Esame di avvocato: il voto numerico arriva davanti alla Corte Costituzionale. e il nostro ricorso entra nel cuore della questione
Pubblicato in La voce del diritto

Una questione che riguarda migliaia di praticanti e il futuro stesso dell’esame di avvocato è arrivata davanti alla Corte costituzionale.

Con l’ordinanza n. 3911/2026, il TAR Lombardia ha rimesso alla Consulta il tema della legittimità dell’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 46 della legge professionale forense, la norma che impone alla Commissione di accompagnare il voto con osservazioni positive o negative sull’elaborato.

Il punto è semplice e, al tempo stesso, decisivo: può ancora bastare un numero per spiegare perché un candidato non è idoneo a diventare avvocato?

Per anni la risposta è stata positiva, anche per ragioni organizzative: decine di migliaia di candidati, tre prove scritte, commissioni più numerose. Oggi, però, il contesto è profondamente cambiato: i candidati sono drasticamente diminuiti, le prove scritte sono passate da tre a una e le sottocommissioni sono state ridotte.

Per il TAR, quindi, ciò che poteva essere ragionevole anni fa potrebbe non esserlo più oggi. La reiterazione della proroga rischia di diventare irragionevole proprio perché sono venuti meno molti dei presupposti che l’avevano giustificata.

Ed è qui che assume particolare rilievo la nostra ordinanza del 10 agosto 2026 nel giudizio R.G. n. 1803/2025, patrocinato dagli Avv. Michele Bonetti e Santi Delia

Il TAR Lombardia ha espressamente riconosciuto che il nostro ricorso verte su una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale e che nel nostro giudizio devono trovare applicazione le medesime norme.

Ma il Collegio non si è limitato a sospendere automaticamente il processo.

Ha assegnato alle parti venti giorni per interloquire, proprio perché occorre valutare se sospendere il nostro giudizio in attesa della Consulta e, soprattutto, perché le nuove regole del processo costituzionale consentono oggi, a determinate condizioni, anche a chi è parte di un diverso giudizio ma portatore di interessi analoghi o connessi di intervenire davanti alla Corte costituzionale.

È questo il passaggio che rende la nostra ordinanza particolarmente importante.

Il nostro giudizio non resta semplicemente “in attesa”: entra nel percorso costituzionale che potrà decidere il futuro della motivazione nell’esame di avvocato.

E la questione non è affatto formale.

Se la Corte dovesse ritenere irragionevole l’ennesima proroga, potrebbe trovare applicazione l’art. 46 della legge n. 247/2012 e il solo voto numerico, privo di annotazioni e spiegazioni, potrebbe non essere più sufficiente.

È una battaglia che riguarda la trasparenza delle valutazioni, il diritto di difesa e la dignità di migliaia di praticanti.

C’è un elaborato. C’è una valutazione. E chi viene escluso dalla professione ha diritto almeno a comprendere perché.

