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Pubblicato in Istruzione

BOCCIATURA ALLE SCUOLE ELEMENTARI, L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DELLA PRIMARIA E’ POSSIBILE

Riesaminare la posizione di un giovanissimo studente non ammesso alla classe terza primaria.

Il piccolo non era stato ammesso alla classe terza primaria nonostante avesse una situazione personale molto difficile, originata dalla prematura perdita della madre. La particolare e precaria condizione psicologica del piccolo era oltretutto già stata resa nota alla scuola da diversi psicoterapeuti professionisti, nonché dalla stessa ASL, secondo la quale un’eventuale bocciatura del piccolo avrebbe potuto causare non poche e non indifferenti ricadute sul piano emotivo.

La difesa del bambino impugnava dunque il provvedimento di non ammissione, lamentando in primis una grave violazione dell’art. 3 comma 1 bis della  l. 169/2008 relativamente ai requisiti dell’unanimità del voto del consiglio dei docenti e della specificità e comprovata eccezionalità dei motivi perla bocciatura nella scuola primaria; in secundis, l’assenza di un qualsiasi intervento individualizzato da parte della scuola per far fronte, attraverso strumenti compensativi e misure dispensative, ai c.d. bisogni educativi speciali del piccolo, in conformità con quanto disposto dalla Circolare Ministeriale del MIUR n. 8 del 6/3/2013, e dalla Direttiva Ministeriale del MIUR del 27/12/2012. Da ultimo veniva lamentato un più generalizzato difetto di motivazione del provvedimento, nello specifico: contraddittorietà, genericità ed insufficienza di motivazione con particolare riferimento allo scostamento da uno specifico parere tecnico emesso dalla Asl. 

Proprio quest’ultima particolare censura portava il Giudice delegato della Sezione Terza bis del T.A.R. per il Lazio, Consigliere Dott.ssa Biancofiore, ad emettere decreto monocratico di accoglimento dell’istanza di parte ricorrente, con cui intimava all’istituto resistente di riesaminareil percorsosvolto dal bambino, avuto riguardo alla nota dell’Asl ed all’assenza di ogni preventiva iniziativa di sostegno.

L’istituto non provvedeva tuttavia ad ottemperare e la Sezione Terza bis del T.A.R. per il Lazio, presieduta dal Consigliere Dott. Franco Bianchi, tenuto conto anche dell’avvenuta iscrizione con riserva dell’alunno alla classe terza primaria di un altro Istituto, confermava alla Camera di Consiglio del 18 Settembre 2013 quanto precedentemente disposto dal Giudice Consigliere Dott.ssa Biancofiore. Reiterava, dunque, all’Amministrazione l’ordine di riesaminare la posizione dell’alunno nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e fissava all’uopo una successiva camera di consiglio al 21 novembre 2013.

Lo studio legale Michele Bonetti & Partners rimanendo in attesa del riesame dell’Amministrazione, celebra l’ennesima vittoria nella lotta per il riconoscimento del diritto allo studio.

Si allega copia del decreto e dell’ordinanza del TAR Lazio.

Ultima modifica il 03 Marzo 2014