Istruzione

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01 Ottobre 2025
Polizia di Stato. Illegittimo il giudizio di inidoneità permanente al servizio se contraddittorio e privo di adeguata istruttoria: il TAR Bologna annulla il provvedimento e rimette la valutazione all'Amministrazione
Con la sentenza n. 1129/2024, pubblicata il 30 settembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di un agente della Polizia di Stato, annullando i provvedimenti con cui era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio. La pronuncia si rivela di notevole interesse in quanto riafferma i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione, censurando un'istruttoria carente e una motivazione illogica e contraddittoria alla base del giudizio medico-legale. La vicenda processuale. La controversia trae origine dalla vicenda di un agente della Polizia di Stato rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti che, a seguito di un sinistro stradale e del rinvenimento di farmaci prescritti nel suo veicolo, veniva sottoposto a visita psichiatrica. Dopo un periodo di inidoneità temporanea, in cui comunque il ricorrente ha seguito un percorso terapico, numerosi accertamenti sanitari, sia da parte di strutture militari che di specialisti privati, attestavano comunque un progressivo e costante miglioramento, fino alla completa remissione della presunta patologia e alla sospensione totale della terapia farmacologica. La Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale giudicava l'agente "NON IDONEO permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato", pur ritenendolo idoneo ai ruoli civili. Il…

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26 Marzo 2025
Il TAR accoglie ancora i ricorsi sul riconoscimento dei titoli esteri. Ne parliamo il 14 aprile 2025 con illustri esperti della materia
Mentre il MIM continua a rigettare le istanze di riconoscimento dei titoli esteri dei docenti di sostegno e continua a temporeggiare sui percorsi INDIRE, il TAR Lazio continua a riconoscere le ragioni dei ricorrenti, accogliendone le domande cautelari. Il TAR Lazio, differentemente dall’Amministrazione, si riporta nuovamente ai principi dell’Adunanza Plenaria in materia facendo riferimento alla necessità di una comparazione esaustiva del percorso formativo per garantire coerenza con i principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali. Il G.A., inoltre, conferma che l’Amministrazione debba compiere una valutazione effettiva e non superficiale, che prenda in considerazione la formazione svolta dai ricorrenti e le esperienze lavorative maturate negli ambiti di riferimento del titolo. “La lunga e complessa questione del riconoscimento dei titoli esteri per l’esercizio della professione docente in Italia è da tempo al centro della nostra dell’attenzione” commenta l’Avvocato Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia. “Il TAR ha confermato, come già accaduto in altre circostanze, la validità delle posizioni degli insegnanti, che attualmente solo attraverso le azioni giudiziarie riescono a vedere tutelati i loro diritti e le loro posizioni lavorative". Sul punto in data 14 aprile 2025, dalle ore 13:30 alle ore 16:30, l’Avv. Michele Bonetti sarà relatore nel seminario “Diritto…

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17 Marzo 2025
Accesso al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica: il bando è illegittimo. Ammessi i ricorrenti.
Il TAR dell’Aquila con ordinanza n. 62/2025 ha accolto il ricorso degli studenti che chiedevano l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi dell’Aquila. In particolare, l’iscrizione al corso di laurea Magistrale in Psicologia Clinica veniva subordinata alla partecipazione ad una procedura di valutazione del curriculum. Pertanto, i ricorrenti venivano esclusi dal corso di laurea ambito esclusivamente in virtù della durata del percorso di studi triennale e dei voti conseguiti in alcuni esami, criterio che veniva censurato nel ricorso. Si censurava, altresì, la presenza di posti rimasti liberi e non coperti. L’Ateneo da un lato ha previsto una modalità di selezione che stride con quella che dovrebbe essere una naturale prosecuzione del percorso di studi, essendo gli studenti tutti in possesso di una laurea triennale,dall’altro latonel prevedere tale tipo di modalità accesso, ha completamente stravolto la disciplina prevista ai sensi della legge 264 del 1999, discostandosi dai dettami in materia di accesso programmato e prevedendo modalità di accesso assolutamente illegittime. Fulcro della decisione del TAR è proprio l’accoglimento del motivo di diritto in cui si contestavano le modalità di accesso ai corsi di laurea in parola. In particolare il Collegio statuiva che “l’accesso ai corsi…

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07 Marzo 2025
Riscatto ai fini pensionistici. Il TAR dichiara il diritto del ricorrente a riscattare gratuitamente gli anni di laurea e condanna il Ministero della Difesa alle spese legali.
Il TAR per la Basilicata con sentenza n. 139/2025 del 25 febbraio 2025 si è pronunciato sull’accertamento del diritto a riscattare gratuitamente gli anni di laurea ai sensi dell’art. 32 DPR n. 1092/1973. In particolare il ricorrente chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento dei 5 anni della durata legale del Corso di Laurea in Ingegneria Civile. La norma oggetto del contenzioso, rubricata “Studi superiori richiesti agli ufficiali”, recita che “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laureasi computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.” Dunque, al fine di poter far valere il diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici, bisogna possedere la qualifica di ufficiali in servizio permanente effettivo per la cui relativa nomina viene richiesta la laurea. Nonostante il possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione non riconosceva il diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici. Secondo l’Amministrazione, la disposizione in esame sarebbe “applicabile solo ai nuovi arruolati” e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato che siano transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio…

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07 Marzo 2025
Riscatto ai fini pensionistici. Il TAR dichiara il diritto del ricorrente a riscattare gratuitamente gli anni di laurea e condanna il Ministero della Difesa alle spese legali.
Il TAR per la Basilicata con sentenza n. 139/2025 del 25 febbraio 2025 si è pronunciato sull’accertamento del diritto a riscattare gratuitamente gli anni di laurea ai sensi dell’art. 32 DPR n. 1092/1973. In particolare il ricorrente chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento dei 5 anni della durata legale del Corso di Laurea in Ingegneria Civile. La norma oggetto del contenzioso, rubricata “Studi superiori richiesti agli ufficiali”, recita che “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laureasi computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.” Dunque, al fine di poter far valere il diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici, bisogna possedere la qualifica di ufficiali in servizio permanente effettivo per la cui relativa nomina viene richiesta la laurea. Nonostante il possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione non riconosceva il diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici. Secondo l’Amministrazione, la disposizione in esame sarebbe “applicabile solo ai nuovi arruolati” e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato che siano transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio…
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07 Marzo 2025
Riscatto ai fini pensionistici. Il TAR dichiara il diritto del ricorrente a riscattare gratuitamente gli anni di laurea e condanna il Ministero della Difesa alle spese legali.
Il TAR per la Basilicata con sentenza n. 139/2025 del 25 febbraio 2025 si è pronunciato sull’accertamento del diritto a riscattare gratuitamente gli anni di laurea ai sensi dell’art. 32 DPR n. 1092/1973. In particolare il ricorrente chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento dei 5 anni della durata legale del Corso di Laurea in Ingegneria Civile. La norma oggetto del contenzioso, rubricata “Studi superiori richiesti agli ufficiali”, recita che “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laureasi computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.” Dunque, al fine di poter far valere il diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici, bisogna possedere la qualifica di ufficiali in servizio permanente effettivo per la cui relativa nomina viene richiesta la laurea. Nonostante il possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione non riconosceva il diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici. Secondo l’Amministrazione, la disposizione in esame sarebbe “applicabile solo ai nuovi arruolati” e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato che siano transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio…

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27 Febbraio 2025
Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia – il Tar Lazio dispone la rivalutazione del giudizio di non idoneità carente di una adeguata motivazione
L'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552). A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di…

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27 Febbraio 2025
Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia – il Tar Lazio dispone la rivalutazione del giudizio di non idoneità carente di una adeguata motivazione
L'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552). A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di…

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14 Febbraio 2025
Studenti – sanzioni disciplinari - il consiglio di stato sospende la sanzione di 13 giorni di allontanamento dall’ambiente scolastico irrogato dal consiglio di classe e dichiara l’improcedibilità
A seguito di una manifestazione dal carattere politico due diversi gruppi politici studenteschi si scontravano sull’opportunità del contenuto di alcuni manifesti affissi. Il Dirigente Scolastico, convocava alcuni studenti per essere sentiti sui fatti occorsi ed il giorno successivo il Consiglio di Classe comminava la sanzione di allontanamento dall’ambiente scolastico per 13 giorni. Gli studenti ricorrevano innanzi la Giustizia Amministrativa instaurando diversi procedimenti. Il ricorrente rappresentato dallo studio legale Michele Bonetti & Partners deduceva in particolare la violazione della normativa in materia di procedimento disciplinare che aveva comportato la violazione del loro diritto di difesa, nonché la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti verificatisi e per come provati, che oltretutto consisteva nella massima sanzione applicabile e codificata per fatti ben diversi da quelli oggetto di audizione. Il ricorrente lamentava altresì che il Consiglio di Classe avesse deliberato non nella sua composizione più ampia, ma senza un rappresentante degli studenti e uno dei genitori. Il TAR del Lazio inizialmente rigettava, in via cautelare, la richiesta avanzata, ma il Consiglio di Stato con decreto monocratico riformava il provvedimento di primo grado e sospendeva gli atti impugnati. Il Consiglio di Stato così motivava la scelta: “L’addebito disciplinare ascritto all’appellante dall’Istituto scolastico presenta oggettiva gravità,…