Consiglio di Stato: si al consolidamento della posizione dopo l’ammissione con riserva se si studia con profitto. È l’ipotesi “atipica” di cessazione della materia del contendere
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Il Consiglio di stato con sentenza n. 9246 depositata lo scorso 27 ottobre 2022,  ha ribaltato la sentenza del Tar Lazio, affermando  con portata innovativa nel panorama giurisprudenziale, il principio per il quale anche in materia di procedure concorsuali contingentate è possibile che si realizzi il consolidamento della posizione ottenuta mediante un provvedimento cautelare di ammissione con riserva.

In particolare, il Tar sosteneva che in ipotesi di accesso a seguito di misura cautelare in una graduatoria contingenta, non sarebbe possibile valutare il percorso medio tempore svolto ai fini del c.d. consolidamento della posizione del ricorrente.

Il Consiglio di Stato, invece, ha esteso il principio ricavabile dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 2bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 200previsto in materia di abilitazioni, alle procedure selettive per l’ammissione a corsi di laurea, e quindi alle procedure contingentate. Il consolidamento della posizione avviene, secondo i giudici, sulla base della valorizzazione del percorso universitario e della proficua frequenza del corso, elementi questi ultimi idonei “a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice, per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela, per natura, provvisoria, fondata sui presupposti del fumus e del periculum, rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante“.

In sostanza secondo i Giudici, non può non ricevere tutela anche nell’ambito delle procedure contingentate, l’interesse del privato ricorrente che, attraverso il percorso universitario, ha nei fatti dimostrato di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per l’accesso al relativo percorso. Ciò anche in ragione dell’assenza di un interesse pubblico che possa giustificare l’invalidazione del relativo percorso accademico.

Si realizza, pertanto, secondo il Consiglio di stato una “cessazione della materia del contendere che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell’interessata, attestata dalla laurea conseguita, e dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla, interesse, quest’ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall’amministrazione resistente. Tanto premesso il Collegio ritiene che la proficua frequenza del corso di laurea rappresenti una sopravvenienza idonea a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice, per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela, per natura, provvisoria, fondata sui presupposti del fumus e del periculum, rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante“.

Istanza di trasferimento da altro Ateneo. Discrezionalità di valutazione dell’Università anche in caso di domanda fuori termine
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In riscontro ad un’istanza in via di autotutela presentata dallo studio legale Michele Bonetti & Parteners, un noto ateneo del centro Italia ha accolto la richiesta di trasferimento formulata nell’interesse di uno studente che non aveva inoltrato domanda di partecipazione allo specifico bando. 

L’ateneo ha comunque autorizzato il trasferimento disponendo l’immatricolazione all’anno accademico di interesse, sulla scorta delle circostanze contingenti che caratterizzavano la situazione in parola.

Il decreto rettorale emesso - con un inciso che apre anche per il futuro ad una interpretazione più elastica  degli avvisi e dei band pubblici emessi dalle Università - afferma che l’assunto previsto dalla normativa vigente secondo cui  “gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici” debba essere interpretato proprio nel senso che gli ateneiabbiano invece e  comunque la facoltà di istruire istanze meritevoli di attenzione anche se pervenute con modalità diverse da quelle previste nei relativi bandi.

Ed infatti, l’Ateneo in parola, verificate le esigenze personali poste dallo studente a fondamento della propria richiesta ed accertato altresì il possesso in capo allo stesso dei requisiti di ammissione alla procedura di trasferimento, ha autorizzato il trasferimento anche in considerazione della disponibilità di posti per l’anno accademico 2022/2023.

“E’ un importante decisione emessa dal Magnifico Rettore di un noto Ateneo del Contro Italia- commenta l’avv. Michele Bonetti - che lascia ben sperare per il futuro. Ci auspichiamo infatti che i regolamenti universitari possano essere interpretati ed applicati dai singoli atenei in maniera elastica, in modo da scongiurare rigidi formalismi, promuovendo e rendendo così effettivo il diritto allo studio di uno studente in difficoltà”.

Decadenza dalle GM dei docenti di ruolo con riserva: il TAR dichiara nullo il decreto dell’USR
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Ancora un accoglimento da parte del TAR del Lazio in relazione ai ricorsi avverso la decadenza dei docenti di ruolo con riserva dalle graduatorie del concorso straordiario.