TAR Lazio: riammessa con riserva candidata esclusa per tatuaggio in fase di rimozione. Il giudizio resta sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE
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Il TAR Lazio – Sezione Prima Quater – ha accolto la domanda cautelare proposta nell’interesse di una candidata esclusa dal concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato a causa della presenza di un tatuaggio in fase di rimozione, con residua persistenza del pigmento su una parte del corpo ritenuta non coperta dall’uniforme.  
Con l’ordinanza, il Collegio ha disposto la riammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, riconoscendo la sussistenza del periculum derivante dalla perdita della possibilità di conseguire il bene della vita cui la candidata aspira e ritenendo necessario un più approfondito esame delle questioni prospettate nella fase di merito.  
L’aspetto di maggiore interesse dell’ordinanza risiede nel fatto che il TAR ha rilevato come la controversia investa la medesima questione interpretativa già rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la precedente ordinanza n. 8482/2025, concernente la compatibilità della disciplina nazionale sui tatuaggi nei concorsi di Polizia con il diritto dell’Unione europea. 
Per tale ragione il Tribunale, oltre a concedere la tutela cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., richiamando l’istituto della cosiddetta “sospensione impropria”, ritenuto funzionale ad evitare la duplicazione dei rinvii pregiudiziali e a garantire economia processuale e ragionevole durata del processo.  
Il procedimento riprenderà dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che sarà chiamata a chiarire se l’automatica esclusione dei candidati per la presenza di tatuaggi sia conforme ai principi europei di proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione della Corte nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, la parte più diligente dovrà chiedere la fissazione dell’udienza di merito.  
L’ordinanza si inserisce nel nostro filone giurisprudenziale sui tatuaggi che, in attesa del pronunciamento della Corte di Lussemburgo, continua a riconoscere tutela cautelare ai candidati esclusi, preservandone la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali sino alla definizione della questione di diritto europeo.
Consolidamento del rapporto di lavoro e onere di impugnazione della graduatoria: il Consiglio di Stato ridefinisce i limiti dell'improcedibilità nel processo amministrativo
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Nota a sentenza Consiglio di Stato, Sez. VII, 14 luglio 2026, n. 4614.
La pronuncia in esame affronta il punctum dolens del contenzioso concorsuale: se il candidato riammesso in via cautelare, poi inserito in graduatoria con riserva processuale, abbia l’onere di impugnare anche la graduatoria finale per evitare l’improcedibilità del ricorso originario. La risposta del Consiglio di Stato è negativa nel caso concreto, e si fonda su un duplice ordine di argomenti: da un lato, la non lesività della graduatoria nei confronti dei ricorrenti; dall’altro, il successivo consolidamento di una situazione lavorativa ormai autonoma rispetto alla vicenda processuale originaria.
Il primo passaggio decisivo della sentenza consiste nella corretta qualificazione della posizione dei ricorrenti. Essi erano stati riammessi alla procedura in forza di provvedimento cautelare e, proprio per tale ragione, risultavano inseriti nella graduatoria di merito con riserva processuale. Secondo il Collegio, l’apposizione della riserva non bastava a far sorgere un onere di impugnazione della graduatoria, perché l’atto finale, nella parte in cui li ricomprendeva, non aveva carattere lesivo. La sentenza afferma infatti che le graduatorie, “nella parte in cui ricomprendevano i nominativi dei ricorrenti, in sé non lesive”, non potevano fondare “alcun interesse dei ricorrenti … all’impugnazione, a fronte di un iter concorsuale poi completato e della successiva acquisizione della stabile posizione lavorativa”.
Il rilievo è particolarmente significativo se letto sullo sfondo dell’orientamento tradizionale, secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria finale comporta, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso rivolto contro l’esclusione, poiché l’eventuale annullamento di quest’ultima non inciderebbe su una graduatoria ormai inoppugnabile. 
La sentenza in commento non nega tale principio generale; piuttosto, ne delimita l’ambito applicativo, chiarendo che esso presuppone una graduatoria effettivamente lesiva per il ricorrente, mentre nel caso esaminato la graduatoria aveva rappresentato il veicolo attraverso cui i candidati, già riammessi cautelarmente, avevano conseguito l’utilità sostanziale perseguita.
Il punto merita di essere sottolineato: i ricorrenti non hanno impugnato la graduatoria proprio perché vi erano già collocati, seppure per effetto della riammissione cautelare e con riserva processuale; ed è da quella stessa graduatoria che hanno tratto la successiva stabilizzazione professionale. 
In questa prospettiva, pretendere l’impugnazione di un atto favorevole avrebbe significato trasformare l’onere processuale in un adempimento meramente formale, sganciato dalla concreta lesività del provvedimento.
Il secondo asse portante della decisione riguarda il tema del consolidamento. 
Il Consiglio di Stato ribadisce che, in linea generale, il c.d. principio dell’assorbimento non è applicabile alle procedure concorsuali selettive, poiché ciò potrebbe alterare l’equilibrio competitivo e ledere la posizione dei controinteressati. Tuttavia, lo stesso orientamento incontra, secondo la Sezione, un duplice limite: uno soggettivo, legato alla tutela dell’affidamento; l’altro oggettivo, riferito all’estensione della situazione fattuale “ad ambiti diversi ed ulteriori” tali da segnare una “cesura, sotto il profilo causale” rispetto alla procedura concorsuale originaria.
È precisamente questo il profilo valorizzato nella fattispecie. 
L’Amministrazione, dopo la riammissione cautelare e l’inserimento in graduatoria con riserva processuale, non si è limitata a mantenere fermo l’effetto provvisorio della cautela, ma ha compiuto ulteriori atti: ha assunto i ricorrenti a tempo indeterminato, ha sciolto positivamente la riserva e ha così consolidato il loro inserimento nella graduatoria di merito. 
La sentenza sottolinea che tale condotta è andata oltre il mero contenuto del decisum cautelare e costituisce frutto di un successivo agire amministrativo motu proprio.
Su questo punto la pronuncia si colloca in linea con il precedente della stessa Sezione che, pur riaffermando la regola della non automaticità del consolidamento nei concorsi pubblici, ammette un’eccezione quando il comportamento dell’amministrazione abbia prodotto una vera rottura causale rispetto alla vicenda originaria. La differenza rispetto all’indirizzo più rigoroso è netta: la mera esecuzione della misura cautelare non comporta di per sé il venir meno della res litigiosa, né attribuisce definitività al rapporto; ma quando l’amministrazione adotta atti ulteriori che portano all’assunzione, allo scioglimento positivo della riserva e alla piena immissione in ruolo, la situazione giuridica può assumere un’autonomia tale da non essere più riassorbibile nel solo thema decidendum originario.
La sentenza esprime questo concetto con particolare chiarezza, affermando che le ulteriori vicende amministrative relative al rapporto d’impiego hanno determinato “un’oggettiva estensione della situazione fattuale ad ambiti diversi ed ulteriori” e che tale evoluzione, anche a prescindere dall’affidamento soggettivo, giustifica la tutela della situazione ormai formatasi, in virtù del principio del factum infectum fieri nequit e delle finalità pubbliche di buon andamento e reclutamento dei migliori insegnanti.
Altro elemento valorizzato dalla decisione è l’assenza, nella concreta fattispecie, di una utilità sostanziale apprezzabile che avrebbe potuto derivare da una pronuncia demolitoria. Il Collegio osserva infatti che la graduatoria risultava esaurita, che non residuavano aspiranti utilmente collocabili e che, pertanto, l’eventuale sacrificio imposto agli interessati non sarebbe stato correlato ad alcun effetto ripristinatorio concretamente apprezzabile. 
In tale contesto, l’intervento avrebbe avuto carattere “meramente demolitorio”, senza dimostrazione di un attuale vantaggio pubblico idoneo a sorreggerlo.
L’esito processuale è, sotto questo profilo, particolarmente interessante. 
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e dichiara, in riforma della sentenza di primo grado, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse, ma “nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione”, con “conseguente definitiva stabilizzazione della attuale posizione giuridica” dei ricorrenti.
Non si tratta, dunque, di una improcedibilità che priva la parte di tutela, al contrario, la declaratoria prende atto che il bene della vita è stato ormai acquisito in via definitiva.
La “piena conoscenza” dell'atto amministrativo tra effettività della tutela e certezza dei rapporti: il Consiglio di Stato supera il paradigma del ricorso “al buio” nelle procedure concorsuali
Pubblicato in La voce del diritto
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 giugno 2026, n. 4943, affronta uno dei temi più dibattuti del contenzioso amministrativo: l'individuazione del dies a quo per l'impugnazione degli atti concorsuali quando il vizio dedotto non sia immediatamente percepibile dalla mera pubblicazione della graduatoria. 
La pronuncia riporta un’ampia riflessione dedicata alla nozione di "piena conoscenza" dell'atto lesivo e ricompone un contrasto interpretativo che da anni attraversa la giurisprudenza amministrativa.
Il provvedimento ricostruisce i diversi orientamenti formatisi in materia. 
Da un lato viene richiamata la tesi più rigorosa, secondo cui la decorrenza del termine decadenziale presuppone esclusivamente la conoscenza dell'esistenza del provvedimento, del suo contenuto essenziale e della sua portata lesiva, restando irrilevante la mancata conoscenza della motivazione o dei vizi che potrebbero inficiarlo. Dall'altro lato viene ricordato l'orientamento più garantista, che collega invece la decorrenza del termine all'acquisizione di una conoscenza sostanzialmente completa dell'atto e delle ragioni che ne consentono la contestazione. 
Il Collegio sceglie tuttavia una soluzione intermedia, già affacciatasi in precedenti arresti del Consiglio di Stato, secondo cui la conoscenza dell'atto può dirsi effettiva soltanto quando gli elementi acquisiti consentano non soltanto di percepire la lesione, ma anche di individuare almeno un possibile profilo di illegittimità.
Il punto centrale della decisione consiste proprio nella distinzione tra conoscenza della soccombenza e conoscenza del vizio. 
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la mera consapevolezza di aver subito un pregiudizio non coincide necessariamente con la possibilità di comprendere se tale pregiudizio sia il risultato di un esercizio legittimo oppure illegittimo del potere amministrativo. Da qui la critica all'orientamento tradizionalmente seguito in materia concorsuale, secondo il quale la pubblicazione della graduatoria sarebbe normalmente sufficiente a far decorrere il termine per l'impugnazione, mentre l'eventuale successiva acquisizione documentale rileverebbe esclusivamente ai fini della proposizione di motivi aggiunti.
La sentenza evidenzia come tale impostazione si traduca spesso nella necessità di proporre ricorsi "al buio". 
In un passaggio particolarmente significativo, il Collegio osserva che l'interessato verrebbe sostanzialmente costretto ad avviare un giudizio senza essere ancora in possesso degli elementi necessari per comprendere se esista effettivamente una ragione di illegittimità da far valere. Ne deriverebbe il rischio di promuovere azioni generiche o esplorative, con possibile esposizione a pronunce di inammissibilità o infondatezza e con un aggravio di costi processuali che potrebbe rivelarsi del tutto inutile qualora l'accesso successivo non confermasse l'esistenza di alcun vizio. 
La tutela mediante motivi aggiunti, secondo la pronuncia in analisi, non rappresenta una risposta soddisfacente a tale problema, poiché presuppone comunque la proposizione di un ricorso introduttivo in una situazione di oggettiva carenza informativa.
Particolarmente interessante è poi il confronto che la sentenza instaura con la giurisprudenza sviluppatasi nel settore dei contratti pubblici. 
Il Collegio richiama espressamente il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, secondo cui il termine di impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla comunicazione corredata degli elementi essenziali che consentano di comprendere le ragioni della scelta amministrativa. Pur riconoscendo la diversità dei due ambiti, la Sezione afferma che «è difficilmente sostenibile confinare a regola eccezionale il principio vigente in materia di appalti» e aggiunge che «la coesistenza di tale regola ormai consolidata in materia di appalti con un principio totalmente opposto applicabile per tutti gli altri settori renderebbe incoerente l'ordinamento e meno effettiva la tutela giurisdizionale nella restante parte del contenzioso».
Si tratta di un passaggio di notevole importanza sistematica. La sentenza non opera infatti una trasposizione automatica delle regole proprie del rito appalti al contenzioso concorsuale, ma valorizza la ratio sottesa alla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria per affermare un principio più generale di effettività della tutela giurisdizionale. L'idea di fondo è che la decorrenza del termine decadenziale non possa essere ancorata ad una conoscenza meramente formale dell'atto, quando il soggetto interessato non sia ancora in condizione di comprendere le ragioni concrete della lesione subita.
L'applicazione di tali principi al caso concreto appare coerente con le premesse teoriche della decisione. 
Il Consiglio di Stato rileva infatti che il vizio dedotto dall'appellante riguardava l'attribuzione alla controinteressata di uno specifico punteggio per uno specifico titolo e che tale circostanza «non era certamente evincibile dalla mera lettura dell'atto di pubblicazione della graduatoria». Per questa ragione il Collegio afferma che l'interessata «si è potuta avvedere dell'illegittimità della graduatoria non già in occasione della sua pubblicazione (...) bensì in occasione del riscontro positivo alla sua tempestiva istanza di accesso». Assume rilievo, in tale prospettiva, anche la circostanza che la candidata si fosse immediatamente attivata mediante richiesta di accesso e che l'Amministrazione avesse fornito la documentazione soltanto diversi mesi dopo la pubblicazione della graduatoria.
La sentenza introduce un'importante principio: quando il vizio dedotto non sia obiettivamente percepibile dalla graduatoria e possa emergere soltanto attraverso l'esame della documentazione acquisita mediante un tempestivo accesso, la piena conoscenza richiesta dall'art. 41 c.p.a. non può ritenersi maturata prima di tale momento. 
In questa prospettiva, la sentenza offre una lettura della nozione di piena conoscenza che si colloca a metà strada tra l'approccio formalistico fondato sulla sola percezione della lesione e quello che richiede la completa conoscenza di tutti gli elementi dell'atto, valorizzando invece il criterio della concreta conoscibilità del vizio come punto di equilibrio tra certezza dei rapporti giuridici ed effettività della tutela.
La mera anamnesi di una patologia non può giustificare un giudizio di non idoneità al servizio militare: decisiva la verificazione disposta dal TAR
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Lo Studio Legale Bonetti & Delia ha ottenuto un importante risultato cautelare innanzi al TAR Lazio nell'ambito di una controversia riguardante l'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'accesso ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Con l'Ordinanza n. 3455 del 19 giugno 2026, la Sezione I Bis ha infatti accolto la domanda cautelare proposta nell'interesse di un candidato escluso dal concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri, disponendone l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura selettiva.

