Lavoro

04 Maggio 2023

Reclutamento Allievi Carabinieri in ferma Quadriennale: abbassato il limite di età. Riunione del 12 maggio 2023.

In data 2 maggio 2023 è stato pubblicato il bando del Comando dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 3.763 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Tra i requisiti d’accesso previsti c’è anche quello di non aver superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età. Possono infatti partecipare ai sensi dell’art. 2, punto 2 del bando in parola i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4: 1.siano volontari in ferma prefissata in servizio da almeno sei mesi con età non superiore a ventotto anni; 2.siano volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a ventotto anni; 3.i cittadini italiani che in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età (…) Riteniamo che l’abbassamento del limite di età da 28, a 26 sino a 24 anni riportato dall’art. 2, costituisca una palese disparità di trattamento che andrebbe a premiare i più giovani a scapito dei candidati più meritevoli che, tuttavia, abbiano un età superiore al quella prevista dal…
TFA SOSTEGNO – ammessi a titolo definitivo i nostri ricorrenti. respinta la revocazione del ministero sul principio del consolidamento.
Pubblicato in Lavoro
02 Settembre 2022

TFA SOSTEGNO – ammessi a titolo definitivo i nostri ricorrenti. respinta la revocazione del ministero sul principio del consolidamento.

Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso per i nostri ricorrenti che avevano partecipato al percorso di formazione per la specializzazione sul sostegno ( TFA sostegno) riportando il cosiddetto consolidamento delle loro posizioni. Il Ministero chiedeva ex art. 106 c.p.a. la riforma della decisione per un vizio revocatorio, precisamente nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 4 comma 2-bis del d.l. del 30 giugno 2005 n. 115 (conv. Legge 2005 n. 168). Il Ministero sosteneva anche che non fosse stata valutata la circostanza che i ricorrenti non fossero in possesso dei titoli idonei per partecipare alla selezione del TFA sostegno. La sentenza oggetto di revocazione sosteneva, correttamente, la possibilità di consolidare le posizioni e ottenere l’abilitazione anche in assenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. I ricorrenti erano stati comunque ritenuti abilitati, a prescindere dalla circostanza se possedessero o meno il titolo per partecipare al concorso. La VII Sez. del Consiglio di Stato conferma con sentenza del 01.09.2022, Presidente Lipari ed Estensore Sergio Zeuli, il principio del consolidamento per i ricorsi universitari a numero chiuso rigettando la revocazione su una sentenza della VII Sez. del Consiglio di…
Il Tar del Lazio accoglie le tesi del militare in materia di sanzioni disciplinari e detta i criteri da applicarsi per l’irrogazione delle stesse
Pubblicato in Lavoro
19 Maggio 2022

Il Tar del Lazio accoglie le tesi del militare in materia di sanzioni disciplinari e detta i criteri da applicarsi per l’irrogazione delle stesse

Con ricorso depositato, dallo studio Bonetti – Delia & Partners, innanzi il TAR Lazio, sede di Roma, si impugnava l’irrogazione della sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per il militare per la presunta violazione dell’articolo 1517 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM). Il TAR adito motiva l’annullamento della sanzione impugnata ripercorrendo i criteri che l’Amministrazione deve adottare in materia disciplinare. In primis il ricorrente deduceva la violazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa. L’articolo 1398 cod. ord. mil. stabilisce che “Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo (...) a) dalla conoscenza dell’infrazione (...)”. Il Collegio precisa che “La concreta portata della locuzione “senza ritardo” è stata chiarita dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di affermare che il lasso di tempo intercorrente tra il fatto e la contestazione deve essere valutato in concreto, tenuto conto degli elementi caratterizzanti le singole fattispecie, nel rispetto della regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1296). Tale N. 02838/2021 REG.RIC. regola “postula il contemperamento dell’esigenza dell’Amministrazione ‘di valutare con ponderazione il comportamento dell’incolpato sotto il profilo disciplinare’…
Domande di riconoscimento del titolo estero: azione avverso il silenzio.
Pubblicato in Lavoro
12 Gennaio 2022

Domande di riconoscimento del titolo estero: azione avverso il silenzio.

Molti docenti hanno inoltrato al Ministero competente l’apposita domanda di riconoscimento del titolo, sia relativo alla materia, sia alla specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/U. Tuttavia, a fronte dell’inoltro dell’istanza di riconoscimento, non è seguita alcuna risposta da parte del Ministero che di fatto continua a serbare un illegittimo silenzio. È noto difatti che il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento inerte che si manifesta a fronte di uno specifico obbligo di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso di specie si è dinanzi a un silenzio c.d. inadempimento, in quanto collegato ad un specifico obbligo a carico della P.A. di provvedere in ordine all’adozione dell’atto finale. A parere dello studio è possibile, per coloro che non abbiano ricevuto una risposta espressa all’istanza, presentare, fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, apposita azione giudiziale ex art. 117 cpa al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che imponga al Ministero di pronunciarsi sulle istanze inevase. In merito alla tipologia di ricorso da intraprendere lo studio consiglia l’azione di natura individuale in luogo…
Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva introdotto dal Decreto Fiscale
Pubblicato in Lavoro
23 Dicembre 2021

