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Pubblicato in Lavoro

Un quadro di accesso alla pensione: sistema di calcolo, requisiti ed eccezioni

by Dott. Nicola Urso on26 Maggio 2017

Le pensioni sono da sempre oggetto di discussioni, dubbi, manovre e contromanovre. A livello costituzionale è l'art. 38 che sancisce il diritto 

per i lavoratori, ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione involontaria e vecchiaia.

Perno centrale del tema pensionistico è oggi la riforma Fornero, la quale ha comportato un notevole innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione. Tale riforma (D.L. 201/2011) si caratterizza per la radicale scelta di far convergere tutti gli iscritti alla previdenza pubblica nel sistema contributivo per il calcolo delle prestazioni con requisiti omogenei per l'accesso a vecchiaia ed anticipata. I requisiti per le prestazioni sono automaticamente legati alle variazioni della cosiddetta "speranza di vita". Ad oggi, pertanto, nel triennio 2016/2018 il trattamento previdenziale potrà essere riscosso con 66 anni e 7 mesi (questa è l'età richiesta per la generalità dei lavoratori).

Una particolarità importante riguarda, per il biennio 2016/2017, le lavoratrici dipendenti del settore privato, le quali accederanno alla pensione di vecchiaia a 65 anni e 7 mesi, mentre quelle autonome a 66 anni e un mese.

Dal 1° gennaio 2018 però il requisito sarà unificato a 66 anni e sette mesi a prescindere dal genere e dal settore di appartenenza.

In base alle stime fatte nel 2011, innalzandosi le speranze di vita, nel 2019 si potrebbe salire addirittura a 66 anni e 11 mesi e dal 2021 occorreranno 67 anni per tutti per andare in pensione.

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia, più precisamente, dovrà risultare perfezionato il requisito assicurativo (pari a 20 anni) oltreché quello anagrafico. Al fine di incrementare la pensione, previo accordo col datore di lavoro, è stata altresì prevista la possibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa fino a 70 anni.

C'è però una eccezione molto importante che riguarda le lavoratrici dipendenti del settore privato alla data del 28 dicembre 2011 e nate entro l'ultimo giorno dell'anno 1952. Se esse entro il dicembre 2012 hanno maturato almeno 20 anni di contributi, l'accesso alla pensione si verifica ad un'età non inferiore a 64 anni. Tal requisito va sempre adeguato alla speranza di vita (sette mesi in più fino al dicembre 2018).

Come dicevamo prima con la riforma Fornero, dal 1° gennaio 2012, il sistema di calcolo delle prestazioni è per tutti il medesimo: il metodo contributivo.

Nel metodo di calcolo contributivo, la pensione è collegata ai contributi accumulati e all'età di pensionamento.

Il metodo contributivo che veniva già applicato ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995, oggi si applica anche nei confronti di quei lavoratori che entro il 31 dicembre 1995 vantavano almeno 18 anni di contributi e che per effetto della riforma (L. 335/95 "riforma Dini") ne erano stati esclusi. Per i lavoratori dipendenti le contribuzioni versate corrispondono al 33% delle retribuzioni percepite durante la vita lavorativa e rivalutate per l'indice PIL calcolato dall' ISTAT.

Una domanda che spesso ricorre nei pensieri dei lavoratori è quella relativa alla validità dei periodi lavorati post età della vecchiaia per il contributivo. Con la riforma Fornero i coefficienti di trasformazione arrivano ora a 70 anni. In base invece alla riforma che ci fu nel 1995, per le pensioni determinate con il contributivo, il coefficiente di trasformazione si fermava al 65° anno di età. Con la riforma Fornero è importante altresì sottolineare come ogniqualvolta si dovesse generare un aumento dell'aspettativa dell'età anagrafica di almeno un anno, sarà prevista l'estensione del calcolo del coefficiente anche per un'età superiore ai 70 anni.

Per concludere il nostro quadro relativo alla pensione è importante accennare alla pensione cd. "anticipata". Occorre premettere che con la riforma Fornero, anche gli anni successivi al quarantesimo contribuiscono a far aumentare la pensione.La pensione anticipata è erogata nei confronti dei lavorati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, agli iscritti alla gestione separata INPS, a coloro che sono iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti e artigiani) ai fondi sostitutivi ed è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.

Tale pensione anticipata èstata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 e più precisamente dall'art. 24 della Legge Fornero in sostituzione dal medesimo anno della pensione di anzianità con l'abbinamento di un sistema di disincentivazione che si realizza attraverso una riduzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni dal D.L. 201/11.

Ultima modifica il 26 Maggio 2017