“Mi amo da morire”: la violenza economica e la Costituzione, gli strumenti legali per restituire i diritti.
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Parlare oggi di violenza di genere, e in particolare di violenza economica, significa confrontarsi con un fenomeno che attraversa il diritto penale, civile, del lavoro, dell’amministrazione pubblica e persino il Governo della professione forense.

È una violenza che non lascia lividi sulla pelle, ma li lascia nelle opportunità negate. Una violenza che non si vede, ma che produce effetti devastanti e che per decenni è rimasta non studiata, non nominata, non riconosciuta. Solo da poco la letteratura, anche internazionale, ha iniziato a considerarla come forma autonoma di abuso. Oggi, la nozione di "violenza economica" ha trovato pieno riconoscimento normativo, ad esempio nella disciplina dell'ammonimento del questore per violenza domestica, che la definisce come uno o più atti di violenza che si verificano all'interno della famiglia (ex multiisTribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara sente. num. 503 del 2022).

I dati ISTAT 2024 ci dicono che nel 64% dei casi la dipendenza economica, l’assenza di autonomia è uno dei principali motivi per cui non viene sporta denuncia.

  1. La cornice costituzionale: il primo argine alla violenza. La nostra Costituzione ha costruito un sistema di garanzie formalmente incompatibile con qualunque forma di sopraffazione economica.
  2. L’Art. 2:tutela i diritti inviolabili della persona, e l’autonomia economica ne è una componente essenziale (l’art. 2 riporta che la Repubblica richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
  3. L’Art. 3: pone il principio della c.d.eguaglianza sostanziale, che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano divenire fonte di discriminazione dell’uguaglianza tra i cittadini.
  4. L’Art. 29 e 30: sullaparità morale e giuridica dei coniugi.
  5. L’Art. 35–37:sulla protezione del lavoro femminile e sulla parità di retribuzione: “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di Lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di Lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
  6. L’Art. 41:l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la dignità umana.

La stessa Corte costituzionale, ha più volte affermato che la libertà economica è componente essenziale per l’esplicazione dell’identità personale (ex multiis C.Cost. sent. nn. 141/2019 e 122/2024). La Suprema Corte ha censurato una presunzione assoluta che negava benefici statali alle vittime di reati in base ai loro legami familiari con soggetti legati alla criminalità, affermando che tale presunzione si configura come uno "stigma per l’appartenenza a un determinato nucleo familiare" (Corte Cost., sentenza n. 122 del 10 luglio 2024). Questo principio è fondamentale: la vittima di violenza economica non può essere giudicata o penalizzata per il contesto familiare da cui cerca di affrancarsi, ma deve essere valutata per la sua condizione individuale, garantendole il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.). La Corte afferma così che la libertà personale non può essere ricondotta alla mera libertà fisica, ma va intesa come la capacità di autodeterminarsi, di compiere scelte non condizionate anche da pressioni economiche. La privazione di mezzi come strumento di controllo. Per la Corte la dignità non è un concetto astratto, ma una condizione concreta; la violenza economica costringe la persona a rimanere in una situazione di abuso, per questo per la sentenza n. 122 la violenza economica è una lesione alla dignità personale.

  1. Il quadro normativo nazionale e internazionale.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domesticaanche nota come Convenzione di Istanbul(approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul), ratificata con Legge n. 77/2013, è il primo strumento internazionale a definire la violenza economica come forma di violenza domestica, imponendo agli Stati obblighi di prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate.

La Convenzione impone così quattro pilastri: prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate. Tuttavia, l'attuazione in Italia resta incompleta, specialmente per quanto riguarda le politiche economiche preventive. L'articolo8 della Convenzione, in particolare, impegna gli Stati a stanziare "risorse finanziarie appropriate per un’adeguata attuazione di politiche integrate", un obbligo la cui effettività è stata oggetto di analisi anche da parte della Corte dei Conti [Deliberazione n. 9/2016/G e Relazione]. La Corte ha rilevato carenze, ritardi e inefficienze nella gestione e nell’erogazione dei fondi destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio; ha poi criticato l’assenza di un monitoraggio sull’uso delle risorse da parte delle Regioni, chiedendo che i fondi giungessero efficacemente ai Servizi a sostegno delle vittime di violenze.

b.1. Il Diritto Penale e il "Codice Rosso" (L. 69/2019)Sebbene il "Codice Rosso" abbia accelerato la trattazione delle denunce, la violenza economica è spesso assorbita in reati più ampi come i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). La Cassazione Penale, sez. III, 19 gennaio 2016, n. 18937, ha chiarito che privare il partner dei mezzi economici necessari integra il delitto di maltrattamenti, qualificando tale condotta come una "grave forma di sopraffazione nella relazione". Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 9 del 2025, ha evidenziato come la vulnerabilità della vittima possa persistere anche dopo la cessazione della convivenza e che quindi il campo di indagine si allarga anche dopo l’allontanamento del soggetto e oltre le mura domestiche.

b.2. Le misure economiche della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza nel triennio 2024-2026. L'esonero è del 100%, fino a un massimo di 8.000 euro annui, per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per 12 mesi (estesi a 18 in caso di trasformazione) per i contratti a termine (LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213).

c. Violenza economica e Diritto del Lavoro. L'autonomia economica è una delle vie di uscite dalla violenza. Il mondo del lavoro è quindi un ambito cruciale per la prevenzione e il contrasto.

La Convenzione OIL (ovvero il trattato internazionale adottato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro)n. 190 ha avuto nell’ambito giuridico una portata innovativa, con la finalità dimirare all’eliminazione della violenza nel mondo del lavoro. Ratificata con Legge n. 4/2021, la Convenzione OIL n. 190 ha introdotto la prima definizione internazionale di "violenza e molestie" nel mondo del lavoro, includendo esplicitamente il danno economico. L'art. 1 definisce tale violenza come: “... un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere”.

Il Tribunale di Roma (sentenza n. 791/2024) ha sottolineato come la detta convenzione abbia arricchito l'ordinamento nazionale, promuovendo un rafforzamento delle tutele per un lavoro dignitoso. L’interessante sentenza concerne un caso in materia di molestie sessuali e licenziamento e stabilisce importanti principi sulla fattispecie di molestia sessuale nell’ambiente di Lavoro, stabilendo che non è necessario che l’atto raggiunga l’intento, ma è sufficiente che la condotta determini un ambiente ostile. Il caso concerneva un collega di lavoro introdotto nel bagno delle donne che avrebbe chiesto se andava bene aspettando la collega prendendola per un braccio. La collega si divincolava e se ne andava. Per il Tribunale la molestia si configura con la mera violazione della dignità del lavoratore, creando un clima offensivo e nel caso di specie venivano ritenuti irrilevanti elementi quali l’assenza di intenzione di offendere e di un pregresso rapporto di confidenzialità.

Cruciale nella Convenzione Oil è l'art. 10, che impegna gli Stati membri a riconoscere gli effetti della violenza domestica e, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile, attenuarne l'impatto nel mondo del lavoro. Tale obbligo sposta la violenza domestica da fatto puramente privato a questione che interpella direttamente il datore di lavoro, chiamato ad adottare misure di supporto. L’art. 10 riconosce il legame tra la sfera privata e lavorativa.

c.1. La "Violenza Economica di Sistema" e la Discriminazione Indiretta. La violenza economica di sistema e la discriminazione indiretta sono concetti collegati. La violenza economica di sistema si manifesta a livello macro come il divario di genere. La discriminazione indiretta è un meccanismo legale che puo’ applicare politiche apparentemente neutre che però svantaggiano le donne.Il concetto di "violenza economica di sistema", citato nella sentenza della Cassazione, sez. lavoro, n. 29914/2021, trova concreta applicazione nella giurisprudenza sulla discriminazione indiretta di genere. La Corte di Cassazione (con la recente sentenza n. 4313 del 19 febbraio 2024) ha stabilito che svalutare il lavoro part-time ai fini delle progressioni economiche costituisce una discriminazione indiretta. La Corte ha motivato la sua decisione facendo leva su un "notorio dato sociale" ossia che “la preponderante presenza di donne nella scelta per il lavoro a tempo parziale è da collegare al notorio dato sociale del tuttora prevalente loro impegno in ambito familiare e assistenziale, sicché la discriminazione nella progressione economica dei lavoratori part-time andrebbe a penalizzare indirettamente proprio quelle donne che già subiscono un condizionamento nell’accesso al mondo del lavoro”.

Questa pronuncia è fondamentale perché riconosce come prassi aziendali apparentemente neutre possano perpetuare una disuguaglianza economica strutturale a danno delle donne. Sulla stessa linea, la giurisprudenza ha censurato l'equiparazione tra indennità di maternità e indennità di malattia, affermando la netta distinzione tra i due istituti e la necessità di un'interpretazione estensiva delle norme antidiscriminatorie per dare attuazione ai principi costituzionali (art. 37 Cost.) e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Proprio in tale otticadiversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) hanno iniziato a recepire queste tutele, andando oltre gli obblighi di legge e i meri impegni del tutto generici.

  • Il CCNL Autostrade e Trafori prevede per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione un congedo retribuito e il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con il diritto inverso a richiederne la riconversione a tempo pieno [CCNL 18 luglio 2023 per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto dei sistemi di viabilità integrata]
  • Il CCNL Pubblici esercizi rinnovato ne 2024: introduce l’articolo denominato “Congedi per le donne vittime di violenza di genere” con l’introduzione di una serie di misure, in capo al datore di lavoro al fine di rendere lo stesso parte attiva nella tutela delle donne vittime di violenza: “le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge.

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.

Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, posto quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento presso altri appalti e/o sede di lavoro, anche ubicati in altro comune e/o regione. Entro sette giorni dalla suddetta comunicazione, l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative in altri appalti e/o sedi di lavoro, si impegna a trasferire la lavoratrice, ove possibile. Ove possibile, le Associazioni datoriali di categoria, firmatarie del presente CCNL, anche tramite gli enti bilaterali, si rendono, altresì, disponibili a valutare la ricollocazione della lavoratrice in altre aziende associate, nel caso in cui l'azienda oggetto della richiesta di trasferimento della lavoratrice abbia un'unica sede di lavoro.

Al termine del percorso di protezione e per il periodo di un anno, l'azienda su richiesta della lavoratrice valuterà positivamente l'assegnazione ad un orario di lavoro che tenga conto delle esigenze della lavoratrice, salvo comprovate esigenze organizzative”.

c.2. Il Diritto Amministrativo: Prevenzione e Azioni Positive. L'azione della Pubblica Amministrazione è decisiva nella prevenzione e nel supporto alle vittime, in attuazione del principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione.

L'Ammonimento del Questore: Natura e LimitiL'ammonimento del Questore è una misura di prevenzione applicabile anche alla violenza economica. La giurisprudenza amministrativa ha delineato con precisione i contorni di questo strumento.

  • Il TAR Pescara (sent. n. 503/2022) ha annullato un ammonimento emesso senza aver sentito il presunto autore, per violazione del principio del contraddittorio.
  • Il TAR Emilia-Romagna (sent. n. 781/2019) ha chiarito un principio fondamentale: le misure di prevenzione amministrative non sono soggette al principio penalistico della presunzione di non colpevolezza. Esse si basano su una valutazione prognostica della pericolosità sociale fondata su elementi di fatto, che non richiedono il grado di certezza probatoria necessario per una condanna penale [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Bologna num. 781 del 2019].

Le "Azioni Positive" come Strumento di Uguaglianza SostanzialeUn ruolo centrale è svolto dalle "azioni positive" previste dal Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/2006). Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 4294 del 2021, ha ribadito che tali misure sono finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, in un'ottica di uguaglianza sostanziale. Nella ordinanza il Consiglio di Stato ha sollevato una questione di legittimità costituzionale (poi accolta nel 2022 dalla Corte con sentenza n. 65) sulla rappresentatività di entrambi i sessi nelle liste elettorali per comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ma senza specificare una sanzione in caso di elusione o mancato rispetto. La Corte Costituzionale intervenne così nel 2022 prevedendo de facto che le liste elettorali che non assicurano la parità di genere devono essere secluse. L'obiettivo è quello di superare la visione della donna come mero "strumento di protezione dell’identità nazionale quale moglie e madre" per garantirne l'accesso a tutti gli ambiti della vita pubblica in condizioni di parità.

Tali azioni mirano in particolare a: a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione (ordinanza del Consiglio di Stato num. 4294 del 2021).

Da sempre la giurisprudenza prova a riaffermare un principio che dovrebbe essere elementare: una donna in gravidanza non può essere esclusa da un concorso pubblico a causa del proprio stato. Eppure quel principio, limpido sul piano giuridico, fatica ancora ad affermarsi nelle prassi amministrative in quanto tali episodi continuano a verificarsi in diversi concorsi dei più disparati enti, come ASL, polizia locale, esercito, guardia di finanza ecc.

Sul punto si veda la sentenza n. 8578/2021 del Consiglio di Stato sull’esclusione di una candidata dal concorso per finanzieri. Il CDS ha annullato l’esclusione affermando che lo stato di gravidanza può costituire, semmai, un impedimento temporaneoall’esecuzione degli accertamenti sanitari, ma non può mai giustificare un sacrificio definitivo del diritto della donna a partecipare al concorso. L’esclusione automatica equivale, infatti, a trattare la gravidanza come una patologia o, peggio ancora, come un ostacolo “colpevole” al buon andamento amministrativo.

Questa visione è completamente incompatibile sia con l’art. 3 della Costituzione, sia con gli artt. 31 e 37, che qualificano la maternità come valore sociale da proteggere e non da penalizzare. Ma il Consiglio di Stato compie un passo ulteriore e collega la vicenda alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europeache, da decenni, afferma che qualunque trattamento sfavorevole legato alla gravidanza costituisce discriminazione diretta. I giudici spiegano che il “bilanciamento” degli interessi non consiste nel sacrificare la candidata in gravidanza, ma nel trovare soluzioni organizzative compatibili con il principio di uguaglianza sostanziale: ad esempio, prevedere una visita medica posticipata, o una riserva in graduatoria.

Al di là di questi episodi più eclatanti, non sono rari i casi in cui anche aspiranti docenti, medici e funzionari, non riescono a svolgere concorsi pubblici perché in avanzato stato di gravidanza e dunque, senza tutele, semplicemente rinunciano. È la riproposizione, sotto altre forme, della stessa discriminazione che la giurisprudenza da anni dichiara illegittima, segno che la distanza tra la tutela formale e la realtà è ancora enorme.

Non da ultimo va ricordata l’ordinanza de 30 aprile 2025 n. 8482 con cui il TAR Lazio, sede di Roma, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la questione attinente alla discriminazione di cui soffrono le donne nell’accesso alle forze di Polizie. Nel caso concreto una giovane donna, candidata a un concorso nella Polizia di Stato, viene esclusa perché porta un piccolo tatuaggio sulla gamba. Un tatuaggio semplice, non offensivo. Un tatuaggio che non avrebbe creato alcun problema se avesse indossato la divisa maschile, quella con i pantaloni lunghi, ma che nel caso della candidata diventa fonte di esclusione in quanto la divisa ordinaria per le donne prevede la gonna ed i pantaloni possono essere indossati esclusivamente eccezionalmente e su espressa autorizzazione.

 

 

 

Anche noi avvocati non siamo immuni.  Il rapporto CENSIS dell’Avvocatura di giugno 2025 vede nel 2024 un numero di iscritti pari a 233.260 di cui il 49% sono costituite da donne che fino ai 34 ani di età rappresentano il 57,2% del campione, mentre nella fascia di età superiore il 59.6% è costituito da uomini.

Osservando i dati incrociati tra classe di età e genere, emerge un quadro articolato con differenze sostanziali tra avvocate e avvocati e tra le diverse classi di età. Il dato sul reddito medio annuo di donne e uom ini restituisce una fotografia di una professione attraversata da differenze di genere non trascurabili: nel 2023 le avvocate hanno avuto un reddito medio pari a meno della metà di quello degli uomini avvocati, con una differenza di circa 30 mila euro; nonostante ciò risulta maggiore la crescita del reddito delle avvocate rispetto a quello dei colleghi uomini (5.5%).

Inoltre il la differenza di reddito cresce con il crescere dell’età: se gli avvocati sotto i trent’anni hanno un reddito rispetto alle colleghe della stessa classe di età mediamente di poco più di 2mila euro superiore, nella classe di età 60-64 anni la differenza supera i 44 mila euro.

Tali dati assumono particolare rilevanza se ci si sofferma a pensare che parliamo di una categoria di professionisti, gli avvocati, che svolgono una professione costituzionalmente tutelata. E’ il chiaro segno che nessuna categoria è esclusa dalle discriminazioni ed è immune da situazioni che possono essere abusanti.

Ad oggi quindi, occorre iniziare dal dare sostanza alle numerose parole che ricorrono in queste circostanze e ai numerosi propositi di rafforzamento degli strumenti a sostegno non solo del reddito, ma della genitorialità femminile e a sostegno del welfare. Credo che rimangano solo ottimi propositi perché alla base a mancare in primis è una cultura condivisa, quantomeno dei principi cardini e delle finalità essenziali da raggiungere.

I diritti che le donne hanno conquistato duramente negli anni sono sempre messi in discussione come se quelle lunghe e ripetute battaglie, concretizzatisi nel 46, nel 70 e nel 78, non siano mai avvenute.

Andrebbero previsti meccanismi che scoraggino le pratiche di overworking e valorizzino una gestione equilibrata del tempo, riconoscendo la conciliazione tra vita e lavoro come fattore strategico di qualità, efficienza e uguaglianza.

Parallelamente, è necessario rafforzare il sistema di welfare, ampliando durata e indennità dei congedi parentali e di paternità, rendendoli realmente accessibili anche ai lavoratori autonomi e precari, e accompagnando tali misure con un cambiamento della cultura aziendale. A ciò deve affiancarsi un investimento strutturale nei servizi di cura: potenziare la rete degli asili nido e della long-term care, superando la logica dei bonus occasionali a favore di un’offerta universale e di qualità, capace di alleggerire il carico sulle famiglie. Infine, va rafforzata l’autonomia economica delle donne attraverso politiche di educazione finanziaria strutturali e continuative, da introdurre nelle scuole e nei luoghi di lavoro e da estendere anche alle generazioni adulte. Occorre inoltre promuovere misure di inclusione che riducano i divari di accesso e utilizzo dei servizi bancari e di investimento, garantendo alle donne strumenti concreti di indipendenza economica.

Michele Bonetti

Test di ammissione medicina e Chirurgia a.a. 2024/2025. Il TAR del Lazio dispone la verificazione su un quesito.
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Il TAR del Lazio con Ordinanza istruttoria pubblicata il 20 gennaio 2025 ha disposto la Verificazione su uno dei quesiti somministrati ai candidati che si sono sottoposti al test di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2024/2025.

Trattasi del primo provvedimento di apertura per il contenzioso riguardante il presente anno accademico sul quale il TAR sino ad oggi si era pronunciato solo con provvedimenti di segno negativo.

Con il ricorso patrocinato dagli Avv. ti Michele Bonetti e Santi Delia, founders dell’omonimo studio legale, veniva censurata l’illegittima formulazione del quesito n. 50, della sezione di chimica nella sessione di luglio.

In particolare, lo studio legale Bonetti & Delia ha depositato una specifica perizia, che dimostrava come nella banca dati erano presenti due domande (segnatamente la n. 50 e n. 642) che seppure con una diversa formulazione, avevano ad oggetto lo stesso quesito e che, nonostante ciò, riportavano come esatte due risposte tra loro differenti. Inoltre, è stato dimostrato come tale erroneità nella banca dati abbia certamente tratto in errore i candidati che si sono cimentati con la risposta 50 nella prova di ammissione.

Il TAR, " ritenuto che le difese del Ministero si risolvessero nell’apodittica asserzione di corretta formulazione del quesito " ha ritenuto ai fini della decisione di disporre un’apposita verificazione.

A tale incombente dovrà provvedere un Collegio, composto da tre esperti, nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’organo verificatore dovrà quindi dimostrare:

- se la domanda n. 50 e la domanda n. 642 della sezione di chimica della banca dati pubblica abbiano concretamente lo stesso oggetto, sebbene i quesiti siano formulati differentemente tra loro;

- se le risposte individuate dalla banca dati come corrette siano entrambe corrette ovvero presentino profili di ambiguità/erroneità;

se la differente formulazione delle domande possa giustificare, sul piano scientifico, l’individuazione delle differenti risposte esatte.

 “Trattasi dell’ennesimo errore nel test di ingresso e nelle banche dati ministeriali nelle procedure a numero chiuso dei corsi universitari. Dopo il sistema del Tolc fallisce anche quello attuale a numero chiuso con una banca dati pubblica. Non si può più attendere per un vero accesso libero alle facoltà mediche” a parlare sono i due legali Bonetti e Delia “Un accesso all’università aperto a tutti, senza se e senza ma, ovvero senza semestri e selezioni successive. Bisogna investire di nuovo nell’università e nella sanità garantendo a tutti di poter studiare in atenei pubblici e non in costosi atenei privati o on line”.

Il TAR Lazio annulla il provvedimento del diniego di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.
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Il ricorrente, docente abilitato all’insegnamento sulla classe di concorso AAAA (infanzia) e EEEE (primaria), conseguiva il titolo di abilitazione all’insegnamento sulla classe di concorso ADAA ed ADEE in Spagna e ne chiedeva il riconoscimento al Ministero Italiano.

L’Amministrazione inizialmente inoltrava al ricorrente una richiesta di integrazione documentale non completa e poi rigettava la domanda avanzata dall’insegnante senza che lo stesso fosse messo nelle condizioni di proporre osservazioni o allegare documentazione come espressamente previsto dalla L. n. 241/1990 e senza nemmeno subordinare il riconoscimento a misure compensative.

Con Ordinanza n. 3920/2024 reg. prov. caut. Il TAR Lazio accoglieva la domanda del ricorrente ravvedendo la sussistenza non solo del periculum in mora– “atteso che il ricorrente, a causa del diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero non può essere inserito con riserva nelle GPS e stipulare i relativi contratti di supplenza” – ma altresì del c.d. fumus boni iuris precisando e chiarendo: “l’amministrazione non ha correttamente applicato i principi affermati in materia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in ordine alla necessità di una comparazione analitica tra il percorso svolto all’estero e quello previsto in Italia; in ragione di quanto dedotto in ricorso ed in assenza di contestazione da parte dell’amministrazione, la richiesta di integrazione documentale trasmessa dall’adozione del provvedimento era inidonea a consentire all’interessato di individuare i documenti mancanti”.

Di particolare rilevanza è che il TAR Lazio accoglie la domanda cautelare nonostante l’Amministrazione rilevava l’emanazione recente dell’art. 7 D.L. 71/2024,  che prevede la possibilità per tutti coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo estero e per tutti coloro che hanno avuto un rigetto della richiesta di riconoscimento e lo abbiano impugnato, come il ricorrente, di poter partecipare ad appositi percorsi di formazione; il Collegio accoglie così la domanda cautelare precisando come ad oggi siamo ancora in attesa “dell’attivazione dei predetti percorsi”; difatti al ricorrente ad oggi era preclusa addirittura la possibilità di ottenere incarichi precari dalle GPS.

 

 

Titoli esteri: nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno per porre rimedio ai ritardi del Ministero.
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Con decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024, G.U. n. 126, concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”, sono state introdotte alcune novità per i possessori di titoli conseguiti all’estero per l’insegnamento sul sostegno.

In particolare, con l’art. 7 è stato previsto che i docenti che, alla data del 1° giugno 2024 abbiano conseguito una qualifica professionale o un titolo di formazione all’estero, e siano in attesa di riconoscimento del titolo, oppure abbiano ancora pendente un contenzioso dinnanzi al Giudice amministrativo per la mancata tempestiva conclusione del suddetto procedimento, al fine di sanare tale situazione, possono iscriversi ai percorsi di formazione erogati dall’INDIRE.

Ciò significa che chi ha presentato da oltre quattro mesi domanda di riconoscimento dei propri titoli conseguiti all’estero o ha un ricorso pendente avverso il silenzio della P.A., potrà regolarizzare la validità del titolo partecipando a questi nuovi percorsi indetti dal Ministero; ciò a condizione che rinunci all’istanza di riconoscimento del titolo.

Il superamento dei percorsi di formazione determina il conseguimento di un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il docente, tuttavia, si potrà iscrivere unicamente al percorso relativo ad un solo grado di istruzione.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione normativa, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, dovrà emanare i relativi decreti attuativi.

In poche e semplici parole, gli insegnanti, sebbene provvisti di tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento dei titoli posseduto, a causa dell’inerzia della P.A., dovranno sobbarcarsi dei costi di un ulteriore percorso di formazione, con evidente aggravio della loro posizione, al fine di vedere conclusa, una volta per tutte, la vicenda.

Si auspica, comunque, che il Ministero rispetti il termine di sessanta giorni sopra menzionato per l’emanazione del decreto attuativo, in modo tale da consentire finalmente ai docenti di poter sciogliere ogni riserva, almeno per il prossimo a.a. 2025/2026. Lo studio valuterà eventuali ipotesi di contenzioso sulla base dei contenuti dei decreti attuativi.

Tale nuovo strumento messo a disposizione dal legislatore è altresì ancor più di interesse, se si considera che la questione del riconoscimento dei titoli esteri è ancora dibattuta, nonostante il noto intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2022. È del 5 maggio 2024, difatti, l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta ter, che, rilevando questioni interpretative non risolte tra la normativa interna e la normativa europea, ha rimesso la risoluzione delle medesimealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, dunque, ci potrebbero essere ancora ulteriori mutamenti nel quadro interpretativo d’insieme. La vicenda, dopo anni e anni di contenziosi, non può dirsi ancora chiusa.

Di seguito si rimette la norma di cui trattasi:

“Art. 7

 Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per i possessori di  titolo  conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di  entrata in  vigore  del  presente  decreto,  hanno  conseguito,  presso  una universita' estera legalmente accreditata  nel  Paese  di  origine  o altro  organismo  abilitato   all'interno   dello   stesso,   secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale  acquisita  in  maniera   prevalente   sul   territorio dell'Unione europea, una  qualifica  professionale  o  un  titolo  di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base  ai  criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno  pendente,  oltre  i termini di legge, il procedimento di  riconoscimento  del  titolo  di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso  amministrativo  per mancata conclusione, entro  i  termini  di  legge,  del  procedimento possono iscriversi ai percorsi di  formazione,  riferiti  a  un  solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal  decreto  di cui  al  comma  3,  se,  contestualmente  all'iscrizione,  presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di  specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni  con  disabilita', relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

3. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di concerto  con  il  Ministro  dell' universita'  e  della  ricerca,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, sono  definiti  i  criteri  di  ammissibilita'  dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti  requisiti  di  qualita', nonche' i  contenuti  formativi  dei  percorsi  di  cui  al  presente articolo, riferiti ai diversi gradi di  istruzione  e  alle  distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il  decreto  di  cui  al  presente comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi  di  cui al  comma  1,  i  costi  massimi,  le  modalita'  e  i   termini   di presentazione delle domande di  partecipazione,  l'esame  finale  dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice  dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i  dirigenti  tecnici,  scolastici  o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.” 

 

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia in ottemperanza sulla questione del riconoscimento dei titolo esteri. Condannato il Ministero alla definizione dei procedimenti entro il 30 giugno 2024
Pubblicato in La voce del diritto

Con sentenza n. 6 emessa in data 22 aprile 2024 per i giudizi n. 00008/2023 R.G. e n. 00009/2023 R.G., l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata, accogliendo i ricorsi in ottemperanza proposti dalle aspiranti docenti di ruolo che avevano presentato domanda, ai fini del riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti all’estero per il conseguimento dell’abilitazione in Italia all’insegnamento.

In particolare, codesto Ecc.mo Collegio, in riscontro all’ordinanza istruttoria n. 17 pubblicata in data 4 dicembre 2023, con la quale lo stesso aveva richiesto al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito di esprimersi in merito all’adozione di “misure di razionalizzazione e di semplificazione delle (relative) procedure di riconoscimento”, al fine di “deflazionare l’arretrato accumulatosi presso gli uffici ministeriali – nel rispetto delle posizioni soggettive dei singoli interessati - e di contenere l’ingente contenzioso amministrativo sviluppatosi in materia”, ha affermato l’idoneità delle misure organizzative adoperate dal Ministero al perseguimento di tale scopo e la necessità di una celere definizione delle posizioni di tutti i richiedenti, che consenta l’assegnazione degli incarichi di docenza per il prossimo anno scolastico.

Invero, con specifico riferimento ai ricorsi in ottemperanza, l’Adunanza Plenaria ha precisato come le domande di riconoscimento dei titoli delle ricorrenti non risultino ancora definite, nonostante il favorevole giudicato derivato dall’annullamento dei dinieghi precedentemente avanzati dall’Amministrazione.

Il Consiglio di Stato, dunque, esorta il Ministero definire tutte le posizioni soggettive dei richiedenti il riconoscimento del titolo estero entro il 30 giugno 2024.

Il Collegio ha altresì riconosciuto come, in caso di perdurante inottemperanza al dictum giurisdizionale da parte del Ministero, sia sempre possibile per le stesse sottoporre al vaglio di tale organo giudicante l’adozione di misure che agevolino la definizione delle loro posizioni e ha condannato il Ministero alle spese processuali.

 

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia in ottemperanza sulla questione del riconoscimento dei titolo esteri. Condannato il Ministero alla definizione dei procedimenti entro il 30 giugno 2024
Pubblicato in La voce del diritto

Con sentenza n. 6 emessa in data 22 aprile 2024 per i giudizi n. 00008/2023 R.G. e n. 00009/2023 R.G., l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata, accogliendo i ricorsi in ottemperanza proposti dalle aspiranti docenti di ruolo che avevano presentato domanda, ai fini del riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti all’estero per il conseguimento dell’abilitazione in Italia all’insegnamento.

In particolare, codesto Ecc.mo Collegio, in riscontro all’ordinanza istruttoria n. 17 pubblicata in data 4 dicembre 2023, con la quale lo stesso aveva richiesto al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito di esprimersi in merito all’adozione di “misure di razionalizzazione e di semplificazione delle (relative)procedure di riconoscimento”, al fine di “deflazionare l’arretrato accumulatosi presso gli uffici ministeriali – nel rispetto delle posizioni soggettive dei singoli interessati - e di contenere l’ingente contenzioso amministrativo sviluppatosi in materia”, ha affermato l’idoneità delle misure organizzative adoperate dal Ministero al perseguimento di tale scopo e la necessità di una celere definizione delle posizioni di tutti i richiedenti, che consenta l’assegnazione degli incarichi di docenza per il prossimo anno scolastico.

Invero, con specifico riferimento ai ricorsi in ottemperanza, l’Adunanza Plenaria ha precisato come le domande di riconoscimento dei titoli delle ricorrenti non risultino ancora definite, nonostante il favorevole giudicato derivato dall’annullamento dei dinieghi precedentemente avanzati dall’Amministrazione.

Il Consiglio di Stato, dunque, esorta il Ministero definire tutte le posizioni soggettive dei richiedenti il riconoscimento del titolo estero entro il 30 giugno 2024.

Il Collegio ha altresì riconosciuto come, in caso di perdurante inottemperanza al dictum giurisdizionale da parte del Ministero, sia sempre possibile per le stesse sottoporre al vaglio di tale organo giudicante l’adozione di misure che agevolino la definizione delle loro posizioni e ha condannato il Ministero alle spese processuali.

 

Il Consiglio di Stato sul valore delle lauree vecchio ordinamento: gli insegnanti possono partecipare ai concorsi ordinari
Pubblicato in Altri diritti

È stato definitivamente annullato il provvedimento del MIM che aveva escluso un’insegnante dal concorso ordinario docenti in quanto in possesso di laurea vecchio ordinamento ritenuta valida per l’inserimento nelle graduatorie ma non più per la partecipazione ai concorsi.
La docente, laureata nel 1992, ha sempre insegnato regolarmente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione come docente abilitata. Solo dopo la partecipazione al concorso di cui al D.D. n. 499/2020, il Ministero le notificava il provvedimento di esclusione, ritenendola non abilitata, a seguito delle modifiche legislative introdotte a partire dal D.P.R. n. 19/2016.
Eppure le disposizioni legislative precedentemente emanate dichiaravano in maniera inequivocabile che il titolo fosse abilitante e valido per la partecipazione ai concorsi ordinari.
Il Consiglio di Stato, analizzata la questione, ha ritenuto di accogliere le ragioni della docente affermando che “occorre tenere adeguatamente conto del carattere speciale delle pregresse disposizioni in tema di equipollenze (disposizioni che, nel caso in esame, ammettevano l’equiparazione fra il titolo di studio posseduto dalla ricorrente e quello espressamente richiesto ai fini della partecipazione alla procedura all’origine dei fatti di causa). Ciò consente di definire la presente vicenda in applicazione del generale principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali. L’appello, pertanto, va accolto”.
La docente, dunque, è stata riammessa alla procedura concorsuale.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità del titolo conseguito dalla docente” commenta l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato la causa unitamente all'Avv. Santi Delia. “La questione non riguardava semplicemente il diritto di una docente di partecipare ad un concorso, ma più in generale i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ora la docente potrà essere ammessa alle successive prove concorsuali tramite una sessione suppletiva”.

Il TAR Lazio dichiara illegittima la modifica del Regolamento COA Roma e la nomina dei tre Vicepresidenti
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Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma.

Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente.

Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo.

Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione.

I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata la Legge n. 247/2012 che consente, a nostro avviso, la nomina di un solo Vicepresidente. 

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera del 25 gennaio 2023 nella parte in cui ha designato i tre Vicepresidenti e la delibera del 9 febbraio 2023 nella parte in cui approva la modifica del regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.

Il G.A. ha ritenuto che il COA avesse invertito l’ordine logico di adozione delle due delibere in esame, con ciò viziando il procedimento di approvazione delle stesse. Difatti, ad avviso del Collegio, la designazione dei tre Vicepresidenti ha determinato“- da un lato, un contrasto tra la prima delibera e le disposizioni del Regolamento al tempo vigente, - dall’altro lato, l’insorgenza, in capo ai tre Consiglieri già designati quali Vicepresidenti, di una posizione di conflitto di interesse rispetto all’approvazione della seconda delibera, volta alla modifica del Regolamento e alla successiva ratifica della loro designazione”.

Più nel dettaglio, “la prima delibera del 25 gennaio 2023 ha manifestamente violato la previsione di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento al tempo vigente, che contemplava la “facoltà di eleggere un Vicepresidente” e, dunque, non ammetteva la possibilità di designarne più d’uno. […] Tale delibera, quindi, è espressione di una precisa volontà di creare un nuovo assetto del Consiglio, che non può essere considerata priva di efficacia sul piano giuridico”. Il Collegio conclude che la designazione è, di per sé, illegittima in quanto la facoltà di nominare più di un Vicepresidente non era prevista nel Regolamento al tempo vigente. La nomina di più di un Vicepresidente peraltro è, a nostro avviso, contraria alla Legge n. 247/2012 che recita all’art. 28 comma 9 che “il consiglio può eleggere un vicepresidente”.

Il TAR ha, inoltre, ritenuto fondata la censura sulla posizione del conflitto di interesse in cui si sarebbero trovati i tre componenti del Consiglio che erano stati già designati Vicepresidenti.