Questa volta la questione è stata affrontata nell’ambito di un procedimento per l’ottemperanza di una precedente sentenza di accoglimento dello stesso TAR. La questione, nel particolare, riguardava la vicenda di un’insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale che, a seguito di ricorso giurisdizionale, era stata inserita con riserva in GAE e, nelle more della definizione del giudizio, aveva stipulato con riserva un contratto a tempo indeterminato superando l’anno di prova.

In ragione della summenzionata riserva processuale, la ricorrente aveva preso parte al concorso straordinario 2018, bandito proprio per far fronte alla drammatica situazione profilatasi con riferimento agli insegnanti in GAE con riserva, e si collocava in posizione utile per l’immissione in ruolo nell’a.s. 2022/2023.

Poco prima delle convocazioni, tuttavia, l’USR per il Lazio pubblicava un provvedimento di decadenza della docente in quanto “di ruolo”, non tenendo conto non solo della circostanza che l’insegnante avesse il ruolo con riserva, ma neanche della sentenza del TAR (resa proprio nell’interesse della docente medesima) nella quale si legge che “l’immissione in ruolo e la conseguente stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato a seguito di pronunce cautelari favorevoli, non produce alcun effetto consolidante per i ricorrenti […] posto che gli stessi non vantano alcuna stabilità con riferimento all’intervenuta immissione in ruolo con riserva […]. In un contesto di tal fatta, peraltro, la scelta di depennare gli odierni ricorrenti parrebbe porsi addirittura in contrasto rispetto alla richiamata ratio legis in punto di utilizzo efficiente e proficuo delle graduatorie” (TAR Lazio – sede di Roma, sentenza n. 10534/2022).

Si è trattato di un provvedimento posto in elusione della sentenza del TAR” commenta l’Avv. Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Partners, che ha patrocinato il ricorso “i docenti immessi in ruolo con riserva non hanno alcuna stabilità professionale e, diversamente da quanto affermato dal M.I. anche discostandosi dalla norma di riferimento, hanno diritto a permanere in tutte le graduatorie per ambire ad ottenere incarichi a pieno titolo”.

TFA SOSTEGNO – ammessi a titolo definitivo i nostri ricorrenti. respinta la revocazione del ministero sul principio del consolidamento.
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Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso per i nostri ricorrenti che avevano partecipato al percorso di formazione per la specializzazione sul sostegno ( TFA sostegno) riportando il cosiddetto consolidamento delle loro posizioni. Il Ministero chiedeva ex art. 106 c.p.a. la riforma della decisione per un vizio revocatorio, precisamente nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 4 comma 2-bis del d.l. del 30 giugno 2005 n. 115 (conv. Legge 2005 n. 168).
Il Ministero sosteneva anche che non fosse stata valutata la circostanza che i ricorrenti non fossero in possesso dei titoli idonei per partecipare alla selezione del TFA sostegno.
La sentenza oggetto di revocazione sosteneva, correttamente, la possibilità di consolidare le posizioni e ottenere l’abilitazione anche in assenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. I ricorrenti erano stati comunque ritenuti abilitati, a prescindere dalla circostanza se possedessero o meno il titolo per partecipare al concorso.
La VII Sez. del Consiglio di Stato conferma con sentenza del 01.09.2022, Presidente Lipari ed Estensore Sergio Zeuli, il principio del consolidamento per i ricorsi universitari a numero chiuso rigettando la revocazione su una sentenza della VII Sez. del Consiglio di Stato.

Con sentenza n. 9876 del 14/07/2022, la Quarta Sezione del TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso patrocinato dal nostro Studio Legale, ha riconosciuto in sede di ottemperanza l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia.
Il contenzioso sorgeva a seguito di un precedente giudizio, a conclusione del quale il Tribunale amministrativo di Roma annullava il giudizio collegiale di inidoneità nei confronti del ricorrente, affidando alla Commissione esaminatrice, in diversa composizione, il compito di rinnovare il giudizio di pertinenza delle pubblicazioni del candidato con il settore concorsuale di riferimento.

Chiamata a rivalutare la produzione scientifica del ricorrente, la Commissione negava nuovamente l’anelata abilitazione, chiarendo in motivazione che le pubblicazioni monografiche esaminate, seppur pertinenti, risultavano carenti sotto il profilo metodologico, sconfinando oltre quanto espressamente richiesto dal giudice di prime cure, per addivenire ad una rivalutazione complessiva e nel merito della posizione del candidato. Ad avviso del Collegio l’organo esaminatore “non ha circoscritto il proprio ambito di valutazione alla verifica di pertinenza delle pubblicazioni al settore scientifico oggetto del contendere: una valutazione, comunque, effettuata, ma integrata da una valutazione suppletiva che ha esorbitato dai limiti dell’obbligo conformativo, dando sostanza ad un rilievo inedito”.
In altri termini, risulta evidente che, oltre ad essere stati illegittimamente superati i limiti della rivalutazione prescritti dalla sentenza da ottemperare, profilo già di per sé idoneo a configurare una violazione del giudicato, la Commissione ha formulato una valutazione che, oltre ad essere avulsa dall’obbligo conformativo, è comunque illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sulla base delle valutazioni che precedono, stante la rilevata pertinenza del lavoro monografico sottoposto a riesame, la Sezione ha dichiarato nullo il provvedimento impugnato per violazione del giudicato, dando ordine al Ministero competente di attribuire al ricorrente l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia. Secondo il giudice adito “avendo la rinominata commissione accertato la pertinenza delle due monografie del ricorrente al settore scientifico disciplinare 12/E2, alla rilevata violazione del giudicato non possa che fare seguito, quale conseguenziale statuizione indotta dall’esaurimento di qualsiasi potere valutativo, l’ordine al Ministero dell’Università e della Ricerca di adottare il provvedimento di abilitazione del ricorrente a docente di prima fascia”

In conclusione, mediante la pronuncia qui annotata il Collegio ha individuato compiutamente i limiti a cui la riedizione del potere amministrativo è subordinato, non mancando al contempo di valorizzare la sfera di autonomia di cui la pubblica amministrazione gode nell’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso specie, il Tar ha dichiarato nullo il provvedimento amministrativo per violazione del giudicato formatosi a seguito dell’emanazione della precedente sentenza  non appellata dall’Amministrazione resistente.

 

L'Istituto Superiore di Sanità conferma: i quiz del test di Medicina e Chirurgia erano errati. Accolta la tesi dello Studio Legale Bonetti & Delia
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I quiz del test di Medicina erano errati. Lo ha confermato l'Istituto Superiore di Sanità nominato dal Consiglio di Stato di provvedere alla verificazione accogliendo la richiesta degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, founder di Bonetti & Delia Studio Legale. Il Ministero è stato condannato sia dal T.A.R. Lazio che dal Consiglio di Stato, a rivalutare la posizione dei ricorrenti che, grazie a due delle domande contestate, hanno potuto ottenere l'immatricolazione.La storia riguarda il test di ammissione a Medicina e Odontoiaria svoltosi a settembre 2021 e che ha visto coinvolti 60.000 aspiranti.

 

Il Ministero, dopo qualche giorno dalle prove, si era affrettato a modificare la soluzione di ben 4 su 60 tra i quiz somministrati, ma, a fronte dei ricorsi presentati dai candidati esclusi, il T.A.R. aveva ritenuto sufficiente tale revisione.

Bonetti & Delia avevano supportato le contestazioni su alcuni quesiti del test di ammissione, sulla base di perizie collegiali redatte da docenti esperti delle materie e della redazione dei quiz di ammissione che avevano fatto riferimento, per corroborare le proprie tesi, anche alle prove di ammissione degli anni passati ove il Ministero aveva, in situazioni analoghe, sposato proprio le tesi oggi sostenute.

Il Consiglio di Stato, valorizzando proprio tali tesi, ritenuva fondate tali contestazioni accogliendo la richiesta degli studenti di fare chiarezza sui quiz somministrati dando mandato all’Istituto superiore di Sanità di verificare. Chiarezza che finalmente è giunta e "porterà alla revisione delle graduatorie e all'ammissione di decine di nostri ricorrenti", commentano soddisfatti, Bonetti e Delia.

