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Accelerazione del processo civile e garanzia dei diritti: intervista al Prof. Bruno Capponi

by Avv. Riccardo Aiello e giornalista Roberta Nardi on11 Novembre 2014

A ridosso di un importante convegno che il prossimo 13 novembre si terrà presso la Corte di Appello di Roma, (“Accelerazione del processo civile e garanzia dei diritti, quali proposte?Quadro nazionale e profili comparati”) cogliamo l’occasione per affrontare una serie di “temi caldi” sul fronte della giustizia con uno dei massimi esperti del settore: il Prof. Bruno Capponi, ordinario di diritto processuale civile presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma, già magistrato ed oggi Avvocato, autore di una serie di pregiate pubblicazioni sugli annosi problemi della giustizia civile in Italia.

1.      E’ il tempo della semplificazione. Vera o presunta che sia, di sicuro più volte annunciata e spesso enunciata in norme di diritto positivo. Dal “salva Italia ai vari “decreti del fare” il sottofondo di una logica emergenziale che caratterizza il legislatore degli ultimi vent’anni sembra interessare in maniera sempre più incisiva la giustizia ed, in particolare, il processo civile. Gent.mo Professore, sembrerebbe che nel campo del processo civile si assista ad un paradosso progressivamente più evidente tra provvedimenti dell’organo giudicante ed atti processuali di parte: i primi sempre più interessati da logiche di semplificazione, si pensi all’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. o a quella “filtro” disciplinata dagli artt. 348 bis e ter c.p.c.; i secondi, invece, caratterizzati da una sempre maggiore prolissità tanto da spingere non molto tempo fa il primo presidente della Corte di Cassazione ad indirizzare una nota al presidente del Cnf  per sollecitare la stesura di atti caratterizzati da « chiarezza » e « sinteticità ». Da più parti una delle ragioni di questo evidente “contrasto stilistico” è stata individuata nella differente forma mentis che caratterizzerebbe i magistrati rispetto agli avvocati. Fino a che punto, a Suo giudizio, motivazioni del genere possono giustificare un siffatto fenomeno? Secondo Lei, qual è la radice profonda di questa palese contraddizione?

Che gli avvocati tendano a scrivere troppo e che i giudici possano scrivere poco (ma a volte è più difficile: ricordiamoci di Pascal, che si lamentava di non avere mai il tempo di scrivere poco) è un dato dell’esperienza. Per i magistrati, la sentenza-trattato era un residuo di quando la progressione in carriera avveniva per titoli: fenomeno sconosciuto ai giovani. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un totale rimescolamento di carte con le norme-trattato, cioè le norme che descrivono nel dettaglio gli accadimenti processuali (come fosse una sceneggiatura) piuttosto che indicare, in forma imperativa e ottativa, il risultato delle attività processuali (pensiamo agli artt. 183, 492 e 499 c.p.c.); la destrutturazione dei provvedimenti, ordinanza in luogo di sentenza (ad es., in tema di competenza), sentenza semplificata come espressione di un esercizio della giurisdizione diretto solo alle parti e non alla generalità dei cittadini e dei tecnici con cui si può dialogare (ad es. sulle riviste giuridiche); l’estrema complicazione degli atti di parte, soprattutto quanto alle impugnazioni. Ormai quasi tutte le impugnazioni debbono superare filtri di ammissibilità, ciò che comporta la destinazione di ampia parte dei gravami al tema, e spesso anche udienze dedicate (avviene nelle Corti di appello dopo la riforma dell’estate del 2012). Insomma, gli avvocati scrivono di più consentendo ai giudici di scrivere meno. Non dimentichiamoci che il nuovo art. 342 (sempre nelle versione 2012) è stato da alcuni interpretato come compito per gli avvocati di proporre un “progetto di sentenza” al giudice d’appello, alternativo alla sentenza impugnata, in modo da consentire al giudice di dire sì o no. Non dimentichiamoci neppure che il ministro Cancellieri, nel collegato giustizia 2014 che è stato subito abbandonato dal nuovo governo, aveva previsto che gli avvocati dovessero motivare i dispositivi dei giudici.

