ivi compresi i concorsi universitari a test.
Per il Tar è immanente nell’ordinamento il principio generale ispirato alla tutela dell’affidamento della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo desumibili dall’art. 4 comma II bis del decreto legge n. 115/2005, convertito dalla legge 168/2005, secondo il quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
Il Tar del Lazio con sentenza del 3 dicembre 2012, n. 10042 aveva anche chiarito ulteriormente che: “la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l’accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all’interessato di ottenerlo, rimuovendo l’ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l’effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice. (Corte Costituzionale, 1° aprile 2009, n. 108).”.
Nel caso in esame il titolo abilitativo conseguito dalla ricorrente era il frutto sia del superamento delle prove scritte e orali per l’ammissione al corso di studi, sia del superamento di quest’ultimo, con la conseguenza che esso è il frutto dell’accertamento in via amministrativa dell’idoneità dell’interessata, alla cui verifica il Giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale.
Per il Tar non si verte nella materia di pubblico concorso e dunque si esclude che si possa dar luogo al principio dell’assorbimento poiché la possibilità di sanatoria introdotta dalla legge n. 168/2005 vale soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell'ordinamento interno, ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti, mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.”. (Tar Liguria, sezione II, 11 ottobre 2007, n. 1730).
Concorda infine la giurisprudenza pure sul tipo di pronuncia di merito da adottare nel caso specifico, rappresentando che “Dal punto di vista processuale – la norma - fa venire meno la materia del contendere a causa di un "factum principis", essendo la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono.”
Per il TAR è bene chiarire che tale tipo di pronuncia, che costituisce una pronuncia di merito, al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non può che produrre i suoi rivenienti effetti sostanziali sulla riserva apposta dall’Amministrazione universitaria alla abilitazione conseguita dalla ricorrente, CONSENTENDO QUINDI CHE LA STESSA SIA CONSIDERATA ABILITATA A PIENO TITOLO.
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TIROCINI FORMATIVI ATTIVI: SE SI CONSEGUE L’ABILITAZIONE SI SANA LA SITUAZIONE
E’ un principio innovativo quello del 3 gennaio 2014, statuito dal Tar del Lazio nella sentenza 54/2014 e che a nostro avviso è applicabile a tutti i campi concorsuali
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