Altri diritti

Il Consiglio di Stato sul valore delle lauree vecchio ordinamento: gli insegnanti possono partecipare ai concorsi ordinari
Pubblicato in Altri diritti
È stato definitivamente annullato il provvedimento del MIM che aveva escluso un’insegnante dal concorso ordinario docenti in quanto in possesso di laurea vecchio ordinamento ritenuta valida per l’inserimento nelle graduatorie ma non più per la partecipazione ai concorsi. La docente, laureata nel 1992, ha sempre insegnato regolarmente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione come docente abilitata. Solo dopo la partecipazione al concorso di cui al D.D. n. 499/2020, il Ministero le notificava il provvedimento di esclusione, ritenendola non abilitata, a seguito delle modifiche legislative introdotte a partire dal D.P.R. n. 19/2016. Eppure le disposizioni legislative precedentemente emanate dichiaravano in maniera inequivocabile che il titolo fosse abilitante e valido per la partecipazione ai concorsi ordinari. Il Consiglio di Stato, analizzata la questione, ha ritenuto di accogliere le ragioni della docente affermando che “occorre tenere adeguatamente conto del carattere speciale delle pregresse disposizioni in tema di equipollenze (disposizioni che, nel caso in esame, ammettevano l’equiparazione fra il titolo di studio posseduto dalla ricorrente e quello espressamente richiesto ai fini della partecipazione alla procedura all’origine dei fatti di causa). Ciò consente di definire la presente vicenda in applicazione del generale principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali. L’appello, pertanto, va accolto”.…
Il TAR Lazio dichiara illegittima la modifica del Regolamento COA Roma e la nomina dei tre Vicepresidenti
Pubblicato in Altri diritti
Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma. Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente. Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo. Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione. I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata…
Bando trasferimenti Università di Foggia: il Tar Bari ravvisa l’illegittimità dei criteri. Nei trasferimenti deve essere considerato il solo merito.
Pubblicato in Altri diritti
L’Università degli Studi di Foggia emanava il “Bando trasferimento Studenti – Corsi di laurea Area Medica – a.a. 2023/2024” tramite il quale metteva a disposizione 49 posti da coprire mediante procedura di trasferimento. Con la pubblicazione delle graduatorie di merito si aveva contezza dell’illegittimità dei criteri adoperati dalla Amministrazione nella redazione delle stesse; difatti i candidati erano suddivisi in due graduatorie a seconda della provenienza da Ateneo nazionale o straniero con postergazione di questi ultimi rispetto ai primi. A tal riguardo, plurimi studenti proponevano ricorso avverso le citate graduatorie innanzi al TAR competente e il Tar accoglieva il nostro ricorso. Il 21 febbraio 2024, il TAR per la Puglia, sede di Bari, pronunciandosi con Ordinanza n. 101/2024 statuiva che: “Considerato, infatti, che la graduatoria impugnata dalla ricorrente non appare in linea con il principio della valutazione del merito per come interpretato, nella materia dei trasferimenti universitari, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015; considerato che il medesimo provvedimento appare essere, altresì, caratterizzato da una dubbia conformità al principio di libera circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei capitali così come delineato dalla normativa nazionale e dall’art. 3, par. 2, del TUE e dall’art. 21 del TFUE”. Il Collegio dunque,…
Reclutamento allievi carabinieri. Non idoneità fisica per imperfezione e infermità. Il TAR Lazio annulla con sentenza gli atti impugnati e accoglie il nostro ricorso.
Pubblicato in Altri diritti
L’interessato lamentava inizialmente l’esclusione dal concorso per “il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” a causa di una pregressa malattia dalla quale era guarito prima che si sottoponesse agli accertamenti psico-fisici previsti dal concorso de quo. La Commissione medica fondava l’esclusione del candidato sull’art. 582, lettera G. punto 1, del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 in maniera acritica senza neanche chiedere ulteriore documentazione medica al candidato o l’effettuazione di altri esami specialistici per verificarne la reale idoneità. Il TAR Lazio dapprima con decreto monocratico, successivamente confermato con ordinanza, consentiva al ricorrente di proseguire l’iter concorsuale e sostenere dunque anche i colloqui finali per la valutazione psicologica che lo stesso superava con successo. Successivamente veniva disposta verificazione sulle condizioni fisiche del ricorrente. Il TAR Lazio, infine, con sentenza n. 2425/2024 del 08/02/2024 accoglieva tutte le doglianze del ricorrente annullando gli atti impugnati ivi compresa la graduatoria finale di merito. Nella richiamata sentenza si legge: “Il ricorrente denuncia l’illegittimità del predetto provvedimento, nonché della graduatoria impugnata con motivi aggiunti per illegittimità derivata, in quanto viziati da eccesso di potere ed illogicità nonché travisamento di fatto da parte dell’Amministrazione, che avrebbe fondato le proprie decisioni sull’erroneo presupposto della persistenza…
I posti liberi vanno assegnati ai soli ricorrenti che li hanno reclamati e hanno titolo a scavalcare chi non ha agito.
Pubblicato in Altri diritti
Il Consiglio di Stato con sentenze n. 9246/2022 e 9224/2022, pubblicate il 27 ottobre 2022, ha chiarito alcuni principi importanti del processo amministrativo. Nel dettaglio, il Consiglio di stato ha affermato alcuni importanti corollari che derivano dalla qualificazione del processo amministrativo come giurisdizione di tipo soggettivo. La questione oggetto della sentenza investe il delicato tema dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo nell’ambito di una procedura concorsuale. Il Tar Lazio, infatti, aveva ritenuto che in ipotesi di accoglimento di un motivo di ricorso relativo all’impugnazione di una clausola del bando illegittima, l’amministrazione dovrà procedere all’estensione dei benefici di tale annullamento in favore di tutti i concorrenti presenti nella graduatoria e non solo nei confronti di coloro che hanno tempestivamente impugnato la clausola illegittima, con conseguente effetto favorevole dell’impugnazione erga omnes. I giudici d’appello, hanno ritenuto illogica e contraddittoria la decisione del Tar Lazio, poiché in contrasto con alcuni principi cardine del processo amministrativo. In primis, con la previsione di termini decadenziali nell’ambito del processo amministrativo, che di fatto impedisce ai cointeressati di poter trarre giovamento dal ricorso proposto da altri soggetti. I giudici hanno, inoltre, basato la propria decisione argomentando anche sulla base dell’interesse pubblico sotteso, atteso che si realizzerebbe un pregiudizio…
L’accertamento dell’idoneità fisica dell’insegnante può essere avviato prima del superamento dell’anno di prova.
Pubblicato in Altri diritti
Il Tribunale Ordinario di Lanciano, in veste del Giudice del Lavoro, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare dell’insegnante per essere rimasta assente dall’attività di lavoro stante l’inidoneità lavorativa. In esecuzione della sentenza ad oggi la nostra ricorrente non solo è stata sottoposta a nuova visita medica collegiale con esito positivo, ma ha ottenuto la reintegra sul posto di lavoro e l’assegnazione alle differenti mansioni amministrative sino a nuovo accertamento medico. La ricorrente dopo aver sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato ed essere stata sottoposta a visita di accertamento medica veniva assegnata a mansioni alternative per due anni. Allo scadere del periodo indicato dalla Commissione medica, nonostante le numerose richieste, la dirigente scolastica reputava di non dover richiedere nuovo accertamento medico e chiedeva la prestazione lavorativa all’insegnate nonostante la non verifica delle idoneità fisica e nonostante le note condizioni di salute della stessa. L’insegnante veniva licenziata per non aver prestato servizio. In giudizio il Ministero difendeva l’operato del Dirigente scolastico in forza del dato letterale dell’articolo 3 del DPR 171/2011 e di precedenti giurisprudenziali, secondo cui la verifica dell’idoneità al servizio può essere attivata solo al termine del superamento del periodo di prova; per il Ministero quindi non sussisteva…
TAR Lazio: sussiste il diritto all’accesso di esposti alla base di attività di indagine della P.A.
