DIFETTO DI MOTIVAZIONE E GIUDIZI DI INIDONEITA’ ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
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In data 03 gennaio 2020 il T.A.R. del Lazio pubblica un’importante sentenza di merito, ancora una volta, relativa al concorso nazionale per l’abilitazione a professori universitari.

La sentenza, tra i primissimi provvedimenti del nuovo anno, pone l’accento sulla necessarietà di un’adeguata motivazione del provvedimento adottato dalle Commissioni, dunque su uno dei requisiti dell’atto amministrativo, nei giudizi per conseguire l’abilitazione nazionale.

Secondo il Tribunale di Roma la valutazione adottata dal MIUR sarebbe stata viziata da una “palese parzialità”, avendo la Commissione giudicato solo su alcuni aspetti del curriculum scientifico della candidata in questione e senza una congrua motivazione imposta dalla legge.

La candidata, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, aveva ottenuto un giudizio negativo frutto di un’apodittica comparazione tra il proprio curriculum scientifico- professionale e quello di un’altra candidata. Per i due candidati, di cui venivano posti a confronto i curricula, i medesimi lavori frutto della ricerca scientifica, anche svolta in collaborazione, venivano valutati in maniera opposta, concedendo l’abilitazione solo ad una delle due. La commissione di concorso non aveva opportunamente valutato parte delle pubblicazioni in cui era ricavabile il contributo personale della ricercatrice, fermandosi al solo confronto negativo su alcuni lavori.

La parzialità della motivazione resa comporta l’illegittimità del giudizio e l’annullabilità del provvedimento amministrativo, integrando la violazione di legge e, nello specifico, dell’art. 3 della legge n. 241/90.

Nel caso delle procedure abilitative in questione, ha sottolineato il Giudice Amministrativo, “occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo”.

È evidente che quanto opportunamente evidenziato dall’Organo di Giustizia Amministrativa sia frutto di una molteplicità e varietà di problematiche riscontrabili in una procedura tanto complessa, come quella che ha riguardato la pronuncia qui in esame. Da tali problematiche non è insolito ricavare vizi della procedura che possano comportare l’annullamento con l’effetto di una nuova e corretta valutazione.

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: ANCHE IL TAR PIEMONTE SI ESPRIME IN FAVORE DI UNA RICORRENTE.
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Importante pronuncia del TAR Piemonte sull’accesso al corso di laurea in Odontoiatria, chiamato a decidere sul ricorso di una studentessa che lamentava l’illegittimità del comportamento dell’Università di Torino nella gestione del bando per il trasferimento ad anni successivi al primo.

Nel ricorso patrocinato dal nostro studio legale si deduceva come la domanda della studentessa, pur essendo iscritta presso un altro Ateneo italiano al II anno, fosse stata illegittimamente valutata dall’Ateneo piemontese come idonea ad ottenere il passaggio al IV anno, anziché al terzo. La decisione dell’Ateneo di Torino si era rivelata determinante per la ricorrente, non essendoci al IV anno un numero di posti disponibili sufficienti a consentirne l’immatricolazione.

Il TAR Piemonte, mediante l’ordinanza in allegato, ha ritenuto “irragionevole l’esclusione della ricorrente dall’iscrizione al terzo anno di corso” ed ha sottolineato il rischio di “compromettere irrimediabilmente i suoi progetti formativi e le sue future scelte professionali e di vita”.

Per tali motivi, ha disposto la “sua immediata ammissione con riserva e in sovrannumero rispetto agli iscritti al terzo anno di corso”. In particolare, ha concluso il TAR, l’accoglimento in sovrannumero “non è idoneo a pregiudicare né il diritto alla formazione degli altri studenti iscritti, né la complessiva organizzazione del corso di laurea a numero chiuso”, anche in considerazione della sussistenza di posti rimasti vacanti.

Il provvedimento del Giudice Amministrativo consentirà alla ricorrente di proseguire la propria carriera accademica nella sede ambita ed ha riaffermato il rispetto dei principi meritocratici che dovrebbero guidare ogni procedura amministrativa e che, nel caso di specie, non sono stati correttamente tutelati dall’Università di Torino.

ILLEGITTIMO IL DEPENNAMENTO DALLE GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALE CON GIUDIZI PENDENTI, LA SENTENZA DEL TAR LECCE
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Gli insegnanti con diploma di maturità magistrale inseriti in GAE non possono essere depennati se non a seguito di sentenza definitiva di merito in quanto, “ai fini della mantenimento in graduatoria con riserva, è sufficiente la pendenza di un giudizio, in primo o in secondo grado”.

