È di questi giorni l’ordinanza con cui la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Michele Bonetti relativo ad una controversia di natura tributaria vertente sull’applicabilità degli studi di settore alla specifica attività di impresa.
Casus belli l’avviso di accertamento notificato dal fisco con cui veniva rilevato uno scostamento tra quanto dichiarato dalla società e i maggiori ricavi maturati rispetto a quelli stimati dagli studi di settore.
La società ricorrente aveva richiesto che il giudice si pronunciasse sulla ragionevolezza dell’accertamento dei maggiori profitti rilevati, tenuto conto delle concrete modalità di esercizio dell’attività di impresa svolta, rectius della corrispondenza dei parametri e delle risultanze dell’applicativo GERICO alla concreta situazione societaria nel periodo di verifica.
Richiamando la disciplina dettata dall’art.62 bis del d.l. 331 del 1993, la Corte ha precisato che la presunzione posta alla base dell’accertamento standardizzato risiede nel disallineamento dal parametro espresso il quale esige, tuttavia, l’integrazione del contraddittorio con il contribuente attraverso l’esame attento delle sue controdeduzioni, anche di quelle eventualmente addotte nella fase del gravame, non trovando applicazione al caso de quo la preclusione di nova in appello di cui all’art. 345, comma 3 c.p.c., ammettendosi la produzione di documenti sopravvenuti, in ossequio al principio di specialità a cui il giudizio tributario è informato.
“Si tratta di una pronuncia di grande importanza. La questione all’esame della Corte si è connotata fin dalle sue prime battute per il suo grado di complessità, in una materia come quella che ci occupa in cui l’erario affida la propria attività di ricostruzione dei redditi d’impresa e di riscossione dei tributi anche agli strumenti propri dell’accertamento induttivo. Superare le presunzioni legali poste alla base di tali parametri è stato possibile deducendo quelle che sono le specificità della realtà aziendale, di cui l’amministrazione prima e l’organo giudicante poi dovranno tener conto nell’attività di accertamento della fattispecie tributaria”commenta così l’Avv. Michele Bonetti,patrocinatore del ricorso.