Insomma, viviamo in tempi di grande confusione. Molto spesso i giudici utilizzano il taglia-incolla per scrivere i loro provvedimenti, pescando dagli atti di parte. In ciò non vedo nulla di male, purché si capisca che dietro c’è l’esame critico del processo e degli atti di parte. Siamo passati – parlo dei giudici professionali – da una giustizia-boutique a una da supermercato: qualche prezzo va pagato.

Ma non credo possa parlarsi di una diversa forma mentis: gli avvocati, da sempre, amministrano giustizia cogli arbitrati, e un arbitrato ben fatto è un lavoro più approfondito di un giudizio di primo grado, un lodo è di norma meglio motivato e argomentato rispetto a una sentenza di primo grado. Non è un problema di mente, ma di ruoli: ognuno deve avere il suo, e dalla loro confusione non può nascere nulla di buono per nessuno.

2.      Molti dei più recenti interventi sul c.p.c. risultano realizzati con decreto-legge o con la relativa legge di conversione: ultimi in ordine di tempo il recentissimo decreto legge n. 132 del 2014(interventi in materia di giustizia civile”)convertito in legge lo scorso 6 novembre, e ild.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, che ha modificato la disciplina dell’appello e del ricorso per cassazione. Si tratta di interventi che in dottrina sono stati denominati con il suggestivo termine di “riforme a sorpresa”. Ritiene che queste soluzioni vadano nella direzione di un diritto processuale “sostenibile”. In che termini sul punto interviene a Suo giudizio il cd. “fenomeno dell’ultrattività” delle norme abrogate con riferimento ai processi pendenti?

Fin dalla metà degli anni ’80 ho iniziato a scrivere sull’abuso della decretazione d’urgenza in materia processuale; ultimamente (Trim. 2013) ho fatto capo alla categoria del diritto processuale “non sostenibile” riferendomi al diritto che non si armonizza con quello vigente, al diritto prodotto con fonti improprie (decreto-legge e legge di stabilità, ad es.), al diritto “provvisorio” che viene emendato con altro diritto a pochi mesi di distanza (ne abbiamo fatta esperienza in materia di esecuzione forzata), al diritto privo di disciplina transitoria o con disciplina irragionevole. Un caso per tutti: dopo l’abrogazione dei famigerati “quesiti di diritto” in cassazione (famigerati per come applicati, non per come concepiti) essi sono rimasti in vigore per i processi pendenti (migliaia) alla data di entrata in vigore della legge che li ha soppressi (2009). Tuttora, la S.C. applica le norme sui quesiti, dichiarando inammissibili ricorsi fondati nel merito.

Ormai dobbiamo convivere con questi fenomeni, non siamo nel migliore dei mondi possibili. 

3.      Dando uno sguardo più ampio alle riforme susseguitesi nel campo della giustizia civile nel corso di questi ultimi vent’anni, Lei ha avuto modo di affermare che esse costituirebbero una rappresentazione del “mito della riforma perenne”. Ci potrebbe spiegare questo concetto? Quali conseguenze secondo Lei hanno prodotto gli interventi sul codice di procedura civile?

Una enorme confusione, assieme all’idea malsana che i processi si migliorano soltanto cambiando le norme. È vero il contrario: gli ultimi interventi (dalla fine degli anni ’90 in poi) hanno fatto del processo una caricatura di ciò che dovrebbe essere, consentendo ai governi di non mettere mano alle strutture (cioè al portafogli). Il risultato è stato anche quello di una progressiva negazione dell’accesso alla giustizia, in primo grado (conciliazione obbligatoria, media-conciliazione come espressioni di giurisdizione condizionata) e in fase di impugnazione (filtri, sanzioni di vario tipo per chi propone gravami inammissibili o infondati). Tutte queste operazioni sono in fondato sospetto di incostituzionalità, così come incostituzionale, a fronte dell’art. 106, comma 2, Cost., è l’utilizzo sfrenato della magistratura onoraria, ora (decreto del fare) addirittura in corte d’appello. Nella Costituzione i giudici onorari erano i giudici delle cause bagatellari, ossia quelli che potevano assolvere alle competenze del giudici “singoli” (conciliatore e pretore). Tra un po’ ce li ritroveremo in cassazione. Siamo all’evidenza fuori del disegno costituzionale sulla giustizia.

