Istruzione

Studenti – sanzioni disciplinari - il consiglio di stato sospende la sanzione di 13 giorni di allontanamento dall’ambiente scolastico irrogato dal consiglio di classe e dichiara l’improcedibilità
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A seguito di una manifestazione dal carattere politico due diversi gruppi politici studenteschi si scontravano sull’opportunità del contenuto di alcuni manifesti affissi. Il Dirigente Scolastico, convocava alcuni studenti per essere sentiti sui fatti occorsi ed il giorno successivo il Consiglio di Classe comminava la sanzione di allontanamento dall’ambiente scolastico per 13 giorni. Gli studenti ricorrevano innanzi la Giustizia Amministrativa instaurando diversi procedimenti. Il ricorrente rappresentato dallo studio legale Michele Bonetti & Partners deduceva in particolare la violazione della normativa in materia di procedimento disciplinare che aveva comportato la violazione del loro diritto di difesa, nonché la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti verificatisi e per come provati, che oltretutto consisteva nella massima sanzione applicabile e codificata per fatti ben diversi da quelli oggetto di audizione. Il ricorrente lamentava altresì che il Consiglio di Classe avesse deliberato non nella sua composizione più ampia, ma senza un rappresentante degli studenti e uno dei genitori. Il TAR del Lazio inizialmente rigettava, in via cautelare, la richiesta avanzata, ma il Consiglio di Stato con decreto monocratico riformava il provvedimento di primo grado e sospendeva gli atti impugnati. Il Consiglio di Stato così motivava la scelta: “L’addebito disciplinare ascritto all’appellante dall’Istituto scolastico presenta oggettiva gravità,…
TAR LAZIO: Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale in virtù del principio del libero convincimento del giudice. Accolto il ricorso che censurava l’ambiguità della domanda di inglese.
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Il TAR del Lazio haaccolto il ricorso proposto da una ricorrente esclusa dal concorso indetto dal Ministero per gli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale per il reclutamento di 381 assistenti amministrativi per non aver superato la prova scritta. In particolare, la candidata con ricorso patrocinato dallo studio legale Bonetti & Delia lamentava l’illegittimità di un quesito di lingua inglese, estremamente ambiguo per la presenza di una pluralità di risposte corrette, tra le quali quella prescelta dalla candidata, ritenuta erronea dalla commissione di concorso. Al fine di avvalorare la tesi della ambiguità del quesito la ricorrente produceva in atti una perizia tecnica al fine di dimostrare l’errore di fatto in cui era incorsa la Commissione nel corso della redazione e correzione dei questi. In ragione di ciò, il TAR del Lazio, ha accolto il ricorso riconoscendo l’ambiguità della domanda rilevando comela ricorrente “abbia adeguatamente dimostrato ciò per mezzo della consulenza tecnica di parte agli atti, giacché fondata su solide basi argomentative e suffragata da sicuri riferimenti a fonti qualificate.” Inoltre, mediante tale provvedimento, il Collegio ha preso posizione sulla ammissibilità della perizia di parte al fine del convincimento del giudice nei giudizi aventi ad oggetto il sindacato delle valutazioni tecnico/discrezionali…
Anni Successivi al primo: Il TAR Torino ammette il candidato escluso al III anno di corso.
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Il TAR Torino si è pronunciato su un ricorso, patrocinato dallo Studio Legale Bonetti & Delia, proposto da un ricorrente che era stato escluso dalla procedura per il trasferimento ad anni successivi al primo di Medicina e Chirurgia nonostante fosse già laureato in Odontoiatria presso lo stesso Ateneo. Con un articolato ricorso, era stata evidenziata l’illogicità della procedura che si limitava a valutare ai fini dell'ammissione solo alcuni specifici esami – individuati dal bando - e non tutta la carriera pregressa del candidato nella sua interezza. Tale illogicità risultava inoltra manifesta dalla circostanza che gli esami non valutati ai fini dell’ammissione sarebbero stati comunque convalidati successivamente all’immatricolazione. Il TAR piemontese, preso atto della irragionevolezza dei criteri di valutazione ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa del ricorrente, soprattutto tenendo conto del bilanciamento tra i pericula contrapposti. In particolare, il G.A. ha ritenuto dovesse prevalere l’interesse del ricorrente ad essere ammesso a frequentare le lezioni universitarie degli anni di corso fino al terzo piuttosto che l’interesse dell’Università a non far accedere ai corsi di studio studenti in eccedenza rispetto al numero chiuso. Inoltre, nel caso esaminato era stato evidenziato come in ragione dell’arbitrario restringimento dei criteri di selezione dei candidati fossero rimasti…
Escluso dal Concorso per le forze armate per alterazione della massa corporea: il TAR dispone la verificazione
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Il TAR del Lazio ha disposto la verificazione per un candidato del concorso Allievi agenti della Polizia di stato che era stato escluso per alterazione della massa corporea. In particolare, il candidato in sede di accertamento psicofisico veniva valutato come inidoneo e dunque veniva escluso dal concorso per eccesso ponderale di indice di massa corporea e percentuale di massa grassa superiore ai limiti. Su indicazione dello Studio legale, a pochi giorni dallo svolgimento di tale prova si sottoponeva allo stesso esame presso struttura sanitaria nazionale, risultando idoneo. In ragione di ciò, proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del giudizio di inidoneità poiché fondato su un errore da parte della commissione, dimostrato per l’appunto dalla discrepanza tra il verbale di inidoneità e il referto ospedaliero. Il Giudice Amministrativo, preso atto di quanto sopra, ha disposto la verificazione incaricando di tale rivalutazione la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma che dovrà provvedere all’accertamento dell’altezza, del peso e dei valori di massa grassa del ricorrente, specificando conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato. In sede di verificazione, il ricorrete è stato valutato idoneo e quindi sarà riammesso all’iter concorsuale. Lo studio legale offre assistenza a tutti…
Carabinieri – note caratteristiche – il TAR del Lazio annulla la valutazione del carabiniere fatta con le c.d. note caratteristiche
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Al ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per il militare per la presunta violazione dell’articolo 1517 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM). Le note caratteristiche venivano in primis impugnate in via gerarchica con esisto negativo che veniva impugnato, a sua volta, innanzi il TAR Lazio. Il ricorrente lamentava in primis la violazione dell’articolo 694 TUOM al comma 1 stabilisce chiaramente che “i documenti caratteristici non contengono alcun riferimento ai procedimenti penali e disciplinali” e poi eccepiva: violazione dell’articolo l’art. 688 del d.P.R. 90/2010 per violazione del principio di tempestività ed in quanto i fatti oggetto di procedimento disciplinare si erano verificatisi in altro periodo storico rispetto a quello oggetto di valutazione; contraddittorietà tra le valutazioni inserite nelle c.d. note caratteristiche. Con decisione pubblicata in data 15 novembre 2024 il TAR del Lazio accoglieva le ragioni del Carabiniere ed annullava anche le c.d. note caratteristiche rilevando il difetto di una adeguata motivazione, alla luce del fatto che tra il giudizio finale e quelli singoli non vi era armonicità. “Con il giudizio finale sintetico, infatti, al ricorrente è stata attribuita la valutazione di “superiore alla media” di cui all’articolo 1026 del c.o.m., che, come chiarito dalla circolare 23…
Ammissione a medicina: il test si ripete se ci sono irregolarità durante lo svolgimento della prova.
