Nel presente link avevamo riportato l’accoglimento del nostro ricorso intervenuto con sentenza semplificata del TAR del Lazio, sempre in data 03 agosto 2023.
A seguito dell’accoglimento ottenuto d’innanzi il Tar del Lazio con pubblicazione in data 03 agosto, lo studio legale notificava il tutto alla scuola prendendo contatti direttamente con la stessa. In data 4 agosto la scuola riapriva lo scrutinio rivalutando anche sulla base delle osservazioni contenute in sentenza la studentessa e ammettendola alla classe successiva.
Sempre in data 04 agosto la scuola notificava alla famiglia ed allo studio legale un provvedimento motivato ove per l’appunto, agendo in ottemperanza alla sentenza, ammetteva alla classe successiva la studentessa.
“La vicenda rappresenta l’efficienza della giustizia amministrativa” a parlare è l’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti & Delia “In meno di un mese è stata resa una articolata e puntuale sentenza debitamente eseguita dall’Amministrazione; la celerità della corretta pronuncia del Tar del Lazio potrà consentire alla studentessa anche di recuperare eventuali lacune seguendo dei percorsi individualizzati organizzati dalla scuola”.
ASN: Il TAR accoglie sulla I° fascia, ordina la rivalutazione e condanna alle spese del giudizio l’Amministrazione.
La questione concerne l’impugnazione dei provvedimenti inerenti una procedura di abilitazione scientifica nazionale definita negativamente per il candidato a seguito di una votazione dei Commissari conclusasi 3 a 2.
Il giudizio collegiale è stato ritenuto dal TAR non sufficiente in quanto frutto di una chiara ripetizione del contenuto dei giudizi individuali di due soli commissari con violazione dell’art. 3 del D.M. 120/2016 e dell’art.8 del D.P.R. 95/2016.
La valutazione dei commissari favorevoli veniva obliterata nella motivazione del giudizio collegiale e a parere della nostra difesa ciò non si conciliava con la natura personale delle singole valutazioni; infatti la discussione collegiale non può mai prescindere dall’apporto individuale di ogni singolo commissario. Veniva così censurato in modo particolareil giudizio individuale dei uno dei tre commissari che aveva fornito il giudizio negativo, mettendo in luce come non venissero considerate diverse pubblicazioni da un lato, e dall’altro come il giudizio fosse particolarmente sintetico.
Gli “appunti” del terzo commissario apparivano particolarmente stereotipati, così come il giudizio generico sulla ripetitività delle riflessioni, delle imprecisioni ecc. In tal modo non è stato possibile ripercorrere gli argomenti logici che avevano portato il commissario “decisivo” a ritenere la non idoneità.
Il ricorrente produceva in giudizio delle perizie che il TAR ha tenuto in debita considerazione anche in virtù mancata contestazione avversaria.
In una articolata, ma ben scritta, sentenza a livello teorico, il collegio del TAR del Lazio ha esaminato tutti i motivi della difesa, non tanto per la singola rilevanza, ma in quanto vi era una complessiva consistenza tra i vari motivi volti a dimostrare la carenza di istruttoria e di motivazione; il tutto motivando anche sulle perizie in atti che valutavano eccellenti i prodotti del ricorrente, pronunciandosi altresì sulla mancata contestazione avversaria.
Interessante e degno di attenzione è il giudizio espresso in sentenza sull’abnorme divergenza di giudizio tra i vari commissari; il TAR sul punto rileva come non si possa far prevalere il giudizio del commissario “decisivo”, in quanto troppo generico.
In questo modo la valutazione negativa “decisiva” è stata poco approfondita; la stessa non era integrabile con i giudizi più critici e con la valutazione complessiva svolta in sede di giudizio collegiale.
Per tali motivi il TAR ha accolto il ricorso del nostro ricorrente, annullando gli atti impugnati ed ordinando all’Amministrazione di rivalutare il candidato con una nuova commissione composta da differenti commissari e condannando alle spese del giudizio la P.A.
Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo la correzione della prova scritta di una candidata che era stata esclusa dalla procedura concorsuale a causa dell’apposizione, nella mala copia di uno degli elaborati, di due “cuoricini” valutati dalla Commissione come segni di riconoscimento.
L’On.le Collegio, richiamando la granitica giurisprudenza in materia, afferma che: “(…) al fine di configurare la presenza di un segno grafico in un elaborato come segno di riconoscimento, la particolarità deve assumere “un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta” (cfr. Tar Lazio, III, 3 marzo 2020, n. 2770)”.
La candidata difatti, nel caso di specie, si serviva dell’utilizzo di due “cuoricini” nella redazione della mala copia dell’elaborato al fine di rendere immediatamente riconoscibile, al momento della trascrizione in “bella copia”, la ricostruzione dei passaggi effettuati, nonché l’ordine degli stessi ed evitare inoltre un notevole dispendio di tempo.
Lo Studio Legale ha, sin dall’inizio della vicenda, rappresentato come i simboli utilizzati ed apposti nel compito dalla candidata fossero dei meri rimandi tra le varie correzioni e rielaborazioni del testo iniziale che veniva successivamente trascritto in “bella” secondo l’esatto ordine dato nella “mala copia”.
A tal proposito, il TAR Lazio riporta: “dal raffronto tra la “brutta copia” e la “bella copia” dell’elaborato della ricorrente pare potersi desumere che l’utilizzo dei “cuoricini” da parte della stessa (…) sia stato funzionale alla redazione del testo da parte della ricorrente; l’utilizzo di tale simbolo (…) non pare prima facie potersi qualificare come oggettivamente e incontestabilmente anomalo”.
L’On.le Collegio supporta ed accoglie le doglianze prospettate dalla difesa ritenendo di dover accogliere la domanda cautelare disponendo la correzione, della prova oggetto di contestazione, da parte di una commissione diversa da quella che ha espresso l’esclusione impugnata.
Studentessa bocciata in I^ media: il TAR annulla il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo l’annullamento del provvedimento che deliberava la non ammissione alla classe successiva di un’alunna di I^ media la cui bocciatura era stata esclusivamente motivata sul non raggiungimento della sufficienza in tutte le materie. In particolare la studentessa aveva una insufficienza grave e 5 insufficienze lievi.
Il Consiglio di classe limitava la propria valutazione ai voti numerici ed ometteva di considerare che durante l’anno scolastico l’alunna aveva migliorato i suoi voti in molte materie, oltre che il suo comportamento nei confronti dei compagni e degli insegnanti.
Il TAR del Lazio, richiamando la giurisprudenza di secondo grado, ha ritenuto che “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione”.
Con parole forti ma giuste l’On.le Collegio di primo grado ha poi proseguito affermando che “in via di sintesi, avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico (…) deve essere assistito da una più pregnante motivazione, che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che (…) quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva”.
Nel caso di specie, si è omesso dunque di formulare, in maniera espressa ed intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per il minore di recuperare il deficit di apprendimento riscontrato, colmandolo eventualmente nel corso del successivo anno scolastico.
Il giudizio, quindi, va svolto avendo riguardo al grado di insufficienza del deficit stesso, ritraibile dai voti assegnati al minore nelle singole discipline, alla sua complessiva entità e incidenza, al miglioramento che l’alunna ha fatto registrare tra il primo e il secondo quadrimestre (l’alunna appariva infatti aver migliorato i voti in 7 materie, recuperando 2 insufficienze gravi e 3 insufficienze lievi), oltre ad un adeguato apprezzamento della situazione di partenza da cui muoveva ad inizio anno (definita globalmente lacunosa).
Nell’ambito di tale giudizio prognostico, che si fonda anche sull’apprezzamento dei progressi registrati nell’anno, rilevano altresì le possibilità di recupero concretamente offerte all’alunno, sia tramite l’attivazione di percorsi specifici, sia tramite la possibilità di verifiche periodiche.
La difesa ha messo in luce come in una materia emergesse un’insufficienza sulla base di sole tre prove svolte, peraltro, tra fine febbraio e fine marzo senza che intervenissero successivamente ulteriori verifiche.
Nel riportare il difetto motivazionale e la violazione delle stesse circolari ministeriali, il Collegio ha correttamente rilevato come il giudizio di non amissione alla classe successiva non debba essere considerato quale provvedimento afflittivo o sanzionatorio, rappresentando piuttosto un atto con finalità educative e formative, che si sostanzia nell’accertamento della necessità di rafforzare le proprie competenze ed abilità per affrontare “senza sofferenza e maggiori possibilità di piena maturazione culturale l’ulteriore corso degli studi” (cfr. Cons. Stato, n. 9413 del 2010). Tale giudizio, che costituisce espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe, diviene tuttavia censurabile in sede di legittimità dal Giudice Amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria e dell’illogicità manifesta.
Il TAR del Lazio conclude accogliendo sul difetto di motivazione ed annullando il provvedimento di non ammissione per non aver offerto sufficiente evidenza delle ragioni poste a sostegno della indispensabilità della reiterazione dell’esperienza formativa nella classe prima, allo scopo di promuovere e consolidare gli apprendimenti ancora insufficienti. Mancava infatti quella valutazione complessiva dell’andamento scolastico dell’allieva che, anche tenuto conto della condotta mostrata, dei progressi registrati e delle azioni di recupero poste in essere, sulla base di una corretta interpretazione delle norme, deve caratterizzare la scuola dell’obbligo e concretizzarsi in un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero dell’alunna in u più ampio periodo.
Non si può non concludere senza apprezzare, anche nel caso di specie, l’efficienza e l’efficacia della giustizia amministrativa ed in modo particolare della Sezione III bis. Difatti, il Collegio laziale in sede feriale, con Presidente Dott. Emiliano Raganella ed estensore Dott. Ciro Daniele Piro, ha introitato la causa per la decisione redigendo e pubblicando immediatamente sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. stilando un preciso ed articolato provvedimento giudiziario oculato.