Si tratta di un importantissimo passo avanti nella battaglia al fianco degli studenti affinchè si faccia, definitivamente, chiarezza sulla correttezza o meno dei quiz somministrati.

Ma è davvero possibile che il Ministero sbagli le domande per una selezione così importante che segna il futuro di migliaia di giovani?

Purtroppo si. E non è, affatto, la prima volta essendo accaduto, di fatto, negli ultimi 20 anni con una ripetitività divenuta intollerabile. Basti pensare che già nel 2004 (dopo appena 5 anni dall’introduzione dei test) il TAR scriveva che “lascia sconcerti che per il secondo anno consecutivo – [era il 2003/2004 e identico caso si ripeterà più e più volte nelle selezioni seguire, n.d.r.] in una selezione tanto delicata ed importante, sia stato possibile commettere errori tanto banali, eventualmente anche nella scelta del metodo di selezione e del soggetto cui affidarne la gestione”.

Anche quest’anno, dai documenti finalmente depositati e resi pubblici dal Ministero dopo mesi di battaglie sulla mera trasparenza delle operazioni di concorso e solo dopo l’ordine del T.A.R. Lazio volto all’ostensione di tali dati, ad esempio, è emerso che, sulla domanda 56, il Cineca, secondo quando dichiarato dal Ministero, aveva errato nella copiatura di un passaggio dell’operazione matematica da cos (x/2) in (cos (x))/2. Non un errore di stampa, ma una vera e propria interpolazione di più segni e simboli senza spiegazione alcuna.

Riconoscimento titoli esteri: Il TAR accoglie il ricorso riconoscendo la competenza del Ministero dell’Istruzione superando la mancanza di attestazione dell’autorità rumena.
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Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso patrocinato dall'Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti e Delia, dichiarandol’illegittimità del provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento dell’abilitazione professionale conseguita in Romania dalla docente per cui veniva incardinato il ricorso.

Il caso di specie concerneva il rigetto dell’istanza di riconoscimento della suddetta abilitazione avanzata nel 2019 da parte ricorrente all’allora MIUR; provvedimento che peraltro veniva successivamente annullato dal giudice amministrativo.

Nonostante ciò, il MIUR rigettava nuovamente l’istanza.

Dalla lettura del provvedimento i motivi del rigetto citato erano rinvenibili nella mancanza dell’attestazione del titolo da parte del Ministero rumeno e nella competenza in merito al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero nell’alveo delle competenze del Ministero dell’Università e della Ricerca.

In merito a quest’ultimo aspetto il giudice di prime cure ha rilevato che l’istanza è stata presentata dall’interessata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2019; anno in cui non vi era ancora stata la ripartizione delle competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, avvenuta nel 2020. Sulla scorta di ciò il giudice di prime cure ha affermato che “a fronte di un’istanza inoltrata all’allora unico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche nell’ipotesi in cui il Ministero dell’Istruzione fosse stato realmente incompetente, l’istanza non avrebbe dovuto essere rigettata ed il Ministero dell’Università e della Ricerca si sarebbe dovuto comunque pronunciare”, per poi aggiungere che “il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno non può ritenersi rientrante nella competenza del Dipartimento della funzione pubblica […] né nella competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 D.P.R. n. 189/2009 e art. 38 comma 3.1. D.lgs. n. 165/2001”.

Secondariamente, il giudice amministrativo, analizzando il profilo relativo alla mancanza dell’attestazione dell’autorità rumena, la reputava non determinante ai fini del richiesto riconoscimento. Tale determinazione veniva presa dal TAR del Lazio in un’ottica di armonizzazione normativa; difatti il provvedimento reso menzionava tre norme di matrice europea, quali la direttiva 2006/35/CE (relativa alla fissazione delle regole con cui uno Stato, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine»)el’art 45 e 49 del TFUE, attuati da costante giurisprudenza europea la quale sancisce il principio per cui, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale,  devono essere considerati una pletora di fattori, quali l’insieme dei diplomi, dei certificati, le conoscenze etc.

Ebbene, il giudice di prime cure, sulla scorta di quanto rappresentato ha quindi accertato l’illegittimità del provvedimento reso dall’Amministrazione in quanto la stessa“non ha effettuato la predetta valutazione comparativa, chiedendo ove necessario all’interessata di produrre la documentazione necessaria ad effettuare tale raffronto, ma si è limitata a rigettare l’istanza in ragione della sola assenza dell’attestazione dell’autorità rumena comprovante l’abilitazione dell’interessata all’insegnamento di sostegno in Romania”.

 

 

Soddisfazione è stata espressa dall’Avvocato Michele Bonetti che ha voluto sottolineare come “un provvedimento di tal fatta si configura come una vera e propria affermazione della importanza della disciplina e della giurisprudenza europea che, sapientemente, esorta le autorità competenti ad una valutazione omnicomprensiva dei titoli al fine del rilascio dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno”.

 

L’accertamento dell’idoneità fisica dell’insegnante può essere avviato prima del superamento dell’anno di prova.
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Il Tribunale Ordinario di Lanciano, in veste del Giudice del Lavoro, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare dell’insegnante per essere rimasta assente dall’attività di lavoro stante l’inidoneità lavorativa. In esecuzione della sentenza ad oggi la nostra ricorrente non solo è stata sottoposta a nuova visita medica collegiale con esito positivo, ma ha ottenuto la reintegra sul posto di lavoro e l’assegnazione alle differenti mansioni amministrative sino a nuovo accertamento medico.

La ricorrente dopo aver sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato ed essere stata sottoposta a visita di accertamento medica veniva assegnata a mansioni alternative per due anni. Allo scadere del periodo indicato dalla Commissione medica, nonostante le numerose richieste, la dirigente scolastica reputava di non dover richiedere nuovo accertamento medico e chiedeva la prestazione lavorativa all’insegnate nonostante la non verifica delle idoneità fisica e nonostante le note condizioni di salute della stessa. L’insegnante veniva licenziata per non aver prestato servizio.

In giudizio il Ministero difendeva l’operato del Dirigente scolastico in forza del dato letterale dell’articolo 3 del DPR 171/2011 e di precedenti giurisprudenziali, secondo cui la verifica dell’idoneità al servizio può essere attivata solo al termine del superamento del periodo di prova; per il Ministero quindi non sussisteva alcun obbligo per il dirigente scolastico di recepire le istanze avanzate dall’insegnante, ossia di procedere al giudizio di revisione della inidoneità della predetta.

Il Giudice del Lavoro di Lanciano accogliendo la tesi del nostro studio legale proponeva una interpretazione sistematica della richiamata disposizione: “a fronte di tale argomento testuale ben possono opporsi, però, alcune considerazioni derivanti da una lettura sistematica della normativa in questione con le altre preesistenti e sopravvenute. Invero, nonostante l’art 3 citato preveda un obbligo per il datore di lavoro di avviare la procedura di accertamento dell’inidoneità del dipendente che abbia superato il periodo di prova, esso non prevede contestualmente un divieto di avviare tale procedura per i lavoratori che tale periodo non abbiano compiuto. Ne discende che per tali lavoratori il datore di lavoro ha sicuramente facoltà di avviare siffatto accertamento, come del resto è stato fatto, nel caso di specie, sia nel 2017 che nel 2018, dai precedenti dirigenti scolastici”.

Ed ancora si legge nella decisione: “Peraltro, la normativa richiamata dal Ministero resistente a sostegno della propria tesi deve necessariamente armonizzarsi con il principio fondamentale sancito dall’art. 2087 (esteso alle pubbliche amministrazioni dall’art. 2093 c.c.) per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti. Le stesse considerazioni devono svolgersi in relazione alla possibilità di proroga del periodo di prova, che deve ritenersi consentita al dirigente scolastico sia in base al disposto dell’art. 438 D.Lvo 297/94, sia in forza dei pregressi provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici che l’avevano preceduta, che in considerazione delle persistenti condizioni di salute della ricorrente”.

Il comportamento tenuto dal dirigente scolastico, a detta del Giudice del Lavoro, non può che configurare un vero e proprio inadempimento ai doveri di verifica ed accertamento delle condizioni di salute di parte ricorrente.

