Giornalismo responsabile: Corte EDU, Brambilla e altri c. Italia
Pubblicato in Altri diritti
La libertà di espressione rappresenta la più alta manifestazione dei diritti primari e fondamentali che ha traghettato gli Stati moderni verso la società della comunicazione. 
Da docenti precari a dirigenti scolastici: per il Tar il servizio prestato da precario o post-ruolo va considerato allo stesso modo alla luce del principio comunitario di non discriminazione
Pubblicato in Istruzione

Dopo anni di supplenze due meritevoli insegnanti potranno sedere sulla poltrona di dirigente scolastico. E’ quanto avvenuto grazie ad una sentenza del Tribunale Amministrativo laziale che prende atto di altre pronunce della Corte di Giustizia europea e disapplica la normativa nazionale consentendo ai candidati, all'inizio esclusi, che hanno superato tutta la procedura concorsuale, di diventare a tutti gli effetti dirigenti scolastici.

Vizio dell’anonimato: il peccato originario
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Correva l’anno 2007 ed in un test, molto similare a quello attuale, venivano adottate modalità di svolgimento della prova non sufficienti a garantire l’anonimato.

Nel test del 2007, pregno di brogli e procedimenti penali riuniti dalla Procura di Roma per le varie sedi universitarie della Repubblica, il problema nasceva dalla presenza all’interno della scheda anagrafica, oltre al nome e cognome del candidato, di un codice alfanumerico posto immediatamente sotto il codice a barre.

L’alto Commissario per l’Anticorruzione propose così l’eliminazione di detto codice: levando quella semplice riga dal test l’anonimato non sarebbe più stato leso. Come del resto accade in quasi tutti gli altri concorsi pubblici le cui prove preselettive iniziano col test.

Il codice a barre, infatti, rimane comunque leggibile, nel senso che dalla lettura ottica si evince proprio il codice segreto; basta un qualsiasi smartphone dotato di un’applicazione gratuita scaricabile da Google per leggere tali codici; proprio come accade quando si fa la spesa in un supermercato: su ogni prodotto vi è un codice a barre senza un “numero segreto”.

BONUS MATURITA' E RICORRENTI AMMESSI CON RISERVA: IL TAR SCIOGLIE LE RISERVE NON ENTRANDO NEL MERITO E SONO SALVI I RICORRENTI
Pubblicato in Istruzione

Il Tar del Lazio ribadendo sostanzialmente un orientamento di cui si è già discusso (http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/istruzione/item/681-numero-chiuso-e-consolidamento-degli-effetti-dell-ammissione-in-via-cautelare-il-consiglio-di-stato-appone-il-sigillo-sulle-immatricolazioni-degli-studenti-che-abbiano-superato-il-primo-anno-di-corso), dopo aver preso atto che si è perfezionata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, rilevava che il ricorrente immatricolatosi dall’11 dicembre 2013 ha raggiunto il “bene della vita” a cui aspirava.

Immatricolazioni con riserva: salvi i nostri ammessi con riserva con punteggio superiore a 35,50
Pubblicato in Istruzione

Nei test d’ingresso per l’anno accademico 2012-2013 vigeva ancora un sistema con graduatorie locali. Si verificò quindi l’ipotesi logicamente pronosticabile per cui un candidato escluso da un determinato Ateneo sarebbe sicuramente entrato con il medesimo punteggio in altre sedi.

Numero chiuso e consolidamento degli effetti dell’ammissione in via cautelare: il Consiglio di Stato appone il sigillo sulle immatricolazioni degli studenti che abbiano superato il primo anno di corso
Pubblicato in Istruzione

Dopo anni di battaglie a suon di ricorsi in tanti Tribunali Amministrativi Regionali il Consiglio di Stato fa propria una giurisprudenza che tra lo scetticismo di alcuni riconosceva agli studenti immatricolati in via cautelare nelle università a numero chiuso il diritto a consolidare la propria posizione una volta che fossero stati raggiunti i requisiti prescritti per l’accesso al secondo anno di corso.

NEL CONCORSO PUBBLICO DEI DOCENTI UNA SOGLIA DI 35 PUNTI SU 50 E’ ILLEGITTIMA
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Ancora una volta ci occupiamo dei c.d. Concorsi della scuola pubblica.
Un bando che prevedeva migliaia e migliaia di assunzioni di docenti precari e in cui era stata fissata una soglia di sbarramento di ben 35 punti su 50 nella prova preselettiva.
Il Tar Lazio, nella sentenza allegata, ha ritenuto manifestamente arbitraria ed illogica, oltreché irragionevole, la disposizione del bando concorsuale

TRASFERIMENTI DALL’ESTERO: SE SUSSISTE UN POSTO LIBERO DEVE ESSERE ASSEGNATO AI RICORRENTI
Pubblicato in Istruzione

E’ del 19/12/2013 un’interessante sentenza del Tar L’Aquila, Consigliere, Estensore Dott. Alberto Tramaglini, in cui il Collegio aquilano, sui motivi aggiunti spiegati da un ricorrente non ammesso, nonostante i posti disponibili, ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento