Il principio di pubblicità nella prova orale dell’esame di avvocato: spunti critici dall’ordinanza T.A.R. Lombardia, Sez. III, 25 settembre 2025, n. 2526
1. La novità del provvedimento.
L’ordinanza del T.A.R. Lombardia, Sez. III, 25 settembre 2025, n. 2526 segna un punto di svolta nel contenzioso relativo all’esame di abilitazione forense. Per la prima volta, la violazione del principio di pubblicità della seduta orale è stata ritenuta idonea a giustificare l’accoglimento della domanda cautelare, con la conseguente sospensione dell’esito negativo e la ripetizione della prova. La peculiarità della decisione consiste nell’aver esteso a pieno titolo all’orale dell’esame di abilitazione una tutela tipicamente affermata in materia di concorsi pubblici, riconoscendo che anche in questo contesto il rispetto della pubblicità non è mero formalismo, bensì garanzia sostanziale di trasparenza e imparzialità.
2. Confronto con la giurisprudenza sull’onere motivazionale.
Il ricorso del candidato rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Bonetti e Avv. Alessandro Bianchini aveva sollevato plurime censure, tra cui la contestazione dell’adeguatezza del solo voto numerico come forma di motivazione. Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (20 settembre 2017, n. 7) ha affermato che il giudizio espresso con voto numerico soddisfa l’onere motivazionale, purché accompagnato da criteri generali predeterminati. Tuttavia, già in giurisprudenza si era aperto uno spazio critico. Il T.A.R. Milano (Sez. III, sentt. nn. 1170, 1215 e 1400/2025) ha sottolineato come la drastica riduzione del numero dei candidati e la semplificazione dell’orale (articolato in sole tre fasi, con materie limitate) abbiano attenuato le ragioni organizzative che in passato giustificavano la sufficienza del voto numerico. Tale vicenda si colloca esattamente in questa linea evolutiva: il T.A.R., pur non pronunciandosi espressamente sulla questione del voto numerico, ha di fatto valorizzato l’assenza di verbalizzazione di circostanze essenziali (pubblicità della seduta) come vizio invalidante. Si tratta di un ampliamento dei doveri di verbalizzazione che va oltre la mera espressione numerica.
3. Pubblicità della prova e precedenti giurisprudenziali
Il principio di pubblicità nelle prove orali concorsuali è stato da tempo riconosciuto come corollario dell’art. 97 Cost. Tra le altre si segnala una pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 1622/2014), con cui è stato statuito che la pubblicità garantisce ai candidati un interesse qualificato a presenziare alle prove altrui. Ancora, il T.A.R. Toscana (Sez. I, n. 805/2016) ha disposto che un’aula è pubblica solo se è consentito libero ingresso a chiunque voglia assistere. Ad adiuvandum, si segnala il T.A.R. Lombardia (Sez. III, n. 759/2019): la verbalizzazione deve dare conto delle misure adottate per garantire la pubblicità. L’ordinanza in commento si inserisce in questa tradizione, ma la innova in quanto la applica all’esame di Stato forense, che ha una sua autonomia regolamentare. In tale articolato contesto normativo, il T.A.R. ha ritenuto dirimente l’assenza, nel verbale del 27 maggio 2025, di qualunque menzione alle modalità di accesso alla sala, reputando irrilevante la difesa ministeriale fondata sulla fede privilegiata dell’atto: un verbale silente non può attestare ciò che non dice.
4. La tensione tra formalismo e garanzie sostanziali.
La decisione pone un delicato bilanciamento: da un lato, la P.A. invoca la semplificazione (voto numerico, verbalizzazione ridotta, esigenze organizzative); dall’altro, i candidati rivendicano garanzie di trasparenza, motivazione e pubblicità. Il T.A.R. sembra propendere per un’interpretazione evolutiva, coerente con la riduzione del numero di candidati (11.164 nella sessione 2024, contro oltre 27.000 nel 2016) non vi è più un carico tale da giustificare la compressione delle garanzie. Ne consegue che il principio di pubblicità deve essere osservato in modo pieno e formalizzato, pena l’invalidità della prova. La porta “accostata” non basta; occorre una verbalizzazione chiara, verificabile e documentata.
5. Prospettive sistemiche.
L’ordinanza apre nella sostanza a tre possibili scenari:
- Contenzioso futuro: i candidati che abbiano subito prove a porte chiuse o in assenza di adeguata verbalizzazione potrebbero invocare il precedente per ottenere la ripetizione della prova.
- Prassi delle sottocommissioni: le commissioni d’esame saranno indotte a un maggiore rigore, sia nella gestione logistica (garanzia di porte aperte, presenza di pubblico), sia nella verbalizzazione.
- Evoluzione normativa: il caso mostra come il legislatore e il Ministero siano chiamati a riconsiderare la disciplina transitoria (art. 47 L. 247/2012) e le modalità di motivazione e pubblicità, in linea con i principi europei di trasparenza procedimentale (art. 41 Carta di Nizza).
6. Conclusione critica.
L’ordinanza T.A.R. Lombardia n. 2526/2025 segna un precedente importante, in quanto riconosce la centralità del principio di pubblicità non come formalismo, ma come garanzia sostanziale. In tal senso apre a una revisione critica del sistema del voto numerico e della verbalizzazione ridotta e contestualmente pone le basi per una giurisprudenza più rigorosa sul rispetto delle regole procedurali nell’abilitazione forense. In prospettiva, si tratta di un passo verso la trasformazione dell’esame di Stato da rito selettivo a procedura amministrativa pienamente giustiziale, sottoposta a regole di trasparenza, motivazione e pubblicità, a tutela non solo dei candidati, ma dell’intero decoro della professione forense.
Avv. Michele Bonetti