Scuola: per il TAR Lazio la bocciatura per assenza all'esame di riparazione è illegittima se c'è buona fede dell'alunno ed errore indotto dal registro elettronico

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto un ricorso cautelare, sospendendo il provvedimento di non ammissione alla classe quinta di uno studente minorenne della scuola secondaria superiore. Il giudizio del giovane era stato sospeso a giugno per un’unica insufficienza, fra l‘altro non grave ed arrotondata per difetto, in lingua inglese (materia neanche facente parte dell’indirizzo scolastico).

Il giorno fissato per la prova di recupero della materia lo studente veniva a conoscenza del fatto che la stessa si era tenuta il giorno precedente e che quindi risultava assente.

L’assenza alla prova di recupero era stata determinata da un disguido nella comunicazione della data tramite il c.d. registro elettronico. La famiglia dell'alunno, accedendo all'area riservata del registro elettronico, aveva visualizzato e fatto affidamento su una circolare (relativa all'anno precedente ma rimasta nella memoria del sistema) che indicava una determinata data per lo svolgimento della prova di recupero. Nonostante questo malinteso, e in concomitanza con uno stato di alterazione psicofisica del minore per quanto accaduto, il Consiglio di classe ne aveva seccamente decretato l’automatica non ammissione per assenza ingiustificata.

Avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva la famiglia avanzava ricorso al TAR.

L’assertiva motivazione di siffatto provvedimento è illegittima, in quanto meramente stereotipata ed apparente. Infatti, essa non conteneva alcuna valutazione didattica sull’effettivo livello di preparazione dello studente; di conseguenza, il relativo giudizio negativo non era fondato sull'accertamento di una insufficienza. A tal riguardo, emerge anche un evidente difetto nell’istruttoria compiuta dall’istituto scolastico: l'Amministrazione ha puramente etichettato l'assenza dello studente come «ingiustificata», senza svolgere alcun concreto accertamento in ordine alla fondatezza di siffatta qualificazione. Ferma l’obbligatorietà per l’Amministrazione, a tutela del cittadino, di effettuare un esame approfondito della vicenda di fatto prima di adottare un provvedimento ad effetti irreversibili sul destinatario, ciò che ha colpito l’intera famiglia è stata la totale indisponibilità della scuola a mutare, a fronte dell’evidente malinteso, la propria determinazione. Circostanza questa molto grave con riferimento all’istituzione scolastica, per la quale vige il dovere di educare e formare i futuri cittadini adulti.    

Tanto rilevato, si è avuto cura di censurare l'agire dell'Amministrazione scolastica sotto diversi profili: violazione dell'obbligo di motivazione didattica, difetto assoluto di istruttoria, violazione dei canoni di trasparenza, buona fede e tutela del legittimo affidamento del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione.

I Giudici amministrativi, condividendo le tesi difensive, hanno ritenuto illegittimo il rigido automatismo formale applicato dall'istituto scolastico. Secondo l'ordinanza del TAR competente, la scuola avrebbe dovuto adottare un comportamento proattivo – in linea i principi costituzionali di buona fede e correttezza, aventi fondamento nell'art. 97 della Costituzione – contattando tempestivamente la famiglia per verificare l'anomalia dell'assenza, prima di procedere ad una misura così drastica e pregiudizievole. E’ infatti essenziale rimarcare che il rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere connotato dalla buona fede e trasparenza; e, si ribadisce, ciò deve inerire soprattutto al contesto scolastico. La scuola è il luogo dell’educazione dell’alunno, il quale vanta un interesse qualificato e diretto a che l’insegnamento sia funzionalizzato verso una prospettiva educativa, e non puramente sanzionatoria.   

Escludendosi “ipotesi di comportamenti opportunistici del ricorrente”, che anzi, si è volontariamente “presentato il giorno 14 luglio per sostenere la prova”, il TAR ha ordinato alla scuola di “fissare una nuova data per l’esame di recupero per cui è causa”,che veniva superata con successo dallo studente, con la conseguente ammissione alla classe successiva.