Trasferimenti Sapienza – Accolto Il Decreto Monocratico Con L’immatricolazione Dello Studente Al Terzo Anno Di Corso.
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Il TAR del Lazio con decreto monocratico ha accolto le nostre doglianze sul bando di trasferimento della Sapienza disponendo l’immatricolazione dello studente al terzo anno di corso.

In attesa dell’udienza in camera di consiglio che si terrà in data 11 gennaio 2023, il TAR ha disposto immediatamente l’immatricolazione dello studente rilevando l’erroneo inserimento in graduatoria dello stesso e l’erroneità criterio di selezione inerente il superamento o meno del test preselettivo presso Atenei pubblici a discapito di quelli privati.

“Considerato che il ricorrente ha sostenuto con positivo esito il test per l’ammissione al primo anno di corso presso l’Università Unicamillus e che tale incombente è prescritto unicamente per l’accesso al primo anno di corso”.

Diverse sono state le illegittimità che hanno colpito la graduatoria pubblicata il 14 ottobre 2022 dall’Ateneo Romano che nonostante le numerose segnalazioni ricevute decideva di confermare gli atti da noi impugnati.

Diversi sono i ricorsi depositati dallo studio legale che ad oggi sta raccogliendo le adesioni per i ricorsi straordinari: https://www.avvocatomichelebonetti.it/notizie/bando-trasferimento-sapienza-universita-di-roma-partono-anche-i-ricorsi-straordinari

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Trasferimenti ad anni successivi al primo - Bando anni successivi al primo, corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria – a.a. 2018/2019 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma
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Con sentenza il Consiglio di Stato accoglie definendo il ricorso per il trasferimento ad anni successivi al primo presso l’Università Sapienza di Roma.

Il ricorrente proveniva dall’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, emanazione di atenei nazionali, e per rientrare in Italia partecipava al bando per anni successivi al primo.

L’ateneo romano escludeva l’equivalenza del test per l’accesso superato in Albania con quello svolto in base all’ordinamento nazionale.

Sebbene il Consiglio di Stato asserisca nel provvedimento che non può trovare applicazione l’art. 4, co. 2 bis, D.L. 2005 n. 115, convertito poi con L. 2005 n. 168, evidenzia come nel caso di specie si tratti di un trasferimento da ateneo estero che era stato precluso sulla base della non equivalenza fra il test sostenuto per accedere all’ateneo albanese collegato all’Università di Roma “Torvergata” e ad altri atenei italiani e quello previsto dalla disciplina nazionale.

In tal modo per il Consiglio di Stato si è espressa una preferenza nei confronti di trasferimenti all’interno del territorio nazionale.

Il ricorrente ha dimostrato durante il giudizio, per il tramite di una brillantissima carriera universitaria e mediante plurimi crediti formativi conseguiti e con l’interesse sostanziale azionato, di possedere doti attitudinali e capacità tecniche.

L’Amministrazione non ha manifestato poi alcun interesse all’invalidazione del percorso universitario.

Oltretutto si dimostrava, come sottolineato al Consiglio di Stato, la presenza di posti vacanti presso l’ateneo appellato con conseguente assenza di posizioni di controinteresse.

Il ricorrente pertanto proseguirà la sua brillantissima carriera presso l’Università  Sapienza di Roma.

I posti liberi vanno assegnati ai soli ricorrenti che li hanno reclamati e hanno titolo a scavalcare chi non ha agito.
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Il Consiglio di Stato con sentenze n. 9246/2022 e 9224/2022, pubblicate il 27 ottobre 2022, ha chiarito alcuni principi importanti del processo amministrativo.

Nel dettaglio, il Consiglio di stato ha affermato alcuni importanti corollari che derivano dalla qualificazione del processo amministrativo come giurisdizione di tipo soggettivo.

La questione oggetto della sentenza investe il delicato tema dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo nell’ambito di una procedura concorsuale.

Il Tar Lazio, infatti, aveva ritenuto che in ipotesi di accoglimento di un motivo di ricorso relativo all’impugnazione di una clausola del bando illegittima, l’amministrazione dovrà procedere all’estensione dei benefici di tale annullamento in favore di tutti i concorrenti presenti nella graduatoria e non solo nei confronti di coloro che hanno tempestivamente impugnato la clausola illegittima, con conseguente effetto favorevole dell’impugnazione erga omnes.

I giudici d’appello, hanno ritenuto illogica e contraddittoria la decisione del Tar Lazio, poiché in contrasto con alcuni principi cardine del processo amministrativo.

In primis, con la previsione di termini decadenziali nell’ambito del processo amministrativo, che di fatto impedisce ai cointeressati di poter trarre giovamento dal ricorso proposto da altri soggetti. I giudici hanno, inoltre, basato la propria decisione argomentando anche sulla base dell’interesse pubblico sotteso, atteso che si realizzerebbe un pregiudizio all’efficienza dell’azione amministrativa.

Ciò in quanto come sostenuto dai giudici “Di converso – converrà osservarlo per completezza – si deve ritenere illogica e contraddittoria la ricordata scelta del giudice di prime cure di rimettere all’amministrazione, ai fini della redistribuzione dei posti riservati a studenti extracomunitari rimasti vacanti, lo scorrimento della graduatoria anche verso soggetti che non abbiano proposto ricorso giurisdizionale. E tanto per una serie di considerazioni: innanzitutto perché quel dispositivo è in contrasto con il principio della domanda e con i limiti agli effetti del giudicato sostanziale propri di una giurisdizione di carattere soggettivo. In secondo luogo perché la ridetta scelta integrerebbe un significativo vulnus in punto di dispendio di risorse e attività in danno sia del privato interessato sia della p.a., integrando un pregiudizio all’interesse pubblico perseguito ed all’efficienza dell’azione amministrativa. Infine perché graverebbe la Pubblica amministrazione dell’indebito ed improbo compito di avviare una dispendiosa ricerca volta a reperire tutti i (numerosi) candidati che illo tempore hanno partecipato alla procedura, e che verosimilmente, per i più vari motivi, non sono più interessati a partecipare, ora per allora ad un processo formativo lungo e impegnativo, da intraprendere nonostante sia trascorso più di un quinquennio dalla data in cui ebbero a presentare la loro candidatura.

Consiglio di Stato: si al consolidamento della posizione dopo l’ammissione con riserva se si studia con profitto. È l’ipotesi “atipica” di cessazione della materia del contendere
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Il Consiglio di stato con sentenza n. 9246 depositata lo scorso 27 ottobre 2022,  ha ribaltato la sentenza del Tar Lazio, affermando  con portata innovativa nel panorama giurisprudenziale, il principio per il quale anche in materia di procedure concorsuali contingentate è possibile che si realizzi il consolidamento della posizione ottenuta mediante un provvedimento cautelare di ammissione con riserva.

In particolare, il Tar sosteneva che in ipotesi di accesso a seguito di misura cautelare in una graduatoria contingenta, non sarebbe possibile valutare il percorso medio tempore svolto ai fini del c.d. consolidamento della posizione del ricorrente.

Il Consiglio di Stato, invece, ha esteso il principio ricavabile dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 2bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 200previsto in materia di abilitazioni, alle procedure selettive per l’ammissione a corsi di laurea, e quindi alle procedure contingentate. Il consolidamento della posizione avviene, secondo i giudici, sulla base della valorizzazione del percorso universitario e della proficua frequenza del corso, elementi questi ultimi idonei “a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice, per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela, per natura, provvisoria, fondata sui presupposti del fumus e del periculum, rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante“.

In sostanza secondo i Giudici, non può non ricevere tutela anche nell’ambito delle procedure contingentate, l’interesse del privato ricorrente che, attraverso il percorso universitario, ha nei fatti dimostrato di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per l’accesso al relativo percorso. Ciò anche in ragione dell’assenza di un interesse pubblico che possa giustificare l’invalidazione del relativo percorso accademico.

Si realizza, pertanto, secondo il Consiglio di stato una “cessazione della materia del contendere che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell’interessata, attestata dalla laurea conseguita, e dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla, interesse, quest’ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall’amministrazione resistente. Tanto premesso il Collegio ritiene che la proficua frequenza del corso di laurea rappresenti una sopravvenienza idonea a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice, per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela, per natura, provvisoria, fondata sui presupposti del fumus e del periculum, rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante“.

Istanza di trasferimento da altro Ateneo. Discrezionalità di valutazione dell’Università anche in caso di domanda fuori termine
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In riscontro ad un’istanza in via di autotutela presentata dallo studio legale Michele Bonetti & Parteners, un noto ateneo del centro Italia ha accolto la richiesta di trasferimento formulata nell’interesse di uno studente che non aveva inoltrato domanda di partecipazione allo specifico bando. 

L’ateneo ha comunque autorizzato il trasferimento disponendo l’immatricolazione all’anno accademico di interesse, sulla scorta delle circostanze contingenti che caratterizzavano la situazione in parola.

Il decreto rettorale emesso - con un inciso che apre anche per il futuro ad una interpretazione più elastica  degli avvisi e dei band pubblici emessi dalle Università - afferma che l’assunto previsto dalla normativa vigente secondo cui  “gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici” debba essere interpretato proprio nel senso che gli ateneiabbiano invece e  comunque la facoltà di istruire istanze meritevoli di attenzione anche se pervenute con modalità diverse da quelle previste nei relativi bandi.

Ed infatti, l’Ateneo in parola, verificate le esigenze personali poste dallo studente a fondamento della propria richiesta ed accertato altresì il possesso in capo allo stesso dei requisiti di ammissione alla procedura di trasferimento, ha autorizzato il trasferimento anche in considerazione della disponibilità di posti per l’anno accademico 2022/2023.

“E’ un importante decisione emessa dal Magnifico Rettore di un noto Ateneo del Contro Italia- commenta l’avv. Michele Bonetti - che lascia ben sperare per il futuro. Ci auspichiamo infatti che i regolamenti universitari possano essere interpretati ed applicati dai singoli atenei in maniera elastica, in modo da scongiurare rigidi formalismi, promuovendo e rendendo così effettivo il diritto allo studio di uno studente in difficoltà”.

Decadenza dalle GM dei docenti di ruolo con riserva: il TAR dichiara nullo il decreto dell’USR
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Ancora un accoglimento da parte del TAR del Lazio in relazione ai ricorsi avverso la decadenza dei docenti di ruolo con riserva dalle graduatorie del concorso straordiario.

Questa volta la questione è stata affrontata nell’ambito di un procedimento per l’ottemperanza di una precedente sentenza di accoglimento dello stesso TAR. La questione, nel particolare, riguardava la vicenda di un’insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale che, a seguito di ricorso giurisdizionale, era stata inserita con riserva in GAE e, nelle more della definizione del giudizio, aveva stipulato con riserva un contratto a tempo indeterminato superando l’anno di prova.

In ragione della summenzionata riserva processuale, la ricorrente aveva preso parte al concorso straordinario 2018, bandito proprio per far fronte alla drammatica situazione profilatasi con riferimento agli insegnanti in GAE con riserva, e si collocava in posizione utile per l’immissione in ruolo nell’a.s. 2022/2023.

Poco prima delle convocazioni, tuttavia, l’USR per il Lazio pubblicava un provvedimento di decadenza della docente in quanto “di ruolo”, non tenendo conto non solo della circostanza che l’insegnante avesse il ruolo con riserva, ma neanche della sentenza del TAR (resa proprio nell’interesse della docente medesima) nella quale si legge che “l’immissione in ruolo e la conseguente stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato a seguito di pronunce cautelari favorevoli, non produce alcun effetto consolidante per i ricorrenti […] posto che gli stessi non vantano alcuna stabilità con riferimento all’intervenuta immissione in ruolo con riserva […]. In un contesto di tal fatta, peraltro, la scelta di depennare gli odierni ricorrenti parrebbe porsi addirittura in contrasto rispetto alla richiamata ratio legis in punto di utilizzo efficiente e proficuo delle graduatorie” (TAR Lazio – sede di Roma, sentenza n. 10534/2022).

