Pubblicato in Istruzione

Da docenti precari a dirigenti scolastici: per il Tar il servizio prestato da precario o post-ruolo va considerato allo stesso modo alla luce del principio comunitario di non discriminazione

by Dott.ssa e giornalista Roberta Nardi on08 Settembre 2014

Dopo anni di supplenze due meritevoli insegnanti potranno sedere sulla poltrona di dirigente scolastico. E’ quanto avvenuto grazie ad una sentenza del Tribunale Amministrativo laziale che prende atto di altre pronunce della Corte di Giustizia europea e disapplica la normativa nazionale consentendo ai candidati, all'inizio esclusi, che hanno superato tutta la procedura concorsuale, di diventare a tutti gli effetti dirigenti scolastici.

Il caso

Nell’anno 2011 viene indetto il concorso per dirigente scolastico: 2.386 i posti messi a disposizione e due i requisiti d’accesso, il possesso del diploma di laurea ed essere insegnante di ruolo da almeno cinque anni.

Le due docenti precarie con cinque anni di servizio prestato presentano, comunque, la domanda di ammissione al concorso sulla base della circostanza che il requisito dei cinque anni di servizio riservati al personale di ruolo discrimina il servizio prestato a tempo determinato in quanto viola la direttiva 1999/70/CE.

Inizialmente escluse dalla partecipazione alla prova preselettiva, le due insegnanti insieme ad altri candidati docenti precari si rivolgono al giudice amministrativo chiedendo che venga applicata la normativa europea, che equipara il servizio prestato in qualità di precario a quello prestato in qualità di insegnante di ruolo, e ottengono un’ordinanza cautelare confermata dal Consiglio di Stato che gli permette di accedere con riserva alle prove preselettive, agli scritti e agli orali.

Con Ordinanza del 1°.10.2011 la Sezione Terza Bis del T.A.R. accoglie la domanda cautelare ai fini della ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso; le due docenti si vedono poi sciogliere la riserva d’accesso al concorso dovuta al difetto, rivelatosi erroneo, della soglia minima dei cinque anni di servizio di ruolo e hanno anche superato tutte le prove preselettive e d’esame.

E’ con sentenza depositata il 14 maggio 2014 (resa nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con Presidente Evasio Speranza e Cons. Est. Paolo Restaino) che il T.A.R del Lazio accoglie l’impugnativa proposta, avente ad oggetto l’esclusione dalla procedura preselettiva per la partecipazione al concorso, per i ricorrenti che versano nelle seguenti condizioni:

-                     abbiano svolto insegnamenti in posizione non di ruolo a tempo determinato anche prima della assunzione con contratti a tempo indeterminato per periodi utili ai fini del raggiungimento dei complessivi cinque anni che si richiedono;

-                     hanno superato le prove dello stesso concorso (preselettive e successive) cui abbiano comunque partecipato anche in virtù dei provvedimenti intervenuti nella fase del giudizio cautelare;

-                     hanno presentato domanda di ammissione anche in forma cartacea, nei quali sensi il Collegio ritiene definibile la stessa censura che i ricorrenti hanno formulato sin dal ricorso introduttivo.

Come si legge nella sentenza in esame, i ricorrenti nel caso di specie chiedono, previa concessione di provvedimenti cautelari, l’annullamento “del bando di concorso emanato con D.D.G. del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca 13 luglio 2011, avente ad oggetto l’indizione del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui, all’art. 3 – comma 1 – Requisiti di ammissione – prescrive (in applicazione dell’art. 3 comma 618 della legge 296/2006) che il requisito d’insegnamento effettivamente prestato di almeno cinque anni deve essere maturato dopo la nomina in ruolo, con esclusione, quindi, del complessivo servizio scolastico pre-ruolo”.

Il principio di diritto enunciato

Con il recente pronunciamento in esame il T.A.R. Lazio opera una svolta storica, statuendo la non sussistenza di una diversa professionalità tra personale docente e precario. Nella sentenza si ribadisce l’importanza nel nostro ordinamento del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CE.

Uninterpretazione della norma primaria di cui all’art. 1 comma 618 della legge 27.12.2006 n. 296 tale da negare ogni validità ai fini della partecipazione al concorso per cui è causa, al servizio d’insegnamento pre-ruolo nelle scuole statali, determinerebbe una insanabile antinomia con il principio anzidetto.

Il commento

Come del resto indicato dall’Unione Europea, non esiste alcuna ragione giustificata per discriminare i precari della scuola ed è proprio grazie all’accettazione del periodo di precariato tra i titoli d’accesso al concorso per dirigente scolastico che le due insegnanti precarie raggiungono la soglia dei cinque anni di servizio richiesti e vengono promosse a capo d’istituto.

Nella pronuncia del tribunale amministrativo regionale laziale in commento si afferma infatti che il periodo di precariato degli insegnanti equivale a quello svolto dai colleghi di ruolo per partecipare al concorso per presidie viene ribadito come il principio comunitario di non discriminazione valga anche sui concorsi pubblici e come l’Italia non abbia altra scelta che adeguarsi alle direttive UE.

Per la giurisprudenza italiana la decisione del Tar del Lazio rappresenta una pagina storica: i giudici italiani, prendendo atto delle pronunce della Corte di Giustizia europea e invocando il principio di non discriminazione formatosi intorno all'applicazione della direttiva 1999/70/CE, hanno permesso a diversi precari con più di 5 anni di servizio di presentarsi all'ultimo concorso per diventare dirigente scolastico. Ora, due di essi sono riusciti a superare tutte le prove e finalmente è stata emessa la sentenza che rende loro giustizia: le due docenti hanno maturato conoscenze e competenze tali da essere in grado di sedere sulla poltrona di dirigente scolastico.

Si tratta, comunque, di un orientamento non del tutto nuovo nel panorama giurisprudenziale; già la giurisprudenza comunitaria della Corte di Giustizia con la sentenza pubblicata in data 8.9.2011 ha sancito il principio secondo il quale, nei concorsi pubblici, il servizio pre-ruolo deve essere valutato come quello di ruolo.

Un’ulteriore sentenza successiva della Corte di Giustizia (Sesta Sezione del 18/10/2012 intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11), con specifico riferimento alla richiesta dell’integrale valutazione del servizio pre-ruolo, ribadisce gli stessi principi con ulteriori specificazioni.

La sentenza in commento offre dunque l’ennesima occasione per prendere atto della giurisprudenza comunitaria, ponendo l’accento sull’esistenza di un'Europa dei diritti che i più conoscono, ma per la cui applicazione bisogna ancora lottare al fine di riuscire a far rispettare la dignità dell'uomo e del suo lavoro.

Ultima modifica il 15 Settembre 2014