Articoli filtrati per data: Novembre 2025
Con una significativa sentenza del 23 ottobre 2025, il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pienamente accolto le ragioni di un Dirigente Scolastico, assistito dall'Avv. Michele Bonetti, affermando il suo diritto a ottenere l'assegnazione in una sede di servizio compatibile con le esigenze di assistenza a un familiare con disabilità grave, in applicazione dell'art. 33 della Legge n. 104/1992. La decisione ha comportato la disapplicazione della clausola del bando di concorso che limitava tale diritto alla fase successiva all'assegnazione regionale, riconoscendo la prevalenza della norma primaria a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.
La vicenda trae origine dalla partecipazione del ricorrente al Corso-Concorso riservato per Dirigenti Scolastici. Risultato vincitore, il medesimo veniva tuttavia assegnato alla Regione Lombardia, nonostante avesse tempestivamente comunicato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) la sua condizione di unico caregiver della madre, convivente, novantaseienne e riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, con invalidità al 100% non rivedibile.
Il Dirigente aveva richiesto l'assegnazione a una delle numerose sedi vacanti nella Regione Lazio, e in particolare a Roma, per poter continuare a prestare assistenza continuativa alla madre. Il Ministero, tuttavia, respingeva la richiesta, sostenendo che i benefici previsti dalla L. 104/1992 fossero "spendibili nella fase successiva alle assegnazioni in sede regionale". Tale interpretazione lo avrebbe di fatto costretto a scegliere una sede all'interno della Lombardia, rendendo impossibile l'assistenza al familiare disabile residente a Roma.
Di fronte a tale diniego, il Dirigente adiva il Tribunale di Roma con un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ottenendo un'ordinanza cautelare che ordinava al Ministero di assegnarlo provvisoriamente a una sede vacante a Roma. In esecuzione di tale provvedimento, gli veniva conferito l'incarico triennale presso un Istituto Scolastico romano.
La pronuncia di merito dello scorso 23 ottobre, con la quale si conferma totalmente l’esito raggiunto in sede cautelare, pur inserendosi in un solco giurisprudenziale consolidato, rappresenta un’importante vittoria nel campo dei diritti del dipendente pubblico in quanto stabilisce con chiarezza che:
- Il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al familiare disabile, previsto dall'art. 33, comma 5, della L. 104/1992, deve essere garantito sin dalla fase di assegnazione ai ruoli regionali nei concorsi nazionali.
- Le disposizioni di un bando di concorso non possono limitare o derogare a tale diritto, in quanto la L. 104/1992 è una norma di rango primario che tutela interessi di rilevanza costituzionale.
- L'Amministrazione è tenuta a disapplicare le clausole del bando in contrasto con la legge, verificando la concreta possibilità di assegnazione del lavoratore a una sede idonea, come nel caso di specie, data l'ampia disponibilità di posti nella regione richiesta.
Questa pronuncia riafferma, in conclusione, la centralità della persona e della famiglia nel sistema giuridico, garantendo che le esigenze di cura e assistenza non siano sacrificate sull'altare di interpretazioni burocratiche e restrittive delle norme.
TAR Lazio, Sez. III Quater, sentenza n. 5287/2022 – Ritardata assunzione e risarcimento del danno da errore valutativo della P.A.
Pubblicato in Altri diritti
Con la sentenza n. 5287/2022, il TAR Lazio – Sezione Terza Quater – ha accolto parzialmente il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, riconoscendo la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il danno derivante dalla tardiva assunzione di una candidata, conseguenza diretta di un errore nella valutazione dei titoli concorsuali.
 
Il Collegio, richiamando la precedente decisione definitiva n. 13294/2021, ha ritenuto accertato l’errore della Commissione esaminatrice nell’attribuzione del punteggio, errore che aveva inciso in modo determinante sulla posizione della candidata in graduatoria e, dunque, sulla tempistica della sua immissione in ruolo.
In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità della P.A., il Tribunale ha evidenziato che sussistono tutti gli elementi del fatto illecito di cui agli artt. 2043 e 1226 c.c., in quanto la condotta amministrativa, caratterizzata da colpa, ha cagionato un pregiudizio patrimoniale ingiusto.
 
Il TAR ha tuttavia precisato che, in assenza di un rapporto di impiego già in essere, non può trovare applicazione l’istituto della ricostruzione della carriera previsto nei casi di illegittima sospensione o interruzione del rapporto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 5706/2024; n. 9974/2023).
La tutela azionabile è pertanto solo quella risarcitoria per equivalente, volta a reintegrare in via economica il pregiudizio subito.
 
Ai fini della quantificazione, il Giudice amministrativo ha adottato un criterio equitativo, valorizzando la differenza tra il reddito percepito e quello che sarebbe stato corrisposto in caso di tempestiva assunzione, liquidando complessivamente €10.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. La sentenza richiama, a fondamento di tale criterio, precedenti della stessa Sezione (TAR Lazio, Sez. III bis, n. 10274/2024; Cons. Stato, Sez. II, n. 5128/2022).
 
La decisione riveste rilievo sistematico perché riafferma il principio secondo cui la Pubblica Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità concorsuale, è tenuta ad agire secondo correttezza e buona fede (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990), rispondendo civilmente degli errori valutativi che determinano ritardi o preclusioni nell’accesso al pubblico impiego.
Una pronuncia che conferma la funzione risarcitoria del giudizio amministrativo ex art. 30 c.p.a. come strumento effettivo di tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei cittadini.