È quanto afferma il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, che, con sentenza breve, ha riammesso definitivamente una ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento a seguito dell’illegittimo depennamento intervenuto da parte dell’USR.

Nello specifico la ricorrente, era inserita in GAE tramite provvedimento cautelare del TAR Lazio e, per il solo fatto di non essere in possesso di un provvedimento definitivo, era stata esclusa dall’ambita graduatoria e reinserita in II fascia.

Il G.A., a seguito dell'impugnazione intervenuta per il tramite degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, nell’annullare il provvedimento dell’Amministrazione, ha rilevato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con decreto n. 374 del 24 aprile 2019, ha fornito indicazioni a livello nazionale circa l’inserimento in graduatoria dei docenti, precisando che “devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (…) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 8” (art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e prevedendo, al predetto art. 1, comma 8, che in “forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento”.

Ad avviso dell’On.le Giudicante il predetto decreto M.I.U.R. deve essere interpretato nel senso che possono essere esclusi dall’aggiornamento delle graduatorie solo quei docenti che abbiano ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli”, cioè soggetti con situazioni coperte da giudicato, come emerge dalla combinata lettura degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), del cit. decreto.

In tale ottica il D.M. fornisce, per converso, la chiara istruzione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita dall’autorità del giudicato (v. art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e, in definitiva, ai fini del mantenimento in graduatoria con riserva, è sufficiente la pendenza di un giudizio, in primo o in secondo grado.

Vittoria al Consiglio di Stato sulle concessioni di servizi in ambito scolastico.
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La procedura pubblica relativa ai servizi bar/ristoro all’interno degli istituti scolastici deve qualificarsi come concessione di servizi. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato (confermando la sentenza emessa dal TAR del Lazio) con l’ordinanza del 6.12.2019.

Il contenzioso ci ha visto protagonisti in difesa di una società attiva nell’ambito food, ristorazione e catering; qualificando la gara quale concessione di servizi, abbiamo richiesto l’applicazione degli obblighi ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 relativamente ai costi per la manodopera ed agli oneri di sicurezza.

La gestione del punto ristoro all’interno degli Istituti, difatti, non può che discendere da un contratto strettamente correlato alle esigenze di continuità della presenza in sede del personale nonché degli utenti del vero e proprio servizio pubblico. Trattasi dunque di un servizio strumentale ed ulteriore rispetto a quello istituzionale ma che nondimeno va a implementarne l’efficienza.

Non può quindi dimenticarsi che l’utilizzo del bene pubblico, identificato nei locali adibiti all’esercizio del servizio bar, è meramente strumentale ed accessorio rispetto all’attività di ristoro effettuata a disposizione della struttura scolastica, e pertanto non in grado di alterare la natura giuridica della concessione presupposta.

In base a tale qualificazione è quindi inevitabile l’applicazione dei limiti e degli obblighi sanciti all’interno del cd. codice dei contratti pubblici, in particolare in riferimento all’inserimento degli oneri di sicurezza e dei costi di manodopera all’interno delle offerte economiche.

È proprio l’art. 164 d.lgs. 50/2016 a disporre che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative (tra l’altro) ai criteri di aggiudicazione di cui al citato art. 95 cod. contr. pubbl.

A ciò si aggiunge che, in ottemperanza alla più ampia giurisprudenza in proposito (ex plurimis Ad. Pl., 24 gennaio 2019, n. 3), l’amministrazione non potrebbe neppure procedere all’integrazione della documentazione relativa ai costi suddetti poiché l’articolo 83, comma 9, d.Lgs. 50/2016 espressamente esclude l’utilizzo di tale rimedio per le violazioni relative al contenuto dell’offerta economica.

Il Consiglio di Stato ha condiviso la nostra tesi, rigettando il gravame e marcando così la linea di confine tra concessione di servizi pubblici e concessione di usufrutto di bene demaniale anche in ambito scolastico. L’alto Consesso ha quindi ribadito l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi di sicurezza e manodopera la cui omissione comporta l’esclusione dalla procedura pubblica senza possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio.

