Con decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024, G.U. n. 126, concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”, sono state introdotte alcune novità per i possessori di titoli conseguiti all’estero per l’insegnamento sul sostegno.
In particolare, con l’art. 7 è stato previsto che i docenti che, alla data del 1° giugno 2024 abbiano conseguito una qualifica professionale o un titolo di formazione all’estero, e siano in attesa di riconoscimento del titolo, oppure abbiano ancora pendente un contenzioso dinnanzi al Giudice amministrativo per la mancata tempestiva conclusione del suddetto procedimento, al fine di sanare tale situazione, possono iscriversi ai percorsi di formazione erogati dall’INDIRE.
Ciò significa che chi ha presentato da oltre quattro mesi domanda di riconoscimento dei propri titoli conseguiti all’estero o ha un ricorso pendente avverso il silenzio della P.A., potrà regolarizzare la validità del titolo partecipando a questi nuovi percorsi indetti dal Ministero; ciò a condizione che rinunci all’istanza di riconoscimento del titolo.
Il superamento dei percorsi di formazione determina il conseguimento di un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il docente, tuttavia, si potrà iscrivere unicamente al percorso relativo ad un solo grado di istruzione.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione normativa, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, dovrà emanare i relativi decreti attuativi.
In poche e semplici parole, gli insegnanti, sebbene provvisti di tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento dei titoli posseduto, a causa dell’inerzia della P.A., dovranno sobbarcarsi dei costi di un ulteriore percorso di formazione, con evidente aggravio della loro posizione, al fine di vedere conclusa, una volta per tutte, la vicenda.
Si auspica, comunque, che il Ministero rispetti il termine di sessanta giorni sopra menzionato per l’emanazione del decreto attuativo, in modo tale da consentire finalmente ai docenti di poter sciogliere ogni riserva, almeno per il prossimo a.a. 2025/2026. Lo studio valuterà eventuali ipotesi di contenzioso sulla base dei contenuti dei decreti attuativi.
Tale nuovo strumento messo a disposizione dal legislatore è altresì ancor più di interesse, se si considera che la questione del riconoscimento dei titoli esteri è ancora dibattuta, nonostante il noto intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2022. È del 5 maggio 2024, difatti, l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta ter, che, rilevando questioni interpretative non risolte tra la normativa interna e la normativa europea, ha rimesso la risoluzione delle medesimealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, dunque, ci potrebbero essere ancora ulteriori mutamenti nel quadro interpretativo d’insieme. La vicenda, dopo anni e anni di contenziosi, non può dirsi ancora chiusa.
Di seguito si rimette la norma di cui trattasi:
“Art. 7
Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento
1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una universita' estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell' universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilita' dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualita', nonche' i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalita' e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”