4.      Un fenomeno che, nelle ricorrenti riflessioni sulla crisi della giustizia civile non appare molto discusso ma che presenta sempre più evidenti profili problematici è quello del costante aumento nei tribunali e ora anche nelle corti d’appello del numero di giudici onorari.

L’evoluzione recente ha evidenziato con il cd. decreto “del fare” l’introduzione di giudici ausiliari anche nelle corti d’appello in ragione delle pendenze e delle scoperture di organico emerse presso le corti territoriali. Dinanzi ad un aumento della relazione numerica tra giudici professionali e giudici onorari ed all’ingresso di questi ultimi anche in organi collegiali si pone, a Suo parere, un problema di costituzionalità in ordine al rapporto con l’art. 106, comma 2, Cost. che fa espresso riferimento per la nomina di magistrati onorari a “giudici singoli”?

In parte ho già detto sopra. Personalmente sono convinto che l’attuale utilizzo senza limiti dei giudici non professionali ponga un serio problema di costituzionalità. Mi sembra che hanno iniziato a capirlo anche i magistrati togati, che prima utilizzavano senza troppo riflettere quella comoda stampella. Il giudice onorario va bene se tale deve essere (giudice di pace). Ma se deve assumere i compiti del giudice professionale, senza sopportare gli oneri e i controlli della carriera, siamo di fronte a una degenerazione. I primi a dolersene dovrebbero essere i togati, ma anche nelle associazioni di categoria la voce dei giudici civili è flebile. Facendo l’avvocato, ho accumulato negli anni tutto un repertorio di decisioni di giudici onorari (specie giudici di pace e GOA) che fanno molto ridere, ma anche riflettere. È dura spiegare al cliente che la causa è stata persa solo perché è finita in mano al GOA. La giustizia civile merita di essere gestita in forme più serie.

5.      In ultima analisi vorremmo affrontare il problema degli stagisti, cioè dei giovani laureati che prestano un periodo di apprendistato della durata complessiva di diciotto mesi da realizzarsi presso gli uffici giudiziari. Del problema si è di recente occupato il CSM, che ha adottato una regolamentazione generale con la delibera plenaria del 29 aprile 2014 (Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari). La previsione dei tirocini, nata per la formazione teorico-pratica dei giovani, è da molti interpretata come un utile supporto per l’attività giudiziaria. E’ d’accordo con una siffatta impostazione?

Non solo sono d’accordo, ma ho già scritto (Corr. giur. 2014) che la soluzione del problema della giustizia non può che venire dai giovani. Ne vedo intorno a me troppi che dopo aver studiato bene (per quanto ora consenta l’università), dopo aver fatto un dottorato o una SSPL, dopo un periodo di formazione all’estero restano, se tornano, a spasso sino ai trent’anni. E non posso dimenticare che io, a trent’anni, avevo già una vasta esperienza di giudice civile (sono entrato in Magistratura a 25 anni: allora era possibile, e non ero il più giovane del mio concorso). Siamo in una società in cui i vecchi “importanti” non vanno mai in pensione: i professori ordinari che lasciano per raggiunti limiti di età restano negli Atenei come professori a contratto. Sono incollati alle loro cattedre. Allo stesso modo, spesso sento dire che i giudici in pensione potrebbero fare i giudici onorari. In questa idea dei pensionati incollati ai fascicoli processuali vedo qualcosa di perverso, la fotografia di una società che sta morendo.

La tendenza del nostro legislatore è stata negli anni quella di non provvedere a adeguare il numero dei magistrati togati in conseguenza dei crescenti numeri del contenzioso civile; si è preferito moltiplicare le figure di magistrati onorari, da un lato per il loro minor costo, dall’altro lato per non ingigantire i ruoli della magistratura ordinaria. E gli stessi magistrati hanno favorito l’affermarsi di tale tendenza, preoccupati da quello che – con espressione che sembra evocare mostri – viene spregiativamente indicato come reclutamento straordinario.