L’accertamento dell’idoneità fisica dell’insegnante può essere avviato prima del superamento dell’anno di prova.
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Il Tribunale Ordinario di Lanciano, in veste del Giudice del Lavoro, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare dell’insegnante per essere rimasta assente dall’attività di lavoro stante l’inidoneità lavorativa. In esecuzione della sentenza ad oggi la nostra ricorrente non solo è stata sottoposta a nuova visita medica collegiale con esito positivo, ma ha ottenuto la reintegra sul posto di lavoro e l’assegnazione alle differenti mansioni amministrative sino a nuovo accertamento medico.

La ricorrente dopo aver sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato ed essere stata sottoposta a visita di accertamento medica veniva assegnata a mansioni alternative per due anni. Allo scadere del periodo indicato dalla Commissione medica, nonostante le numerose richieste, la dirigente scolastica reputava di non dover richiedere nuovo accertamento medico e chiedeva la prestazione lavorativa all’insegnate nonostante la non verifica delle idoneità fisica e nonostante le note condizioni di salute della stessa. L’insegnante veniva licenziata per non aver prestato servizio.

In giudizio il Ministero difendeva l’operato del Dirigente scolastico in forza del dato letterale dell’articolo 3 del DPR 171/2011 e di precedenti giurisprudenziali, secondo cui la verifica dell’idoneità al servizio può essere attivata solo al termine del superamento del periodo di prova; per il Ministero quindi non sussisteva alcun obbligo per il dirigente scolastico di recepire le istanze avanzate dall’insegnante, ossia di procedere al giudizio di revisione della inidoneità della predetta.

Il Giudice del Lavoro di Lanciano accogliendo la tesi del nostro studio legale proponeva una interpretazione sistematica della richiamata disposizione: “a fronte di tale argomento testuale ben possono opporsi, però, alcune considerazioni derivanti da una lettura sistematica della normativa in questione con le altre preesistenti e sopravvenute. Invero, nonostante l’art 3 citato preveda un obbligo per il datore di lavoro di avviare la procedura di accertamento dell’inidoneità del dipendente che abbia superato il periodo di prova, esso non prevede contestualmente un divieto di avviare tale procedura per i lavoratori che tale periodo non abbiano compiuto. Ne discende che per tali lavoratori il datore di lavoro ha sicuramente facoltà di avviare siffatto accertamento, come del resto è stato fatto, nel caso di specie, sia nel 2017 che nel 2018, dai precedenti dirigenti scolastici”.

Ed ancora si legge nella decisione: “Peraltro, la normativa richiamata dal Ministero resistente a sostegno della propria tesi deve necessariamente armonizzarsi con il principio fondamentale sancito dall’art. 2087 (esteso alle pubbliche amministrazioni dall’art. 2093 c.c.) per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti. Le stesse considerazioni devono svolgersi in relazione alla possibilità di proroga del periodo di prova, che deve ritenersi consentita al dirigente scolastico sia in base al disposto dell’art. 438 D.Lvo 297/94, sia in forza dei pregressi provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici che l’avevano preceduta, che in considerazione delle persistenti condizioni di salute della ricorrente”.

Il comportamento tenuto dal dirigente scolastico, a detta del Giudice del Lavoro, non può che configurare un vero e proprio inadempimento ai doveri di verifica ed accertamento delle condizioni di salute di parte ricorrente.

Il Tar del Lazio accoglie le tesi del militare in materia di sanzioni disciplinari e detta i criteri da applicarsi per l’irrogazione delle stesse
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Con ricorso depositato, dallo studio Bonetti – Delia & Partners, innanzi il TAR Lazio, sede di Roma, si impugnava l’irrogazione della sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per il militare per la presunta violazione dell’articolo 1517 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM).

Il TAR adito motiva l’annullamento della sanzione impugnata ripercorrendo i criteri che l’Amministrazione deve adottare in materia disciplinare.

In primis il ricorrente deduceva la violazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa.

L’articolo 1398 cod. ord. mil. stabilisce che “Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo (...) a) dalla conoscenza dell’infrazione (...)”.

