Articoli filtrati per data: Dicembre 2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 13294/2021 pubblicata in data, 21.12.2021 ha ritenuto illegittimo il comportamento della Regione Lazio ed in particolare della Asl Roma 2 per errata valutazione del servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali valutabili nei titoli di carriera di una partecipante al concorso difesa dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio Bonetti & Delia.

Nello specifico, la nostra ricorrente partecipando ad un bando di concorso per titoli ed esami, aveva inserito nella domanda il servizio prestato all’estero ed il servizio svolto per Organizzazioni Internazionali per un totale di 36 mesi al fine di renderli oggetto di valutazione titoli, così come previsto dal bando. L’amministrazione tuttavia non li tenne in considerazione in sede di esame,  escludendo che il servizio svolto potesse essere considerato come “titolo”, ma altresì come “curriculum formativo” con conseguente decurtazione del relativo punteggio ed adducendo come giustificazione che “Le domande di ammissione al concorso … devono essere indirizzate e presentate …all'amministrazione competente ... entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.
La ricorrente era di fatto in possesso del requisito poiché attendeva da oltre due anni la conclusione della procedura di validazione iniziata addirittura nel marzo 2017 e portata a termine solo dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande.

Il Collegio del TAR del Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Michele Bonetti ha sancito in maniera chiara e cristallina che “Non si possono imputare al cittadino i ritardi nell’Amministrazione nel concludere i procedimenti per i quali, peraltro, sono previsti termini precisi e stringenti proprio a tutela del privato. Di rilievo è quindi che il possesso sostanziale del titolo già al momento della presentazione della domanda, pur se l’iter burocratico, iniziato oltre un anno prima, non si è concluso a quella data, senza alcuna responsabilità della ricorrente”
Il Collegio giudicante ha inoltre ritenuto si sanzionare il comportamento della ASL interessata “non  ha fatto buon governo della normativa di settore nella valutazione dei titoli”, poiché il servizio prestato all’estero deve essere valutato come “titoli di carriera” con l’attribuzione di 1 punto per ogni anno, e non come “curriculum formativo e professionale” come valutato dall’amministrazione con il punteggio di 0,5.

L’atto di individuazione del candidato idoneo” va riformulato “con obbligo di motivare i rinnovati giudizi in relazione ai rilievi espressi dal collegio nella trattazione delle censure che sono state ritenute fondate”.

La graduatoria è da rifare! È questo l’arresto cui è giunto il TAR Perugia, pronunciatosi con sentenza breve sul ricorso patrocinato dagli Avv. ti Michele Bonetti e Santi Delia, chiamati a difendere la posizione di un candidato escluso per una manciata di punti dalla procedura di reclutamento epigrafata, costata la perdita dell’ambito posto da ricercatore.

“Nonostante la distanza di 3,75 dal primo candidato ritenuto vincitore”, commentano gli Avv.ti Bonetti e Delia, “abbiamo evidenziato in ricorso gli errori commessi dalla Commissione tanto in fase preparatoria e di fissazione dei criteri quanto nel momento applicativo. In particolare abbiamo provato ad evidenziare l’illegittimità dei voti numerici espressi senza alcuna corrispondenza con gli stessi criteri predeterminati dalla Commissione anche in ragione dei maggiori valori di impact factor vantati dal nostro ricorrente”.

Dello stesso avviso si è mostrato il TAR, che con motivazione invero assai partecipata – prendendo le mosse proprio dalle argomentazioni difensive prospettate dai legali –  ha rilevato come “nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal ricorrente, la commissione si è limitata a formulare giudizi ricorrendo alla mera espressione del punteggio numerico, ma la mera correlazione dei punteggi (da 1 a 6) a giudizi sintetici (sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo, eccellente), in mancanza di coerenti valutazioni preliminari, non consente di apprezzare la logicità degli esiti cui è infine giunta la commissione”, non senza chiarire  che “dai punteggi assegnati dalla commissione non si evince il rilievo assegnato nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati – della produzione scientifica complessiva così come delle singole pubblicazioni presentate – agli indicatori bibliometrici di cui all’art. 3 del d.m. 243/2011” ed ancora che “l’attribuzione del punteggio numerico a seguito della discussione delle pubblicazioni e dei titoli, prevista dalla lett. c) del comma 2 dell’art. 24 della legge n. 240/2010, può ritenersi sufficiente per la ricostruzione ex post delle motivazioni delle valutazioni espresse dalla commissione a condizione che sia preceduta dalla valutazione preliminare che consenta di verificare la coerenza di detto punteggio rispetto al profilo di studioso ricostruito dalla commissione per ciascun candidato”.

“A fronte delle numerose discrasie emerse, che appalesano l’arbitrarietà delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione”, chiosano gli Avvocati Bonetti e Delia, “l’auspicio è che il riesame possa render giustizia ad un profilo scientifico di tutto rilievo, sacrificato probabilmente in ragione di un generico richiamo alla discrezionalità tecnica, di cui notoriamente gode ogni commissione esaminatrice, che non deve tramutarsi in arbitrio tale da render legittima ogni scelta dell’amministrazione a tutto discapito del merito”.

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva introdotto dal Decreto Fiscale
Pubblicato in Lavoro

Con L’art. 13 della legge n. 215/2021 in vigore dal 21 dicembre 2021, (cd. “Decreto Fiscale”) ai fini del contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale del lavoro da parte del datore di lavoro, per tutte le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

La legge di conversione, dispone, in caso di violazione di quanto sopra descritto, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le modalità di tale comunicazione preventiva sono analoghe alle modalità operative previste per il “lavoro intermittente”. La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata dal committente tramite sms o tramite posta elettronica, all’ispettorato del lavoro competente per territorio, e dovranno essere forniti i dati del committente, del lavoratore, i rispettivi codici fiscali e data di inizio e data di fine del periodo in cui viene svolta la prestazione di lavoro.

Con il decreto entrano in vigore anche nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, può adottare un provvedimento di sospensione. Inoltre, tale sanzione può essere erogata anche quando rileva che i lavoratori sono inquadrati come autonomi occasionali, ma in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (art. 13, comma 1, lettera d).
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare – oltre che con la pubblica amministrazione – anche con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016. Viene anche specificato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
Pubblicato in Editoriale

Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale.
Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo.
Come sempre Relatori di altissimo profilo quali:
– il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti;
– l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma;
– il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo
– l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato
– l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma

Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni.

Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M