Si è trattato di un provvedimento posto in elusione della sentenza del TAR” commenta l’Avv. Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Partners, che ha patrocinato il ricorso “i docenti immessi in ruolo con riserva non hanno alcuna stabilità professionale e, diversamente da quanto affermato dal M.I. anche discostandosi dalla norma di riferimento, hanno diritto a permanere in tutte le graduatorie per ambire ad ottenere incarichi a pieno titolo”.

TFA SOSTEGNO – ammessi a titolo definitivo i nostri ricorrenti. respinta la revocazione del ministero sul principio del consolidamento.
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Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso per i nostri ricorrenti che avevano partecipato al percorso di formazione per la specializzazione sul sostegno ( TFA sostegno) riportando il cosiddetto consolidamento delle loro posizioni. Il Ministero chiedeva ex art. 106 c.p.a. la riforma della decisione per un vizio revocatorio, precisamente nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 4 comma 2-bis del d.l. del 30 giugno 2005 n. 115 (conv. Legge 2005 n. 168).
Il Ministero sosteneva anche che non fosse stata valutata la circostanza che i ricorrenti non fossero in possesso dei titoli idonei per partecipare alla selezione del TFA sostegno.
La sentenza oggetto di revocazione sosteneva, correttamente, la possibilità di consolidare le posizioni e ottenere l’abilitazione anche in assenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. I ricorrenti erano stati comunque ritenuti abilitati, a prescindere dalla circostanza se possedessero o meno il titolo per partecipare al concorso.
La VII Sez. del Consiglio di Stato conferma con sentenza del 01.09.2022, Presidente Lipari ed Estensore Sergio Zeuli, il principio del consolidamento per i ricorsi universitari a numero chiuso rigettando la revocazione su una sentenza della VII Sez. del Consiglio di Stato.

Con sentenza n. 9876 del 14/07/2022, la Quarta Sezione del TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso patrocinato dal nostro Studio Legale, ha riconosciuto in sede di ottemperanza l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia.
Il contenzioso sorgeva a seguito di un precedente giudizio, a conclusione del quale il Tribunale amministrativo di Roma annullava il giudizio collegiale di inidoneità nei confronti del ricorrente, affidando alla Commissione esaminatrice, in diversa composizione, il compito di rinnovare il giudizio di pertinenza delle pubblicazioni del candidato con il settore concorsuale di riferimento.

Chiamata a rivalutare la produzione scientifica del ricorrente, la Commissione negava nuovamente l’anelata abilitazione, chiarendo in motivazione che le pubblicazioni monografiche esaminate, seppur pertinenti, risultavano carenti sotto il profilo metodologico, sconfinando oltre quanto espressamente richiesto dal giudice di prime cure, per addivenire ad una rivalutazione complessiva e nel merito della posizione del candidato. Ad avviso del Collegio l’organo esaminatore “non ha circoscritto il proprio ambito di valutazione alla verifica di pertinenza delle pubblicazioni al settore scientifico oggetto del contendere: una valutazione, comunque, effettuata, ma integrata da una valutazione suppletiva che ha esorbitato dai limiti dell’obbligo conformativo, dando sostanza ad un rilievo inedito”.
In altri termini, risulta evidente che, oltre ad essere stati illegittimamente superati i limiti della rivalutazione prescritti dalla sentenza da ottemperare, profilo già di per sé idoneo a configurare una violazione del giudicato, la Commissione ha formulato una valutazione che, oltre ad essere avulsa dall’obbligo conformativo, è comunque illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sulla base delle valutazioni che precedono, stante la rilevata pertinenza del lavoro monografico sottoposto a riesame, la Sezione ha dichiarato nullo il provvedimento impugnato per violazione del giudicato, dando ordine al Ministero competente di attribuire al ricorrente l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia. Secondo il giudice adito “avendo la rinominata commissione accertato la pertinenza delle due monografie del ricorrente al settore scientifico disciplinare 12/E2, alla rilevata violazione del giudicato non possa che fare seguito, quale conseguenziale statuizione indotta dall’esaurimento di qualsiasi potere valutativo, l’ordine al Ministero dell’Università e della Ricerca di adottare il provvedimento di abilitazione del ricorrente a docente di prima fascia”