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Il T.A.R. Lazio ha accolto la domanda cautelare promossa nel ricorso patrocinato dal nostro studio legale, per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025. Nella specie, al ricorrente in sede di prova di ammissione veniva consegnato un plico danneggiato e ne chiedeva la sostituzione. Il Responsabile d’aula non sostituiva il plico immediatamente, ma consultava il R.U.P. non presente in loco e, solo successivamente, disponeva la sostituzione del plico danneggiato. Il test continuava, ma la mancata tempestività dell’azione del Responsabile d’aula di concerto con il R.U.P., aveva ridotto il tempo a disposizione del ricorrente per l’esecuzione della prova di circa 10 minuti. Con il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Bonetti e Delia, veniva dunque censurata l’illegittimità delle modalità di svolgimento della prova, lamentando la sottrazione di una parte consistente del tempo totale per lo svolgimento del test. Al ricorrente difatti, che non si è collocato in posizione utile per l’immatricolazione pochissime posizioni, non era stato concesso di recuperare i minuti persi. Alla luce delle deduzioni avanzate nel ricorso il T.A.R. ha previamente ordinato chiarimenti orali da parte dei membri della Commissione e, a seguito delle dichiarazioni rese in sede di camera di…
Nomine GPS. Algoritmo illegittimo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito condannato al risarcimento del danno per oltre 10.000 euro
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Come noto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha affidato ad un algoritmo la gestione del conferimento degli incarichi di supplenza. Tale modalità di assegnazione è stato oggetto di numerosi contenziosi a causa della poca affidabilità del sistema di nomina. Nel caso di specie il docente chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto alla stipula del contratto annuale a tempo determinato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate. Il ricorrente veniva ingiustamente scavalcato in graduatoria da docenti immessi in fascia inferiore, con punteggio più basso rispetto al ricorrente per la medesima classe di concorso. Il docente dunque subiva un pregiudizio in quanto concretamente privato della legittima attribuzione di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23 pur avendone titolo. Il Giudice del lavoro di Napoli con una recente sentenza, riconosce le ragioni del ricorrente, specificando come lo stesso abbia “analiticamente documentato che diversi incarichi a tempo determinato siano stati attribuiti a docenti con punteggi inferiori.” Il Tribunale di Napoli oltre a riconoscere le ragioni del docente, condanna il Ministero a risarcire lo stesso, scavalcato nella graduatoria a causa della palese inaffidabilità del sistema informatizzato di nomina degli incarichi. Sulla base di tali considerazioni il Giudice…
Irragionevolezza e contrarieta’ del decreto ministeriale: il tar del lazio dichiara l’ illegittimita’ del decreto sul tfa
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Con sentenza n. 16280/2024 pubblicata in data 9 settembre 2024, il TAR del Lazio ha riconosciuto l’illegittimità della normativa ministeriale che obbligava gli insegnanti con tre anni di servizio a sostenere le prove scritte e orali per accedere al TFA Sostegno. Si tratta di un’importante decisione, in quanto il TAR con tale pronuncia salvaguarda la posizione di tutti gli insegnanti che lavorano nella scuola e che hanno prestato servizio sul sostegno per almeno tre anni negli ultimi cinque e che ambiscono a prendere parte al T.F.A. per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno. Tale provvedimento è in linea con quanto asserito nel ricorso proposto dal nostro studio legale, volto a sottolineare l’erronea interpretazione della norma propinata dal Ministero che ha dunque contraddetto la ratio dell’art. 18 bis, c. 2, del d.lgs. n. 59 del 2017, normativa di rango superiore. L’articolo oggetto di discordia è difatti l’art. 18 bis al comma 2  del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale prevede che “ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione,…
Decreto salva infrazioni, indennità precari passa da 12 a 24 mensilità.
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In data 16 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n.131 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Il decreto-legge consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. Tra le altre il decreto interviene sull’infrazione n. 2014/24231, con la quale l’Unione Europea ha reputato non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio; direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale italiana non era tale da prevenire e sanzionare adeguatamente i casi di abuso di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico. Prima dell’intervento l’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella…