Il TAR Lazio – Sezione Prima Quater – ha accolto la domanda cautelare proposta nell’interesse di una candidata esclusa dal concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato a causa della presenza di un tatuaggio in fase di rimozione, con residua persistenza del pigmento su una parte del corpo ritenuta non coperta dall’uniforme.
Con l’ordinanza, il Collegio ha disposto la riammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, riconoscendo la sussistenza del periculum derivante dalla perdita della possibilità di conseguire il bene della vita cui la candidata aspira e ritenendo necessario un più approfondito esame delle questioni prospettate nella fase di merito.
L’aspetto di maggiore interesse dell’ordinanza risiede nel fatto che il TAR ha rilevato come la controversia investa la medesima questione interpretativa già rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la precedente ordinanza n. 8482/2025, concernente la compatibilità della disciplina nazionale sui tatuaggi nei concorsi di Polizia con il diritto dell’Unione europea.
Per tale ragione il Tribunale, oltre a concedere la tutela cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., richiamando l’istituto della cosiddetta “sospensione impropria”, ritenuto funzionale ad evitare la duplicazione dei rinvii pregiudiziali e a garantire economia processuale e ragionevole durata del processo.
Il procedimento riprenderà dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che sarà chiamata a chiarire se l’automatica esclusione dei candidati per la presenza di tatuaggi sia conforme ai principi europei di proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione della Corte nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, la parte più diligente dovrà chiedere la fissazione dell’udienza di merito.
L’ordinanza si inserisce nel nostro filone giurisprudenziale sui tatuaggi che, in attesa del pronunciamento della Corte di Lussemburgo, continua a riconoscere tutela cautelare ai candidati esclusi, preservandone la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali sino alla definizione della questione di diritto europeo.
.jpg)