La vicenda trae origine dalla partecipazione del ricorrente al concorso pubblico indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel giugno 2025. Il candidato aveva superato con successo tutte le prove sino a quel momento sostenute, conseguendo un punteggio pari a 79/100 nella prova scritta e ottenendo l'idoneità alle prove di efficienza fisica.

L'esclusione interveniva nella successiva fase degli accertamenti psico-fisici, allorquando la competente Commissione medica riteneva ostativa alla prosecuzione dell'iter concorsuale la presenza di "esiti di pregressa correzione chirurgica”. Il giudizio di non idoneità veniva motivato attraverso il richiamo all'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 che veniva applicato in maniera rigida e letterale.

La Commissione non ha tenuto in alcuna considerazione che la patologia non costituiva alcuna limitazione psicofisico per il candidato e tantomeno per il suo impiego. Lo stesso candidato aveva spontaneamente comunicato all'Amministrazione il proprio pregresso clinico, allegando la documentazione medica disponibile in uno spirito di piena trasparenza e collaborazione senza esito alcuno.

Il ricorso proposto dallo Studio Legale Bonetti & Delia ha evidenziato come il giudizio di inidoneità fosse stato formulato sulla base di una mera valutazione anamnestica, senza alcun accertamento concreto circa l'effettiva esistenza di una patologia attuale o di limitazioni funzionali incompatibili con il servizio militare. La Commissione medica applicava la normativa esistente in maniera letterale e rigida senza alcuna considerazione al caso concreto e alla attualità delle condizioni psicofisiche del candidato.

Il TAR adito disponeva verificazione innanzi commissione medica costituita ad hoc che sottoponeva il ricorrente a una nuova valutazione, accertando l'assenza di qualsiasi patologia in atto che ne limitasse l’impiego.

La Commissione di verificazione rilevava come il candidato non poteva essere considerato affetto da una patologia congenita attuale, ma esclusivamente portatore di un dato anamnestico relativo a una disfunzione corretta in maniera ottimale e priva di qualsiasi reliquato clinicamente apprezzabile. Gli accertamenti specialistici hanno inoltre confermato la totale compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo svolgimento del servizio militare.

Alla luce di tali risultanze, il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione con riserva del candidato al completamento dell'iter concorsuale.

La pronuncia assume particolare rilievo poiché valorizza il principio di attualità dell'infermità quale criterio fondamentale per la valutazione dell'idoneità al servizio militare. Secondo tale impostazione, le cause di esclusione previste dalla normativa non possono essere applicate automaticamente sulla base della mera esistenza storica di una patologia, ma richiedono la verifica dell'effettiva sussistenza di una condizione morbosa attuale e della sua concreta incidenza sull'efficienza psico-fisica del candidato.

La decisione conferma altresì che le valutazioni delle Commissioni medico-concorsuali, pur espressione di discrezionalità tecnica, restano soggette al controllo del giudice amministrativo quando risultino fondate su istruttorie incomplete, su travisamenti del quadro clinico o su applicazioni meramente formalistiche delle disposizioni normative.

Il caso in esame evidenzia, inoltre, la necessità che l'Amministrazione proceda sempre a una valutazione individualizzata e concreta delle condizioni di salute dei candidati, evitando automatismi che possano tradursi in esclusioni ingiustificate. In particolare, la vicenda dimostra come la mera esistenza di un precedente anamnestico, soprattutto quando riferito a una patologia priva di esiti residui, non possa essere considerata di per sé sufficiente a giustificare un giudizio di non idoneità.

L'ordinanza del TAR Lazio rappresenta dunque un ulteriore e significativo tassello nell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi militari, riaffermando il principio secondo cui ciò che rileva ai fini dell'idoneità non è la storia clinica del candidato in quanto tale, bensì la sua effettiva condizione di salute al momento della valutazione.

 

Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
Pubblicato in La voce del diritto
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
Pubblicato in La voce del diritto
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.