Anche se vicenda giurisprudenziale, soprattutto dinanzi al TAR del Lazio, non può dirsi conclusa, in particolar modo per quanto riguarda l’orientamento assunto in altri contenziosi dalla Sez. III°, titolare della materia, tuttavia, la Sentenza pervenuta dalla III° Sezione cd “stralcio”, presieduta nell’occasione dall’autorevole Presidente della Sez. III bis, non può non essere considerata.
Infatti, il TAR del Lazio si pronuncia con Sentenza n. 11262/2020 con innovativi principi sulla nota vicenda del consolidamento per una studentessa ammessa illo tempore con Ordinanza Cautelare. Il Collegio della Sez. III Bis, in modo illuminante, si pone il problema dei poteri conformativi del Giudice Amministrativo e dell’esigenza di possibili conseguenze incongrue o asistematiche; per il G.A. bisogna chiarire gli effetti della Sentenza quando sussiste una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare.
Il Collegio del TAR Lazio afferma con chiarezza come non rileva il testo dell’art. 4 comma 2-bis del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 (convertito con legge 2005 n. 168); secondo i Giudici del TAR ciò non rileva in quanto il dettato normativo è riferito ad una abilitazione professionale e al superamento di prove d’esame scritte e orali e non ad un test d’ingresso.
Tuttavia vi è ugualmente una situazione di affidamento e buona fede per l’avvio del percorso di studi che, anche se non completato, merita un trattamento similare a quello dell’art. 4 bis per il conseguimento di una abilitazione professionale.
L’esigenza di certezza risulta richiamata anche dalla Corte Costituzionale nella Sentenza del 9 aprile 2008 n. 108.
Per detti motivi “Ne consegue che, nella specie, è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005. Né potrebbe essere diversamente, dal momento che l'appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l'ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.”
Ancora una volta prevale la sostanza sulla forma in conformità a quanto statuito dal nostro Codice di Procedura Civile; ciò interviene in virtù di una interpretazione estensiva ispirata ai canoni di ragionevolezza e logicità, “Del resto, i giudici di questa Sezione, nella sentenza n. 889 del 17 febbraio 2010, con riguardo ad altra fattispecie relativa ad una studentessa, peraltro non destinataria di alcun provvedimento cautelare di ammissione al corso di laurea in odontoiatria, la quale aveva superato, con risultati molto apprezzabili, gli esami dei primi tre anni del corso, hanno privilegiato il predetto criterio avendo la stessa dimostrato, nella sostanza, di essere idonea alla frequenza del corso cui non era stata ammessa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2298 del 28.1.2014)”( parere n. 940/2020).”
Ne consegue, pertanto, che per il TAR del Lazio “risulta applicabile la norma di cui al richiamato art. 4, co. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, atteso che, da un lato, non viene in rilievo una procedura selettiva di tipo comparativo, con conseguente assenza di soggetti controinteressati anche solo potenzialmente lesi dagli effetti del consolidamento della posizione della ricorrente..”
Tutti gli elementi tratteggiati costituiscono motivazioni più che consistenti per giustificare l’applicazione de facto della suddetta normativa al caso di specie.