E invece, è proprio un reclutamento straordinario che serve: una nuova linfa all’interno di un corpo esausto che sta morendo. Le riforme realizzate dal 1990 in poi, che hanno inciso soltanto sulla lettera del codice di procedura, hanno prodotto un esito fallimentare perché avrebbero dovuto essere, se non surrogate, quantomeno accompagnate da importanti misure incidenti sulle strutture giudiziarie. Queste misure, non realizzate per troppi anni, debbono ora essere messe in cantiere con urgenza, considerando che esse dovranno servire vuoi per lo smaltimento dell’arretrato, vuoi per il funzionamento degli uffici giudiziari a regime. Se una struttura giudiziaria crea arretrato occorre metterla nella condizione di non crearlo più. L’eliminazione dell’arretrato accumulato grazie a strutture esterne sarà, a tutto concedere, soltanto un palliativo che non impedirà la formazione di nuovo accumulo. Ancora una volta, occorrerà intervenire sulla causa, non sull’effetto.

Occorre un reclutamento di giovani, che nei primi anni delle loro funzioni siano destinati a integrare un ufficio di supporto del giudice, imparando sul campo il non facile mestiere della giurisdizione. Avvalendosi di questi giovani, ogni giudice civile dovrebbe poter delegare almeno compiti di organizzazione del proprio ruolo: l’esame preliminare dei fascicoli; l’individuazione di corsie differenziate che tengano conto dell’oggetto e delle necessità istruttorie dei singoli contenziosi; la stessa istruttoria, o parti di essa; lo studio dei fascicoli, l’esame delle questioni controverse e le ricerche di giurisprudenza; la redazione di schemi di provvedimenti, o anche dei provvedimenti più semplici. In fondo, si tratta di adeguare l’ufficio del giudice a ciò che da sempre avviene in qualsiasi studio professionale minimamente organizzato: qualsiasi avvocato d’una certa esperienza e con un certo carico di lavoro ha attorno a sé dei giovani ai quali delega frammenti più o meno importanti della propria attività; uno studio professionale organizzato consente al titolare di leggere più che scrivere, di dare indicazioni sul contenuto degli atti da redigere per poi controllare se i collaboratori hanno ben realizzato ciò che è stato loro demandato. Leggere e correggere, non più scrivere ex novo. La situazione cambierebbe rapidamente.

Alla necessità di adeguamento del ruolo della magistratura, misura assolutamente necessaria per far fronte all’esplosione del contenzioso civile, si è invece risposto con la sempre maggiore e incontrollata utilizzazione di magistrati onorari, ora addirittura nelle Corti d’appello con l’ambigua qualifica di magistrati aggregati; alla necessità di potenziamento degli uffici e all’istituzione dell’ufficio del giudice si è risposto con la modifica continua delle norme di procedura, alla ricerca scoordinata e casuale – come in un puzzle – della combinazione in cui tutto potesse magicamente incastrarsi nel modo corretto; alla necessità di fornire ai tribunali i mezzi per gestire e definire il contenzioso che su di essi grava, si è risposto con la degiurisdizionalizzazione, cioè col tentativo – non più di una mera speranza – di portare fuori del tribunale, che è quanto dire dalla sua sede naturale, il contenzioso civile, preceduto dal tentativo (giurisdizione condizionata) di definire in un’altra sede qualsiasi, purché alternativa a quella naturale, quello stesso contenzioso.

La verità è dunque una sola: in tutti questi anni, Governo e Parlamento hanno rifiutato di investire risorse economiche nei servizi della giustizia civile. Hanno preferito dare l’impressione di occuparsi del problema, purché non fossero investite risorse.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: legge processuale complicata e inapplicata, giudici civili abbandonati a loro stessi, utilizzazione incontrollata di magistrature onorarie in forte predicato di incostituzionalità, fughe dalla giustizia ordinaria verso sedi in cui molto difficilmente i diritti dei cittadini potranno essere adeguatamente tutelati.

Se non si opera un deciso cambio di passo, presto non resterà molto della tutela civile dei diritti.

Ultima modifica il 11 Novembre 2014