La procedura per ottenere l’abilitazione a Professore Universitario di nuovo al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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Trattiamo, in questa sede, di una procedura concorsuale che è stata al centro di una profonda innovazione negli ultimi anni ma, non per questo, risulta essere esente da critiche e vizi di forma.

Ad essere analizzata è un’ultima sentenza pubblicata dal T.A.R. del Lazio, ove l’intervento dei Giudici veniva invocato a seguito di un giudizio negativo sulla domanda di abilitazione a professore ordinario di un noto e stimato docente e ricercatore nel panorama italiano.

Il contenzioso, instaurato con il patrocinio dello Studio Legale Bonetti & Delia con ricorso giurisdizionale dinanzi al predetto Tribunale romano, vedeva contestati i giudizi resi da una Commissione di cinque membri designati dal Ministero dell’Istruzione, incaricati della valutazione delle domande sottoposte da diversi candidati.

T.A.R. LAZIO: L’AVVISO DI PERENZIONE DEVE ESSERE INVIATO ALL’INDIRIZZO PEC INDICATO IN RICORSO E NON AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto l’opposizione a perenzione.
Il caso. Dopo l’accoglimento della misura cautelare, nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione del merito, la segreteria del T.A.R. Lazio inviava l’avviso di perenzione all’indirizzo di uno dei difensori non indicata nel ricorso di primo grado.
Nulla, invece, veniva trasmesso all’unico indirizzo pec indicato nell’atto.
Da qui la dichiarazione di perenzione, ritenendo regolarmente comunicati gli avvisi di segreteria, di cui all’art. 82 c.p.a.
Secondo l’Avvocato Michele Bonetti tale provvedimento è illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 136 c.p.a., in quanto l’avviso trasmesso dalla segreteria è stato inviato solo ad uno dei difensori del Collegio difensivo.
L’art. 136 c.p.a., infatti, ha subito varie modifiche e, al momento del deposito del ricorso di cui trattasi, risultava applicabile la versione successivamente modificata.

SE LA BOCCIATURA A SCUOLA ARRIVA DINANZI AI GIUDICI: LA DURA VERITÀ DI PROVARE A FAR RISPETTARE LE LEGGI. ANCHE SE NON PIACE
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Un giovane studente di prima media viene bocciato in prima media. I genitori si sentono lesi, vanno da un avvocato che verificata la normativa, le circolari ministeriali e, soprattutto, i verbali della scuola decide di agire.
Il TAR rigetta ritenendo che la motivazione del Consiglio di classe sia congrua. In appello, invece, al contrario, superando le ragioni della motivazione del Consiglio di classe adottato a maggioranza (e non unanime) si riscontra, documentalmente, che la normativa ministeriale risulta violata. L’appello cautelare, secondo il Consiglio di Stato, è fondato, in quanto l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione” (così la circolare cit. a pag. 3 ult. cpv.).
Frattanto, dunque, il ragazzo studia e viene promosso, presso altro istituto statale, in terza media confermando, quindi, che “ l’esito positivo dell’anno scolastico 2018-19, trascorso nella classe successiva alla prima, e l’ammissione alla terza classe, a seguito del giudizio positivo conseguito nello scrutinio finale del secondo anno, realizzi in pieno lo schema previsto dalle disposizioni citate, avendo consentito in concreto una valutazione più ampia, ponderata e consapevole dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, su base biennale, come ivi prefigurato”.
Piaccia o non piaccia è la Legge a dirlo ed il buon consiglio di classe, troppo rigido o meno che sia stato, deve anche esso applicare la Legge. Un consiglio di classe che, pur ritenendo che il giovane aveva così tanti deficit (in realtà un solo 4 in Tecnologia e diversi altri 5), aveva, in contrasto con Legge e circolare, attuato rimedi “straordinari” di recupero non ad hoc (a scuola e mirati), ma meramente a casa e di soli cinque giorni “rivelandosi dunque del tutto insufficiente, se posta in relazione alle asserite gravi lacune nell’apprendimento attribuite al ricorrente dagli stessi organi scolastici”.
Piaccia o non piaccia, dicevamo, se Leggi e circolari indicano una via, i Giudici non possono fare altro che seguirla. Tanto il Consiglio di Stato e tutti gli altri Giudici. 
Si perché frattanto, proprio seguendo la stessa Legge, tutto il Consiglio di classe di un noto Liceo siciliano è finito sotto procedimento disciplinare per aver bocciato un altro ragazzo. Quest’ultimo, dopo aver lasciato ogni anno 2 o 3 materie, anche in ragione di una delicata situazione familiare per ragioni di salute della madre, veniva prima “rimandato a settembre” e poi bocciato. Bocciato per aver fatto scena muta all’esame di riparazione.
Cosa potrà mai imputarsi a quei docenti? Hanno bocciato un ragazzo che ha ostinatamente fatto scena muta durante l’anno e persino, dinanzi a tutta la Commissione, a settembre.
Ispezione ministeriale e richiesta di 6 mesi di sospensione a tutto il Consiglio di classe. Non si può bocciare un ragazzo nonostante si rifiuti di studiare. E’ la Legge, anche in quel caso, a prevederlo.
Leggere, dunque, ardite giornalate che parlano di “sentenza choc” del Consiglio di Stato e, da qui, argomentare che tale decisione non consenta più di bocciare nessuno in prima media, è davvero fuori luogo.
La verità è che se le regole valgono per tutti è davvero troppo comodo tirare in ballo il Tribunale di turno che, al contrario, si limita a far applicare quelle leggi. Si può discutere se sia corretto che nonostante l’insufficienza in più materie si possa decidere di non bocciare ma se tale è la previsione di legge e delle circolari applicative, non si può lagnarsi, giorno dopo giorno, delle regole che tutti sono chiamati ad applicare.
E’ chiaro che grazie al sistema giudiziale non tutte le storture vengono raddrizzate: un concorso illegittimo, ad esempio, va annullato con ciò gettando disperazione in capo agli onesti che, in tanti casi, avevano meritato la vittoria. In alternativa, ed è ciò che sin’ora è accaduto e da noi fortemente voluto per non penalizzare gli incolpevoli ma meritevoli, tutti vanno ammessi alle prove successive: al corso di laurea nel caso della lotteria dei test di ammissione errati, alla classe successiva nel caso di un giudizio non conforme a Legge, etc.. Sarà il successivo percorso a dare o non dare le risposte sul merito.
A volte, riflettendo su quanto “troppo” sembra ottenersi in tali casi, parlo di bulimia giudiziaria. Non possiamo negarlo: esiste sempre chi, all’esito di un giudizio, ottiene qualcosa in più di quanto meriterebbe. Ma ciò non riguarda solo una bocciatura, un test o concorsi. Al contrario coinvolge ogni altra sfera del contenzioso e dei rapporti sociali.
E stupisce che proprio innanzi ad un diritto costituzionalmente garantito (quale è LO STUDIO) ci si scandalizzi per gli esiti di qualche contenzioso.
Senza necessità di choc e titoloni.

 

 

Avv. Santi Delia

IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE CON SENTENZA IL NOSTRO RICORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO DI UNA RICORRENTE IN VIRTU’ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
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Con sentenza l’On.le T.A.R. del Lazio ha accolto il nostro ricorso finalizzato alla partecipazione al concorso straordinario previsto dall’art. 4, co. 1-quater del DL 87/2018, confermando l’ordinanza del 21 febbraio, con la quale il T.A.R. del Lazio consentiva ad una nostra ricorrente l’ammissione con riserva alla procedura selettiva di carattere straordinario.

Si vuole evidenziare l’importanza di questa pronuncia, trattandosi del primo provvedimento attraverso il quale il T.A.R. consente ad una ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale di carattere straordinario finalizzata al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.

Il caso di specie concerne l’anzidetto intervento legislativo che prevede tra i requisiti necessari per l’accesso al concorso straordinario lo svolgimento, nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali, considerandosi svolta una annualità purché il servizio abbia avuto una durata di 180 giorni o sia stata prestato ininterrottamente da febbraio fino agli scrutini finali, previsti per il mese di giugno.   

Nello specifico, la ricorrente, dopo aver svolto giorni e giorni di servizio per l’anno scolastico 2007-2008, prendeva prima servizio presso un Istituto Scolastico dal gennaio al febbraio del 2017, per poi riprenderlo, dopo un solo giorno di interruzione, presso un differente Istituto Scolastico fino al giugno 2017, e tornando in seguito ad insegnare presso la scuola originaria nell’anno scolastico 2017-2018. Nonostante ciò, veniva esclusa dalla partecipazione al concorso straordinario, non avendo maturato le due annualità di servizio necessarie sulla base dei criteri di computo stabiliti dal DL 87/2018. In poche parole la ricorrente rimaneva fuori per un giorno.

