Esame di avvocato: il voto numerico arriva davanti alla Corte Costituzionale. e il nostro ricorso entra nel cuore della questione
Una questione che riguarda migliaia di praticanti e il futuro stesso dell’esame di avvocato è arrivata davanti alla Corte costituzionale.
Con l’ordinanza n. 3911/2026, il TAR Lombardia ha rimesso alla Consulta il tema della legittimità dell’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 46 della legge professionale forense, la norma che impone alla Commissione di accompagnare il voto con osservazioni positive o negative sull’elaborato.
Il punto è semplice e, al tempo stesso, decisivo: può ancora bastare un numero per spiegare perché un candidato non è idoneo a diventare avvocato?
Per anni la risposta è stata positiva, anche per ragioni organizzative: decine di migliaia di candidati, tre prove scritte, commissioni più numerose. Oggi, però, il contesto è profondamente cambiato: i candidati sono drasticamente diminuiti, le prove scritte sono passate da tre a una e le sottocommissioni sono state ridotte.
Per il TAR, quindi, ciò che poteva essere ragionevole anni fa potrebbe non esserlo più oggi. La reiterazione della proroga rischia di diventare irragionevole proprio perché sono venuti meno molti dei presupposti che l’avevano giustificata.
Ed è qui che assume particolare rilievo la nostra ordinanza del 10 agosto 2026 nel giudizio R.G. n. 1803/2025, patrocinato dagli Avv. Michele Bonetti e Santi Delia
Il TAR Lombardia ha espressamente riconosciuto che il nostro ricorso verte su una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale e che nel nostro giudizio devono trovare applicazione le medesime norme.
Ma il Collegio non si è limitato a sospendere automaticamente il processo.
Ha assegnato alle parti venti giorni per interloquire, proprio perché occorre valutare se sospendere il nostro giudizio in attesa della Consulta e, soprattutto, perché le nuove regole del processo costituzionale consentono oggi, a determinate condizioni, anche a chi è parte di un diverso giudizio ma portatore di interessi analoghi o connessi di intervenire davanti alla Corte costituzionale.
È questo il passaggio che rende la nostra ordinanza particolarmente importante.
Il nostro giudizio non resta semplicemente “in attesa”: entra nel percorso costituzionale che potrà decidere il futuro della motivazione nell’esame di avvocato.
E la questione non è affatto formale.
Se la Corte dovesse ritenere irragionevole l’ennesima proroga, potrebbe trovare applicazione l’art. 46 della legge n. 247/2012 e il solo voto numerico, privo di annotazioni e spiegazioni, potrebbe non essere più sufficiente.
È una battaglia che riguarda la trasparenza delle valutazioni, il diritto di difesa e la dignità di migliaia di praticanti.
C’è un elaborato. C’è una valutazione. E chi viene escluso dalla professione ha diritto almeno a comprendere perché.
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La mera anamnesi di una patologia non può giustificare un giudizio di non idoneità al servizio militare: decisiva la verificazione disposta dal TAR
Lo Studio Legale Bonetti & Delia ha ottenuto un importante risultato cautelare innanzi al TAR Lazio nell'ambito di una controversia riguardante l'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'accesso ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Con l'Ordinanza n. 3455 del 19 giugno 2026, la Sezione I Bis ha infatti accolto la domanda cautelare proposta nell'interesse di un candidato escluso dal concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri, disponendone l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura selettiva.
La vicenda trae origine dalla partecipazione del ricorrente al concorso pubblico indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel giugno 2025. Il candidato aveva superato con successo tutte le prove sino a quel momento sostenute, conseguendo un punteggio pari a 79/100 nella prova scritta e ottenendo l'idoneità alle prove di efficienza fisica.
L'esclusione interveniva nella successiva fase degli accertamenti psico-fisici, allorquando la competente Commissione medica riteneva ostativa alla prosecuzione dell'iter concorsuale la presenza di "esiti di pregressa correzione chirurgica”. Il giudizio di non idoneità veniva motivato attraverso il richiamo all'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 che veniva applicato in maniera rigida e letterale.
La Commissione non ha tenuto in alcuna considerazione che la patologia non costituiva alcuna limitazione psicofisico per il candidato e tantomeno per il suo impiego. Lo stesso candidato aveva spontaneamente comunicato all'Amministrazione il proprio pregresso clinico, allegando la documentazione medica disponibile in uno spirito di piena trasparenza e collaborazione senza esito alcuno.
Il ricorso proposto dallo Studio Legale Bonetti & Delia ha evidenziato come il giudizio di inidoneità fosse stato formulato sulla base di una mera valutazione anamnestica, senza alcun accertamento concreto circa l'effettiva esistenza di una patologia attuale o di limitazioni funzionali incompatibili con il servizio militare. La Commissione medica applicava la normativa esistente in maniera letterale e rigida senza alcuna considerazione al caso concreto e alla attualità delle condizioni psicofisiche del candidato.
Il TAR adito disponeva verificazione innanzi commissione medica costituita ad hoc che sottoponeva il ricorrente a una nuova valutazione, accertando l'assenza di qualsiasi patologia in atto che ne limitasse l’impiego.
La Commissione di verificazione rilevava come il candidato non poteva essere considerato affetto da una patologia congenita attuale, ma esclusivamente portatore di un dato anamnestico relativo a una disfunzione corretta in maniera ottimale e priva di qualsiasi reliquato clinicamente apprezzabile. Gli accertamenti specialistici hanno inoltre confermato la totale compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo svolgimento del servizio militare.
Alla luce di tali risultanze, il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione con riserva del candidato al completamento dell'iter concorsuale.
La pronuncia assume particolare rilievo poiché valorizza il principio di attualità dell'infermità quale criterio fondamentale per la valutazione dell'idoneità al servizio militare. Secondo tale impostazione, le cause di esclusione previste dalla normativa non possono essere applicate automaticamente sulla base della mera esistenza storica di una patologia, ma richiedono la verifica dell'effettiva sussistenza di una condizione morbosa attuale e della sua concreta incidenza sull'efficienza psico-fisica del candidato.
La decisione conferma altresì che le valutazioni delle Commissioni medico-concorsuali, pur espressione di discrezionalità tecnica, restano soggette al controllo del giudice amministrativo quando risultino fondate su istruttorie incomplete, su travisamenti del quadro clinico o su applicazioni meramente formalistiche delle disposizioni normative.
Il caso in esame evidenzia, inoltre, la necessità che l'Amministrazione proceda sempre a una valutazione individualizzata e concreta delle condizioni di salute dei candidati, evitando automatismi che possano tradursi in esclusioni ingiustificate. In particolare, la vicenda dimostra come la mera esistenza di un precedente anamnestico, soprattutto quando riferito a una patologia priva di esiti residui, non possa essere considerata di per sé sufficiente a giustificare un giudizio di non idoneità.
L'ordinanza del TAR Lazio rappresenta dunque un ulteriore e significativo tassello nell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi militari, riaffermando il principio secondo cui ciò che rileva ai fini dell'idoneità non è la storia clinica del candidato in quanto tale, bensì la sua effettiva condizione di salute al momento della valutazione.
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