Pubblicato in Altri diritti
Con sentenza del 16 maggio 2022, la sez. V del TAR del Lazio si è pronunciata su un ricorso, patrocinato dallo studio legale Bonetti & Delia, volto all’annullamentodel diniego di ostensione opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso agli atti formulata da un privato ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990. La vicenda traeva origine da un procedimento di restituzione di somme asseritamente percepita a titolo di indebito da parte del cittadino. L’Amministrazione evadeva una prima istanza di accesso agli atti formulata dal cittadino e dall’analisi della documentazione fornita emergeva come l’indagine istruttoria a carico del privato fosse stata avviata dalla P.A. soltanto a seguito di una segnalazione anonima. Pertanto, il cittadino inoltrava un’ulteriore istanza di accesso agli atti al fine di conoscere tale segnalazione, costituendo la stessa presupposto logico e giuridico della richiesta di restituzione delle somme richieste. L’Amministrazione non consentiva l’accesso a quanto richiesto, in quanto non riteneva sussistente un interesse diretto, attuale e concreto all’accesso dei documenti, avendo l’interessato, sia con diverse note difensive sia con autonomo ricorso al TAR con cui veniva impugnata la richiesta restitutoria, dimostrato di essere in piena cognizione delle motivazioni sulla base delle quali si procedeva alla revisione delle somme…
IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO IN APPELLO E CONDANNA IL MINISTERO A SVELARE I DOCUMENTI SUL CONCORSO TEST DI MEDICINA
Pubblicato in Altri diritti
Il T.A.R. Lazio si è pronunciato in merito ai quiz somministrati ai 60.000 aspiranti ai corsi di Medicina e Odontoiatria del settembre 2021 statuendone la correttezza. Pertanto gli appellanti agivano in giudizio contro il MUR per l’accesso ai documenti relativi ai procedimenti di determinazione dell’offerta normativa al predetto corso di laurea. Il giudice di prime cure si pronunciava negativamente in merito alla richiesta di ostensione avanzata dagli allora ricorrenti fondando la propria statuizione sulla mancata dimostrazione del «nesso di “strumentalità” necessario affinché si configuri l’interesse conoscitivo che sta alla base degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990»; più nello specifico, ad avviso del giudice amministrativo non era evincibile «la necessaria corrispondenza» tra l’«ampia documentazione richiesta» e l’«esigenza difensiva» ad essa relativa, prospettata dai ricorrenti in modo generico». In riferimento al citato “nesso di strumentalità” v’è da considerare che debba accettarsi una nozione ampia di strumentalità, volta alla finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la…
ASN: Tar Lazio, criterio del primo ultimo nome non sempre sufficiente a motivare apporto individuale del candidato
Pubblicato in Altri diritti
Cade uno dei criteri più noti alla comunità scientifica per la verifica dell’apporto individuale nelle pubblicazioni con più autori. Come è noto, e come anche nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per Professore di prima fascia sottoposta al T.A.R. Lazio era avvenuto, “ai fini della valutazione verrà tenuto conto del criterio della proprietà intellettuale dei lavori presentati (authorship) basata sulla posizione del nome del candidato fra gli autori della pubblicazione; in particolare primo, ultimo (o co-primo dichiarato nel lavoro) o autore corrispondente”. In ricorso, tuttavia, si era sostenuto che non sempre tale criterio rappresenta una corretta bussola di sistema giacché, anche attraverso altri indici, l’autore può dimostrare il suo contributo rilevante smentendo quello ordinariamente utilizzato. Il T.A.R. ha aderito a tale tesi. “Orbene, pur ammettendosi che il “posizionamento” del contributo possa assumere, nei giudizi della Commissione, valenza sintomatica dell’apporto dell’autore nei lavori in collaborazione, ai sensi dell’articolo 4 lettera b) del regolamento, deve tuttavia escludersi che la Commissione possa addivenire ad un giudizio complessivo sfavorevole sulle pubblicazioni sulla base di quest’unico parametro, specie se il contributo dell’autore è comunque individuabile attraverso diversi criteri”. Se, come siamo riusciti a dimostrare in giudizio, “il contributo individuale del ricorrente è oggettivamente accertabile anche…