I requisiti di ammissione prescrivevano che potevano partecipare i candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già in possesso di un titolo di laurea, i candidati che avessero conseguito il titolo di Studio entro l’anno accademico 2001-2002 e non dunque i candidati che dopo l’anno accademico 2002 avessero acquisito un titolo valido per l’insegnamento.
La ricorrente aveva conseguito il titolo in data successiva all’anno 2002, precisamente nel 2008, anno in cui le Scuole di specializzazione per l’insegnamento venivano sospese.
In poche parole veniva consentita la partecipazione solo ai possessori di lauree conseguite entro il 2003 e si consideri che le procedure di abilitazione biennali della Scuola di specializzazione (c.d. SSIS) furono sospese dopo il 2007.
Pertanto la ricorrente, laureata dopo il 2007, non poteva neanche conseguire l’abilitazione perché con l’art. 64 co. 4 ter l. 133/2008 si erano sospese le procedure di abilitazione. Accadeva dunque che l’indizione del concorso nel 2012 generava un’illegittima discriminazione permettendo la partecipazione al concorso dei candidati in possesso di laurea conseguita tra il 1999 e il 2003 (e dunque anche in tempo utile per poter accedere ad una Scuola di specializzazione) precludendola ai candidati in possesso di laurea recente solo perché conseguita in un momento successivo rispetto all’indicato discrimine temporale.
La ricorrente nella sua battaglia legale ricorreva così al Tar Bolzano chiedendo di partecipare alle prove del c.d. Concorsone. Il Tar Bolzano, con decreto n. 205 del 2012 poi confermato in sede collegiale, ammetteva la ricorrente alla prova, ovviamente con la riserva tipica della fase cautelare.
Accadeva poi che nella fase di merito il Tar Bolzano rigettava il ricorso con scioglimento in senso negativo della riserva della ricorrente che nelle more aveva superato la prova. Con una sentenza di merito negativa la tenace insegnante ricorreva al Consiglio di Stato riportando le censure sopradette, rappresentando che nelle more si era anche abilitata e che, dunque, nel momento in cui l’ordinamento lo aveva consentito, riaprendo le procedure, aveva conseguito l’abilitazione tramite i c.d. Tfa (Tirocini Formativi Attivi).
Il discrimine temporale anche per il Consiglio di Stato si palesava arbitrario e lesivo dei principi contenuti negli artt. 400 e 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e degli artt. 1 e 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 in quanto l’amministrazione omettendo di introdurre una clausola di salvaguardia per tutti i laureati dopo il 2002 ha mancato di attualizzare la disciplina provvisoria già dettata per il primo concorso a cattedra successivo all’entrata in vigore del sistema universitario di abilitazione all’insegnamento, concorso la cui indizione avrebbe dovuto essere compiuta nel 2002 (alla scadenza dei tre anni dall’ultimo bandito con DM 1° aprile 1999), ma che nella realtà è avvenuta dieci anni dopo.
Tramite detta ammissione con riserva non interverrà la temuta esclusione ed interverrà l’immissione a ruolo per la classe di concorso A043.