In conclusione, mediante la pronuncia qui annotata il Collegio ha individuato compiutamente i limiti a cui la riedizione del potere amministrativo è subordinato, non mancando al contempo di valorizzare la sfera di autonomia di cui la pubblica amministrazione gode nell’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso specie, il Tar ha dichiarato nullo il provvedimento amministrativo per violazione del giudicato formatosi a seguito dell’emanazione della precedente sentenza  non appellata dall’Amministrazione resistente.

 

L'Istituto Superiore di Sanità conferma: i quiz del test di Medicina e Chirurgia erano errati. Accolta la tesi dello Studio Legale Bonetti & Delia
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I quiz del test di Medicina erano errati. Lo ha confermato l'Istituto Superiore di Sanità nominato dal Consiglio di Stato di provvedere alla verificazione accogliendo la richiesta degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, founder di Bonetti & Delia Studio Legale. Il Ministero è stato condannato sia dal T.A.R. Lazio che dal Consiglio di Stato, a rivalutare la posizione dei ricorrenti che, grazie a due delle domande contestate, hanno potuto ottenere l'immatricolazione.La storia riguarda il test di ammissione a Medicina e Odontoiaria svoltosi a settembre 2021 e che ha visto coinvolti 60.000 aspiranti.

 

Il Ministero, dopo qualche giorno dalle prove, si era affrettato a modificare la soluzione di ben 4 su 60 tra i quiz somministrati, ma, a fronte dei ricorsi presentati dai candidati esclusi, il T.A.R. aveva ritenuto sufficiente tale revisione.

Bonetti & Delia avevano supportato le contestazioni su alcuni quesiti del test di ammissione, sulla base di perizie collegiali redatte da docenti esperti delle materie e della redazione dei quiz di ammissione che avevano fatto riferimento, per corroborare le proprie tesi, anche alle prove di ammissione degli anni passati ove il Ministero aveva, in situazioni analoghe, sposato proprio le tesi oggi sostenute.

Il Consiglio di Stato, valorizzando proprio tali tesi, ritenuva fondate tali contestazioni accogliendo la richiesta degli studenti di fare chiarezza sui quiz somministrati dando mandato all’Istituto superiore di Sanità di verificare. Chiarezza che finalmente è giunta e "porterà alla revisione delle graduatorie e all'ammissione di decine di nostri ricorrenti", commentano soddisfatti, Bonetti e Delia.

Si tratta di un importantissimo passo avanti nella battaglia al fianco degli studenti affinchè si faccia, definitivamente, chiarezza sulla correttezza o meno dei quiz somministrati.

Ma è davvero possibile che il Ministero sbagli le domande per una selezione così importante che segna il futuro di migliaia di giovani?

Purtroppo si. E non è, affatto, la prima volta essendo accaduto, di fatto, negli ultimi 20 anni con una ripetitività divenuta intollerabile. Basti pensare che già nel 2004 (dopo appena 5 anni dall’introduzione dei test) il TAR scriveva che “lascia sconcerti che per il secondo anno consecutivo – [era il 2003/2004 e identico caso si ripeterà più e più volte nelle selezioni seguire, n.d.r.] in una selezione tanto delicata ed importante, sia stato possibile commettere errori tanto banali, eventualmente anche nella scelta del metodo di selezione e del soggetto cui affidarne la gestione”.

Anche quest’anno, dai documenti finalmente depositati e resi pubblici dal Ministero dopo mesi di battaglie sulla mera trasparenza delle operazioni di concorso e solo dopo l’ordine del T.A.R. Lazio volto all’ostensione di tali dati, ad esempio, è emerso che, sulla domanda 56, il Cineca, secondo quando dichiarato dal Ministero, aveva errato nella copiatura di un passaggio dell’operazione matematica da cos (x/2) in (cos (x))/2. Non un errore di stampa, ma una vera e propria interpolazione di più segni e simboli senza spiegazione alcuna.

Riconoscimento titoli esteri: Il TAR accoglie il ricorso riconoscendo la competenza del Ministero dell’Istruzione superando la mancanza di attestazione dell’autorità rumena.
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Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso patrocinato dall'Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti e Delia, dichiarandol’illegittimità del provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento dell’abilitazione professionale conseguita in Romania dalla docente per cui veniva incardinato il ricorso.

Il caso di specie concerneva il rigetto dell’istanza di riconoscimento della suddetta abilitazione avanzata nel 2019 da parte ricorrente all’allora MIUR; provvedimento che peraltro veniva successivamente annullato dal giudice amministrativo.

Nonostante ciò, il MIUR rigettava nuovamente l’istanza.

Dalla lettura del provvedimento i motivi del rigetto citato erano rinvenibili nella mancanza dell’attestazione del titolo da parte del Ministero rumeno e nella competenza in merito al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero nell’alveo delle competenze del Ministero dell’Università e della Ricerca.

In merito a quest’ultimo aspetto il giudice di prime cure ha rilevato che l’istanza è stata presentata dall’interessata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2019; anno in cui non vi era ancora stata la ripartizione delle competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, avvenuta nel 2020. Sulla scorta di ciò il giudice di prime cure ha affermato che “a fronte di un’istanza inoltrata all’allora unico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche nell’ipotesi in cui il Ministero dell’Istruzione fosse stato realmente incompetente, l’istanza non avrebbe dovuto essere rigettata ed il Ministero dell’Università e della Ricerca si sarebbe dovuto comunque pronunciare”, per poi aggiungere che “il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno non può ritenersi rientrante nella competenza del Dipartimento della funzione pubblica […] né nella competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 D.P.R. n. 189/2009 e art. 38 comma 3.1. D.lgs. n. 165/2001”.

Secondariamente, il giudice amministrativo, analizzando il profilo relativo alla mancanza dell’attestazione dell’autorità rumena, la reputava non determinante ai fini del richiesto riconoscimento. Tale determinazione veniva presa dal TAR del Lazio in un’ottica di armonizzazione normativa; difatti il provvedimento reso menzionava tre norme di matrice europea, quali la direttiva 2006/35/CE (relativa alla fissazione delle regole con cui uno Stato, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine»)el’art 45 e 49 del TFUE, attuati da costante giurisprudenza europea la quale sancisce il principio per cui, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale,  devono essere considerati una pletora di fattori, quali l’insieme dei diplomi, dei certificati, le conoscenze etc.

Ebbene, il giudice di prime cure, sulla scorta di quanto rappresentato ha quindi accertato l’illegittimità del provvedimento reso dall’Amministrazione in quanto la stessa“non ha effettuato la predetta valutazione comparativa, chiedendo ove necessario all’interessata di produrre la documentazione necessaria ad effettuare tale raffronto, ma si è limitata a rigettare l’istanza in ragione della sola assenza dell’attestazione dell’autorità rumena comprovante l’abilitazione dell’interessata all’insegnamento di sostegno in Romania”.

 

 

Soddisfazione è stata espressa dall’Avvocato Michele Bonetti che ha voluto sottolineare come “un provvedimento di tal fatta si configura come una vera e propria affermazione della importanza della disciplina e della giurisprudenza europea che, sapientemente, esorta le autorità competenti ad una valutazione omnicomprensiva dei titoli al fine del rilascio dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno”.