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva introdotto dal Decreto Fiscale

Con L’art. 13 della legge n. 215/2021 in vigore dal 21 dicembre 2021, (cd. “Decreto Fiscale”) ai fini del contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale del lavoro da parte del datore di lavoro, per tutte le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. La legge di conversione, dispone, in caso di violazione di quanto sopra descritto, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le modalità di tale comunicazione preventiva sono analoghe alle modalità operative previste per il “lavoro intermittente”. La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata dal committente tramite sms o tramite posta elettronica, all’ispettorato del lavoro competente per territorio, e dovranno essere forniti i dati del committente, del lavoratore, i rispettivi codici fiscali e data di inizio e data di fine del periodo in cui viene svolta la prestazione di lavoro. Con il decreto entrano in vigore anche nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo,…
CONSIGLIO DI STATO: SÌ ALL’AMMISSIONE DEI MEDICI AI POSTI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.
Pubblicato in Lavoro
23 Marzo 2020

CONSIGLIO DI STATO: SÌ ALL’AMMISSIONE DEI MEDICI AI POSTI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

Il Consiglio di Stato prosegue ad accogliere i ricorsi dei medici specializzandi patrocinati dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia. Il massimo organo della Giustizia Amministrativa, con plurimi provvedimenti favorevoli, si è espresso ai fini dell’ammissione dei medici ai posti delle scuole di specializzazione, da anni vacanti e mai riassegnati, riconoscendo dunque come non procrastinabile la necessità di procedere ad un aumento degli specializzandi.  Nei provvedimenti resi difatti appare diretto il riferimento all’attuale emergenza sanitaria Covid-19, che vede impegnato tutto il personale medico e sanitario del Paese, ed alla conseguente esigenza di reclutare immediatamente ulteriori medici. In particolare, il G.A. fa leva sul recente D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) che, all’art. 1, primo comma, lett. a), stabilisce che si proceda “al reclutamento delle professioni sanitarie, (…), nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie (…), conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo…
IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE CON SENTENZA IL NOSTRO RICORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO DI UNA RICORRENTE IN VIRTU’ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Pubblicato in Lavoro
20 Giugno 2019

IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE CON SENTENZA IL NOSTRO RICORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO DI UNA RICORRENTE IN VIRTU’ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Con sentenza l’On.le T.A.R. del Lazio ha accolto il nostro ricorso finalizzato alla partecipazione al concorso straordinario previsto dall’art. 4, co. 1-quater del DL 87/2018, confermando l’ordinanza del 21 febbraio, con la quale il T.A.R. del Lazio consentiva ad una nostra ricorrente l’ammissione con riserva alla procedura selettiva di carattere straordinario. Si vuole evidenziare l’importanza di questa pronuncia, trattandosi del primo provvedimento attraverso il quale il T.A.R. consente ad una ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale di carattere straordinario finalizzata al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Il caso di specie concerne l’anzidetto intervento legislativo che prevede tra i requisiti necessari per l’accesso al concorso straordinario lo svolgimento, nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali, considerandosi svolta una annualità purché il servizio abbia avuto una durata di 180 giorni o sia stata prestato ininterrottamente da febbraio fino agli scrutini finali, previsti per il mese di giugno.    Nello specifico, la ricorrente, dopo aver svolto giorni e giorni di servizio per l’anno scolastico 2007-2008, prendeva prima servizio presso un Istituto Scolastico dal gennaio al febbraio del 2017, per poi riprenderlo, dopo…
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI 654 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA STATO: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL NOSTRO RICORSO.
Pubblicato in Lavoro
06 Giugno 2019

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI 654 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA STATO: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL NOSTRO RICORSO.

Si continua a parlare di ricorsi per il reclutamento delle Forze di Polizia. Questa volta il Tar del Lazio si è pronunciato sulla questione relativa al contenuto motivazionale della valutazione espressa dalla commissione esaminatrice durante la prova psico-fisica di un nostro ricorrente. La commissione aveva escluso il candidato dalla prova per “tratti d’ansia libera e somatizzata in soggetto con aspetti di personalità dipendente a rilevanza clinica”, una valutazione, quest’ultima, ritenuta dagli Avvocati Bonetti e Delia, illogica ed irragionevole. Per dimostrare ciò, si sono prodotte perizie mediche ad hoc, si è censurato l’iter motivazionale del provvedimento di idoneità. Dunque, in virtù delle doglianze rappresentate,  il  Giudice Amministrativo ha disposto “una nuova verificazione medica, ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione”. In altri termini, il Giudice amministrativo ha concesso la ripetizione disponendo nuovi accertamenti nei confronti del ricorrente. Trattasi di un risultato importante, da considerarsi quale punto di partenza per l’effettiva tutela di tutti i partecipanti ad uno dei tanti concorsi pubblici.  
Un quadro di accesso alla pensione: sistema di calcolo, requisiti ed eccezioni
Pubblicato in Lavoro
26 Maggio 2017

Un quadro di accesso alla pensione: sistema di calcolo, requisiti ed eccezioni

Le pensioni sono da sempre oggetto di discussioni, dubbi, manovre e contromanovre. A livello costituzionale è l'art. 38 che sancisce il diritto