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L'Istituto Superiore di Sanità conferma: i quiz del test di Medicina e Chirurgia erano errati. Accolta la tesi dello Studio Legale Bonetti & Delia
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I quiz del test di Medicina erano errati. Lo ha confermato l'Istituto Superiore di Sanità nominato dal Consiglio di Stato di provvedere alla verificazione accogliendo la richiesta degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, founder di Bonetti & Delia Studio Legale. Il Ministero è stato condannato sia dal T.A.R. Lazio che dal Consiglio di Stato, a rivalutare la posizione dei ricorrenti che, grazie a due delle domande contestate, hanno potuto ottenere l'immatricolazione.La storia riguarda il test di ammissione a Medicina e Odontoiaria svoltosi a settembre 2021 e che ha visto coinvolti 60.000 aspiranti.

 

Il Ministero, dopo qualche giorno dalle prove, si era affrettato a modificare la soluzione di ben 4 su 60 tra i quiz somministrati, ma, a fronte dei ricorsi presentati dai candidati esclusi, il T.A.R. aveva ritenuto sufficiente tale revisione.

Bonetti & Delia avevano supportato le contestazioni su alcuni quesiti del test di ammissione, sulla base di perizie collegiali redatte da docenti esperti delle materie e della redazione dei quiz di ammissione che avevano fatto riferimento, per corroborare le proprie tesi, anche alle prove di ammissione degli anni passati ove il Ministero aveva, in situazioni analoghe, sposato proprio le tesi oggi sostenute.

Il Consiglio di Stato, valorizzando proprio tali tesi, ritenuva fondate tali contestazioni accogliendo la richiesta degli studenti di fare chiarezza sui quiz somministrati dando mandato all’Istituto superiore di Sanità di verificare. Chiarezza che finalmente è giunta e "porterà alla revisione delle graduatorie e all'ammissione di decine di nostri ricorrenti", commentano soddisfatti, Bonetti e Delia.

Si tratta di un importantissimo passo avanti nella battaglia al fianco degli studenti affinchè si faccia, definitivamente, chiarezza sulla correttezza o meno dei quiz somministrati.

Ma è davvero possibile che il Ministero sbagli le domande per una selezione così importante che segna il futuro di migliaia di giovani?

Purtroppo si. E non è, affatto, la prima volta essendo accaduto, di fatto, negli ultimi 20 anni con una ripetitività divenuta intollerabile. Basti pensare che già nel 2004 (dopo appena 5 anni dall’introduzione dei test) il TAR scriveva che “lascia sconcerti che per il secondo anno consecutivo – [era il 2003/2004 e identico caso si ripeterà più e più volte nelle selezioni seguire, n.d.r.] in una selezione tanto delicata ed importante, sia stato possibile commettere errori tanto banali, eventualmente anche nella scelta del metodo di selezione e del soggetto cui affidarne la gestione”.

Anche quest’anno, dai documenti finalmente depositati e resi pubblici dal Ministero dopo mesi di battaglie sulla mera trasparenza delle operazioni di concorso e solo dopo l’ordine del T.A.R. Lazio volto all’ostensione di tali dati, ad esempio, è emerso che, sulla domanda 56, il Cineca, secondo quando dichiarato dal Ministero, aveva errato nella copiatura di un passaggio dell’operazione matematica da cos (x/2) in (cos (x))/2. Non un errore di stampa, ma una vera e propria interpolazione di più segni e simboli senza spiegazione alcuna.

Riconoscimento titoli esteri: Il TAR accoglie il ricorso riconoscendo la competenza del Ministero dell’Istruzione superando la mancanza di attestazione dell’autorità rumena.
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Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso patrocinato dall'Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti e Delia, dichiarandol’illegittimità del provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento dell’abilitazione professionale conseguita in Romania dalla docente per cui veniva incardinato il ricorso.

Il caso di specie concerneva il rigetto dell’istanza di riconoscimento della suddetta abilitazione avanzata nel 2019 da parte ricorrente all’allora MIUR; provvedimento che peraltro veniva successivamente annullato dal giudice amministrativo.

Nonostante ciò, il MIUR rigettava nuovamente l’istanza.

Dalla lettura del provvedimento i motivi del rigetto citato erano rinvenibili nella mancanza dell’attestazione del titolo da parte del Ministero rumeno e nella competenza in merito al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero nell’alveo delle competenze del Ministero dell’Università e della Ricerca.

In merito a quest’ultimo aspetto il giudice di prime cure ha rilevato che l’istanza è stata presentata dall’interessata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2019; anno in cui non vi era ancora stata la ripartizione delle competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, avvenuta nel 2020. Sulla scorta di ciò il giudice di prime cure ha affermato che “a fronte di un’istanza inoltrata all’allora unico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche nell’ipotesi in cui il Ministero dell’Istruzione fosse stato realmente incompetente, l’istanza non avrebbe dovuto essere rigettata ed il Ministero dell’Università e della Ricerca si sarebbe dovuto comunque pronunciare”, per poi aggiungere che “il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno non può ritenersi rientrante nella competenza del Dipartimento della funzione pubblica […] né nella competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 D.P.R. n. 189/2009 e art. 38 comma 3.1. D.lgs. n. 165/2001”.

Secondariamente, il giudice amministrativo, analizzando il profilo relativo alla mancanza dell’attestazione dell’autorità rumena, la reputava non determinante ai fini del richiesto riconoscimento. Tale determinazione veniva presa dal TAR del Lazio in un’ottica di armonizzazione normativa; difatti il provvedimento reso menzionava tre norme di matrice europea, quali la direttiva 2006/35/CE (relativa alla fissazione delle regole con cui uno Stato, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine»)el’art 45 e 49 del TFUE, attuati da costante giurisprudenza europea la quale sancisce il principio per cui, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale,  devono essere considerati una pletora di fattori, quali l’insieme dei diplomi, dei certificati, le conoscenze etc.

Ebbene, il giudice di prime cure, sulla scorta di quanto rappresentato ha quindi accertato l’illegittimità del provvedimento reso dall’Amministrazione in quanto la stessa“non ha effettuato la predetta valutazione comparativa, chiedendo ove necessario all’interessata di produrre la documentazione necessaria ad effettuare tale raffronto, ma si è limitata a rigettare l’istanza in ragione della sola assenza dell’attestazione dell’autorità rumena comprovante l’abilitazione dell’interessata all’insegnamento di sostegno in Romania”.

 

 

Soddisfazione è stata espressa dall’Avvocato Michele Bonetti che ha voluto sottolineare come “un provvedimento di tal fatta si configura come una vera e propria affermazione della importanza della disciplina e della giurisprudenza europea che, sapientemente, esorta le autorità competenti ad una valutazione omnicomprensiva dei titoli al fine del rilascio dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno”.