Il Collegio precisa che “La concreta portata della locuzione “senza ritardo” è stata chiarita dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di affermare che il lasso di tempo intercorrente tra il fatto e la contestazione deve essere valutato in concreto, tenuto conto degli elementi caratterizzanti le singole fattispecie, nel rispetto della regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1296). Tale N. 02838/2021 REG.RIC. regola “postula il contemperamento dell’esigenza dell’Amministrazione ‘di valutare con ponderazione il comportamento dell’incolpato sotto il profilo disciplinare’ con quella di evitare che ‘un’eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l’esercizio del diritto di difesa’ (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1779)” (così Cons. Stato, Sez. II, 12 ottobre 2020 n. 6058)”.

Per giustificare l’apertura del procedimento disciplinare dopo un lungo lasso temporale l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di indicare il momento in cui ha conosciuto il comportamento ascritto al ricorrente, ma nel caso analizzato è stato provato come la conoscenza dello stesso è stata immediata e quindi alcuna giustificazione può esserci nel lungo lasso temporale decorso: “D’altro canto, i principi posti a fondamento delle discipline sanzionatorie, penale e disciplinare, poggiano anche sulla valutazione del fattore temporale: maggiore è la distanza tra il fatto contestato e l’irrogazione della sanzione, meno incisiva sarà la valenza della stessa, sia dal punto di vista dell’autore del fatto che dei consociati, con affievolimento delle finalità special-preventive e general-preventive che le sanzioni mirano a perseguire”.

Anche le ulteriori censure inerenti il procedimento posto in essere dall’Amministrazione sono state accolte dal TAR Lazio che ha statuito non solo che la sanzione disciplinare irrogata fosse sproporzionata, ma che l’Amministrazione nell’applicazione dell’istituto c.d. della recidiva (facendo riferimento alla sanzione del rimprovero irrogata nell’anno 2015) non abbia agito legittimamente omettendo addirittura di considerare l’ottimo comportamento tenuto dal militare nel decorso del tempo; l’applicazione dell’istituto della recidiva non deve essere automatica, ma deve contemperare il caso concreto.

Tanto si legge nella motivazione della decisione.

Secondo l’avviso del Collegio, la motivazione sopra richiamata non può ritenersi adeguata, in quanto l’Amministrazione ha omesso di approfondire le specifiche circostanze della condotta del ricorrente, valorizzando il profilo della sola ritenuta violazione formale, il quale non appare di per sé sufficiente a giustificare la N. 02838/2021 REG.RIC. sanzione irrogata. 7.3. Un ulteriore profilo di difetto di istruttoria e di motivazione emerge con riguardo al profilo della ritenuta recidiva rispetto a un precedente episodio analogo, sanzionato nel 2015 con il rimprovero. 7.3.1. Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 1355, comma 3, lett. d), prevede che siano punite con maggior rigore le infrazioni ricorrenti con carattere di recidività e che l’articolo 1361, comma 1, lett. b), contempla effettivamente la sanzione della consegna in caso di recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero.

Occorre tuttavia osservare che l’applicazione delle disposizioni in tema di recidiva non deve avvenire in modo meccanico, irrogando automaticamente la sanzione della consegna in qualunque caso di reiterazione di un comportamento precedentemente punito con il rimprovero, in quanto l’Amministrazione non può esimersi dalla considerazione delle circostanze del caso concreto.

Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare attentamente se ritenere sussistente in punto di fatto una “infrazione ricorrente con carattere di recidività”, ai sensi dell’articolo 1355, comma 1, lett. d), considerando che il secondo comportamento censurato risale a circa tre anni dopo il primo, che la nuova sanzione è stata irrogata a cinque anni di distanza dalla prima e che, nel frattempo, il ricorrente – secondo quanto dallo stesso affermato e non contestato dall’Amministrazione – ha chiesto e ottenuto più volte l’autorizzazione per lo svolgimento di analoghe esibizioni; circostanze, queste, che non risultano essere state prese in considerazione”.

La sentenza ottenuta ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali in materia, riporta i principi cardini in materia di procedimenti disciplinari che non possono essere disattesi neanche dall’Amministrazione e soprattutto quando ad un ufficiale viene irrogata una delle più gravi sanzioni di corpo che ne ha inficiato addirittura la credibilità nei confronti dei superiori e dei sottoposti.