese, preso atto della irragionevolezza dei criteri di valutazione ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa del ricorrente, soprattutto tenendo conto del bilanciamento tra i pericula contrapposti. In particolare, il G.A. ha ritenuto dovesse prevalere l’interesse del ricorrente ad essere ammesso a frequentare le lezioni universitarie degli anni di corso fino al terzo piuttosto che l’interesse dell’Università a non far accedere ai corsi di studio studenti in eccedenza rispetto al numero chiuso. Inoltre, nel caso esaminato era stato evidenziato come in ragione dell’arbitrario restringimento dei criteri di selezione dei candidati fossero rimasti…