Il principio del c.d. consolidamento viene applicato anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato, che giudica sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e che, sino ad ora, non aveva sempre applicato il suddetto principio ormai da anni affermato dinanzi alle sezioni giurisdizionali.
La determinazione in tal senso emerge dai recentissimi pareri definitivi pubblicati dalla I sezione consultiva del Consiglio di Stato in relazione ai ricorsi per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, nell’ambito dei quali il Collegio ha affermato la non necessarietà di una decisione di merito della controversia considerando che gli studenti hanno ormai raggiunto l’obiettivo (c.d. bene della vita) a cui aspiravano tramite la proposizione del ricorso.
Nei provvedimenti si legge che il superamento degli esami universitari dimostra il consolidamento del diritto alla frequenza universitaria e “comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate”.
Il Consiglio di Stato aggiunge poi che “deve in effetti ritenersi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avuto riguardo alla situazione venutasi a creare dopo la sospensiva ottenuta dal ricorrente, con la sua progressione nel corso di studi universitario al quale era stato originariamente ammesso con riserva, in esecuzione di un provvedimento di carattere interinale”.
“La I sezione consultiva del Consiglio di Stato ha dato finalmente continuità alla giurisprudenza maggioritaria della sezione giurisdizionale, superando le precedenti incertezze” commenta l’Avv Michele Bonetti dello Studio Legale Bonetti&Delia che ha patrocinato i ricorsi. “Il Collegio ha preso atto della circostanza che i ricorrenti hanno dimostrato nei fatti di poter frequentare i corsi di laurea a numero programmato, da cui erano stati esclusi per non aver superato un test a crocette, con il superamento degli esami del primo anno e con l’iscrizione al secondo anno di corso”.
Tale decisione è conforme anche ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 la quale ha confermato che lo svolgimento del percorso di studi utile all’ammissione al secondo anno ben può superare l’eventuale carenza di un punteggio utile al test di selezione. La suddetta pronuncia dell’A.P., dunque, non quantifica il numero di esami necessari per l’applicazione del principio del c.d. consolidamento, e tratteggia i contorni per l’applicazione di tale istituto quando lo studente abbia dimostrato il passaggio al secondo anno, anno in cui non è previsto il test. La Plenaria esamina i trasferimenti dall’estero al secondo anno, consentendo il trasferimento senza il test, per l’appunto previsto al primo anno, e la stessa Amministrazione ha recepito tali indicazioni nei bandi dei trasferimenti addirittura consentendoli da facoltà affini e sulla base dei soli crediti formativi universitari e dal secondo anno accademico in poi.
Il Consiglio di Stato ritiene così che, anche con il solo superamento degli esami del primo anno, si dimostri non solo il passaggio all’anno successivo, ma anche l’attitudine allo studio delle discipline oggetto del primo anno di corso.
Il principio dell’assorbimento, dunque, nasce per prendere atto degli effetti del percorso di studi. Superando lo stato di matricola si supera l’effetto stesso delle prove di accesso e, dunque, la posizione deve essere dichirata improcedibile per cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, stante la circostanza che il bene della vita a cui i ricorrenti aspiravano (ovverosia l’immatricolazione al corso di laurea) è ormai soddisfatto.