L’interruzione del servizio per un solo giorno, il 14 febbraio 2017, ha determinato un “gap” contrattuale che è stato la causa del mancato computo di una annualità delle due necessarie per raggiungere il requisito del servizio ai fini della partecipazione alla selezione.

La docente, pertanto, per un solo giorno di interruzione veniva penalizzata dalla scelta amministrativa, vedendosi precludere la possibilità di concorrere alla selezione.

In virtù di ciò, nel ricorso presentato al T.A.R. abbiamo prospettato l’opportunità di compensare il “gap” contrattuale di un solo giorno, che ha determinato l’esclusione della ricorrente, alla luce dell’ampio periodo di servizio svolto dalla stessa nell’anno scolastico 2007-2008 e non computabile sulla base dei criteri previsti dal bando, superando il termine di 8 anni, nonché dei giorni e giorni di servizio per l’anno scolastico in corso, che avrebbero colmato il “gap” in oggetto.

L’On.le T.A.R. del Lazio, attraverso interpretazione sostanzialista e garantista costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, senza rimessione alla Corte Costituzionale, nonché in applicazione del principio del favor partecipationis, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, ha accolto il ricorso, dapprima con una cautelare e poi con sentenza, alla luce della non contestazione della P.A. ed ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale, consentendole di partecipare al concorso straordinario e sciogliendo definitivamente la riserva.

Vero è che la riserva cautelare è stata sciolta in sentenza in virtù del principio di non contestazione sull’istruttoria, tuttavia, nonostante la peculiarità del caso, non si può non rilevare come trattasi dell’unico precedente favorevole del T.A.R. e del Consiglio di Stato, che, senza rimettere alla Corte Costituzionale la questione, consente alla ricorrente, alla luce della prospettazione in atti, di partecipare ad una procedura straordinaria di stabilizzazione gestita con una legge provvedimento.

IL T.A.R. LAZIO SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA UNIVERSITARIA.
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Il T.A.R. Lazio  si è pronunciato, accogliendo l’azione patrocinata dal nostro studio, sulla questione della decadenza dalla carriera universitaria di uno studente consentendogli la prosecuzione del proprio percorso accademico.

L’Ateneo in questione, in maniera del tutto errata, prevedeva difatti che lo studente fosse incorso nella  decadenza  dalla qualità di studente ai sensi dell’art. 149 del T.U. 1933/1592, dall’anno accademico 2014/15, poiché  tra il sostenimento di due esami di profitto intercorrevano più di otto  anni.

Tuttavia, con pronuncia del T.A.R. Lazio, il ricorrente  ha visto riconosciuto il diritto alla prosecuzione della propria carriera universitaria.

Nel caso di specie l’Università, dapprima,  permetteva allo studente di prenotare e sostenere  regolarmente gli esami universitari, nonché partecipare attivamente al proprio corso di laurea e successivamente gli comunicava l’intervenuta decadenza, violando di fatto il principio del legittimo affidamento.

Trattasi di una importante pronuncia volta a consentire agli studenti la possibilità di non interrompere il proprio percorso accademico.

 

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI 654 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA STATO: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL NOSTRO RICORSO.
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Si continua a parlare di ricorsi per il reclutamento delle Forze di Polizia. Questa volta il Tar del Lazio si è pronunciato sulla questione relativa al contenuto motivazionale della valutazione espressa dalla commissione esaminatrice durante la prova psico-fisica di un nostro ricorrente.

La commissione aveva escluso il candidato dalla prova per “tratti d’ansia libera e somatizzata in soggetto con aspetti di personalità dipendente a rilevanza clinica”, una valutazione, quest’ultima, ritenuta dagli Avvocati Bonetti e Delia, illogica ed irragionevole.

Per dimostrare ciò, si sono prodotte perizie mediche ad hoc, si è censurato l’iter motivazionale del provvedimento di idoneità.

Dunque, in virtù delle doglianze rappresentate,  il  Giudice Amministrativo ha disposto “una nuova verificazione medica, ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione”. In altri termini, il Giudice amministrativo ha concesso la ripetizione disponendo nuovi accertamenti nei confronti del ricorrente.

Trattasi di un risultato importante, da considerarsi quale punto di partenza per l’effettiva tutela di tutti i partecipanti ad uno dei tanti concorsi pubblici.