Ritiene il Collegio che “i tre componenti del COA, che erano stati designati come Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, si trovavano – proprio in forza di tale preventiva designazione – in una posizione di conflitto di interessi. […] In altri termini, a seguito dell’avvenuta designazione dei tre Consiglieri quali Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, è insorto in capo ad essi un concreto e specifico interesse personale a che la successiva delibera del 9 febbraio 2023 fosse approvata. Solo in tal modo, infatti, essi avrebbero potuto conseguire quell’utilità che era stata loro attribuita, “in potenza”, dalla prima delibera. Tale condizione ha creato, tuttavia, una situazione di “sospetto” di violazione del principio di imparzialità che […] è idonea di per sé a configurare un’ipotesi di conflitto di interesse e comporta, quindi, il dovere di astensione in capo al componente dell’organo collegiale. Nel caso di specie, invece, i tre Consiglieri designati non si sono astenuti e hanno votato a favore”.

Il Collegio rileva come ove ricorra un profilo di conflitto di interessi la delibera del Collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto “i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare”. Nella sentenza si legge che tale principio vale, ancor di più nel caso di specie “nel quale uno dei Consiglieri in conflitto di interessi è stato proprio il soggetto che ha proposto l’adozione della delibera di nomina di tre Vicepresidenti, incidendo, quindi, in modo effettivo sulla formazione della volontà consiliare”.

La tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, dunque, è stata integralmente accolta e, in conclusione, il TAR del Lazio ha annullato le delibere impugnate sulla base di tali due principali motivi con l’assorbimento degli ulteriori motivi di diritto dedotti nel ricorso.
Si può leggere la sentenza cliccando qui

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL NOSTRO APPELLO, ACCOLTO IL RICORSO DI PRIMO GRADO SUI MOTIVI AGGIUNTI, VENGONO ANNULLATI I DUE GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
Pubblicato in La voce del diritto

È di novembre 2023 una lodevole sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, dello studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si disquisiva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia.

Si tratta di un’importante decisione, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza di aprile 2022, aveva giudicato il ricorrente, non idoneo ad entrambe le sessioni per cui aveva presentato domanda. 

Le censure avanzate dallo scrivente e dirette a confutare il giudizio di non idoneità alla funzione di professore associato, sono state ritenute fondate. Il Consiglio di Stato concorda sulla laconicità del primo giudizio, fondato esclusivamente sull’allocazione bassa nell’ambito del panorama scientifico mondiale per il settore delle riviste scientifiche su cui sono edite le pubblicazioni presentate. La commissione si riferiva così ad un parametro privo di base normativa, tale da evidenziarne l’illegittimità del giudizio. Anche il secondo giudizio intervenuto nelle more, a seguito di un’ulteriore domanda del ricorrente era stato censurato in primo grado con motivi aggiunti. Per quanto articolato anche tale ulteriore secondo giudizio è stato censurato dal Consiglio di Stato.

Il giudice di seconde cure ritiene che i dati obiettivi esposti dall’appellante contrastino con la valutazione di scarsa qualità espressa dalla commissione nei confronti delle sue pubblicazioni. In ciò si estrinseca l’insufficienza motivazionale e il contrasto tra la valutazione della commissione e la collazione editoriale della rivista che determina profili di eccesso di potere, rilevati sul piano della legittimità amministrativa ex. art 4. D. M.  2016 n. 120. Il Consiglio di Stato censura per l’appunto aprioristiche esclusioni dei lavori del candidato, motivate sul numero di autori e sulla mera collazione del ricorrente in posizione intermedia. Il Consiglio di Stato conclude accogliendo pertanto il ricorso e i motivi aggiunti, riformando la sentenza impugnata e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di nominare un nuovo commissario per rivalutare le pubblicazioni scientifiche.

 

Giustificata l’integrale compensazione delle spese di lite, anche in caso di giudizio favorevole per l’Amminsitrazione, se questa non ha collaborato con il cittadino
Pubblicato in Istruzione

Le spese di lite devono essere integralmente compensate quando si dimostra che l’Amministrazione (vittoriosa) non abbia collaborato con il cittadino (soccombente) prima di incardinare il giudizio.

È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2499 pubblicata in data 26 ottobre 2023.

La vicenda riguardava una docente che chiedeva la rettifica delle proprie dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Il bando prevedeva espressamente che tali dichiarazioni potessero essere integrate o rettificate tuttavia, nonostante i plurimi reclami e istanze stragiudiziali presentati dalla docente, l’Amministrazione aveva sempre tenuto un comportamento completamente omissivo al punto da costringere la docente ad incardinare il ricorso.

Il TAR, in prima battuta, aveva respinto il ricorso in fase cautelare condannando la ricorrente a pagare all’Amministrazione la condanna alla spese dell’incidente cautelare, quantificate in € 2.000,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali (ovverosia quasi 3000 euro di spese).  Anche il Consiglio di Stato, adito limitatamente al capo delle spese, non aveva ritenuto di riformare l’ordinanza.

In sede di merito, invece, il TAR ha così statuito: “la circostanza che la ricorrente abbia presentato, prima della pubblicazione della graduatoria, un reclamo all’amministrazione, in ordine al contestato difetto di inserimento di titoli nel sistema telematico di gestione della procedura, di cui l’amministrazione non risulta avere tenuto conto, conducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, comprese, quindi, quelle della fase cautelare”.

La ricorrente, dunque, non dovrà farsi carico delle spese processuali.